Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7266 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC7266 /0 1 HOME PO O I LIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20754/99 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano Dott. Ugo FAVARA Consigliere Consigliere 16753 Cron. Dott. Ennio MALZONE FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep.2674 Dott. Mario Ud. 08/03/01 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso proposto da: EN NO, in proprio e quale erede di STEFA- LI DE, EN IG, quale erede di STEFA- яни LI DE, elettivamente domiciliati in Roma, via IG Canina n. 6, presso l'avv. Bruno Piccarozzi, che CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE li difende unitamente all'avv. Alessio Pezcoller, giu- Richiesta copia studio dal Sig. IL-SOLE 24 ORE sta delega in atti;
-- per diritti L. 6000 ricorrenti - 29 2001 IL CANCELLIERE
contro
MI Mario, elettivamente domiciliato in Roma, via Sant'Alberto Magno n. 9, presso l'avv. Fabrizio : Paoletti, che lo difende unitamente all'avv. Francesco Pompeati, giusta delega in atti;
470 1 controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, n. 250/99 del 25 maggio 26 giugno 1999 (R.G. 164/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 marzo 2001 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito l'avv. B. Piccarozzi per i ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 7 novembre 1989 MI Mario conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Trento, EN NO e STEFELI DE: premesso che con atto 20 febbraio 1989 convenuti avevano acquistato, per il prezzo di lire 200 milioni, diversi terreni agricoli confinanti con altri di proprietà di esso attore e dal- lo stesso direttamente condotti, in violazione del di- ritto di prelazione di legge, dichiarava di volere ri- almeno, le porzioni contiguescattare tali fondi, alla sua proprietà, ai sensi dell'art. 8 della 1. 26 maggio 1965, n. 590. Costituitisi in giudizio i convenuti eccepivano, da un lato, l'incompetenza per territorio dell'adito tri- 2 bunale, per essere competente il tribunale di Rovereto, dall'altro, la infondatezza della pretesa attrice. Dichiarata dal giudice adito la propria incompeten- za a conoscere della domanda e riassunto il giudizio innanzi al tribunale di Rovereto, quest'ultimo, svolta- si l'istruttoria del caso, con sentenza 22 marzo - 17 maggio 1995 accoglieva, in parte, la domanda attrice, fissando il prezzo dovuto dagli attori in lire 170.256.000, con condanna dei convenuti al rilascio de- gli immobili oggetto della accolta domanda di riscatto. Gravata tale pronunzia in via principale da NE TT NO in proprio nonché quale erede di EF LI DE nonché da EN IG, in qualità di erede della STEFELI, e in via incidentale dal BERTA- n IN (per conseguire il riscatto integrale del fondo e f i compravenduto) la corte di appello di Trento, con l sen- 26 giugno 1999 rigettava sia tenza 25 maggio l'appello principale che quello incidentale, determi- nando in lire 166.246.000 il prezzo di riscatto. Osservavano quei giudici che in occasione della vendita dei terreni oggetto di riscatto il colono MO- RANDI, già insediato sugli stessi, aveva rinunziato non solo al diritto di prelazione ma anche al contratto di colonia, con conseguente insorgere del diritto di pre- 3 lazione dei proprietari coltivatori diretti di terreni confinanti con quelli in vendita. Quanto agli altri motivi di censura quei giudici e- videnziano, ancora, da un lato, che era irrilevante che il BERTAMANI, oltre all'attività agricola esercitasse anche quella di albergatore, dall'altro, che i fondi riscattati erano certamente a destinazione agraria, pur essendo inseriti in un'area con destinazione a parco, da ultimo, che - come accertato in esito ad una consu- lenza tecnica d'ufficio espletata in causa esisteva un collegamento indissolubile tra i terreni riscattati e la casa di abitazione ivi insistente, e che non esi- steva titolo, in capo ai riscattati, a pretendere la somma di lire 25 milioni asseritamente pagata al MORAN- DI per la liberazione del fondo. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, EN IG e Lu- ciano, il primo sia in proprio che quale erede di STE- FELI DE, il secondo nella qualità di erede di quest'ultima. Resiste, con controricorso, MI Mario. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno accolto la domanda di riscatto proposta 4 dal MI nei confronti del EN e della STE- FALI, dopo avere accertato in linea di fatto che la tesi sostenuta dagli appellanti [e, in particolare l'assunta esistenza, all'atto di acquisto del fondo, di un diritto di prelazione in capo al ND, sostituti- vo di quello esercitato dal MI] non trova alcun conforto nel contratto di compravendita atteso che pro- prio nell'atto e quindi al momento dell'acquisto del fondo da parte del MI, il colono ND ha ri- nunciato non solo al diritto di prelazione, ma anche alla continuazione del contratto». «In proposito hanno evidenziato quei giudici necessario ricordare che nell'atto del 20 febbraio 1989 ha il ND, comparendo in atto e sottoscrivendolo, espressamente dichiarato che il rapporto di colonia parziaria si risolveva contestualmente all'atto di com- pravendita». "«L'avverbio 'contestualmente", proseguono ancora sul punto quei giudici, utilizzato nell'atto non sembra invero lasciare alcun dubbio in ordine alla contempora- neità tra la cessazione del rapporto di colonia e l'acquisto operato dal EN, con l'effetto di fare sorgere in capo al vicino coltivatore diretto il dirit- to alla prelazione agraria altrimenti spettante al solo fittavolo del fondo>>>. 5 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziando violazione e errata applicazione dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 7, comma 2, ipotesi sub 2 della legge n. 817 del 1971, nonché degli artt. 1362 e 2697 C.C. (ex art. 360, n. 3 c.p.c.) » censurano la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che sussisteva il diritto di prelazione in capo al BERTAMI - NI, ancorché sul fondo, al momento della compravendita, fosse inserito il colono ND, senza considerare che quest'ultimo ha abbandonato il fondo esclusivamente a seguito di transazione in data 8 luglio 1989, in cambio del corrispettivo di lire 25 milioni.
3. Il motivo è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). 6 In altri termini inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- са non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (e, in particolare, dell'art. 8, della 1. 26 maggio 1965, n. 590 nonché dell'art. 7, comma 2, 1. e degli articoli 1362 e seguen-14 agosto 1971, n. 817, ti e 2697 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpre- tazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni (non esiste alcun contra- tra l'interpretazione delle stesse data dal giudi-sto, ce a quo e quanto affermato nel motivo con numerosi ri- ferimenti alla giurisprudenza di questa Corte regola- 7 trice) si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere in particolare, ilstate le risultanze di causa, ei contratto 20 febbraio 1989 e le dichiarazioni in quella sede rese dal ND, valutate in modo difforme alla soggettiva, interpretazione di quelle stesse ri-sua, sultanze ed è evidente - pertanto che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
4. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano, ancora, «violazione ed errata applicazione degli artt. 1362 e SS. e 2697 C.C. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché carenza di motivazione su un punto decisivo della con- troversia», per avere i giudici del merito interpretato l'espressione, che appare nel contratto, il rapporto di colonia parziaria in corso col ND «si risolve con- testualmente con la presente vendita», prescindendo dalla precisazione, contenuta nello stesso contratto, secondo cui 10 stesso ND interveniva nell'atto solamente ed esclusivamente per confermare la rinuncia al diritto di prelazione a lui spettante al prezzo in- dicato» e dall'obbligo di tenere presente il comporta- mento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
5. Il motivo non può trovare accoglimento. 8 Sotto nessuno dei profili in cui si articola. 5. 1. Quanto, in particolare, alla violazione e falsa applicazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 1362 e SS. C.C.. per avere privilegiato, in sede di interpretazione della scrittura 20 febbraio 1989 il dato meramente letterale della espressione in forza della quale il rapporto di colonia parziaria con il ND «si risolve contestualmente con la presente vendita», tralasciando il comportamento complessivo an- che posteriore alla conclusione del contratto delle parti e, in particolare, la circostanza che il ND ha abbandonato il fondo esclusivamente a seguito della transazione del 20 febbraio 1989, l'assunto è infonda- to, alla luce delle osservazioni che seguono. Giusta quanto assolutamente pacifico in argomento e non sono svolte, in ricorso, considerazioni di sorta in qualche modo volte a criticare tale orientamento o a sottoporlo a critica in tema di interpretazione dei - contratti, il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpre- tazione fondamentale e prioritario. Ove tali espressioni pertanto siano chiare e di univoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, sempre che l'interpretazione letterale consenta di cogliere la Co- 9 intenzione delle parti (Cass., 16 dicembre 1999, mune 14135). n. In altri termini, nell'interpretazione delle clau- contrattuali il giudice di merito, allorché le sole espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arre- starsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ri- corso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'in- sufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (Cass., 29 novembre 1999, n. 13351). In particolare - in termini opposti rispetto a quanto invocato dalla difesa della parte ricorrente si osserva che in tema di interpretazione dei contratti la scelta da parte del giudice di merito del mezzo er- meneutico più idoneo all'accertamento della comune in- tenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo. Secondo quest'ultimo come noto deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento lo- 10 gico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa. (Cass., 28 aprile 1999, n. 4241). Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie giusta gli accertamenti compiuti dai giudici- -del merito, non sindacabili in questa sede il signi- ficato di delle parole e delle espressioni utilizzate dalle parti era chiaro e non equivoco, nonché rivelato- re della volontà comune, è palese che esattamente i detti giudici hanno ritenuto la ricerca correttamente ed utilmente conclusa, giudicando inutile il ricorso ad ogni altro criterio ermeneutico. 5. 2. Quanto, ancora, alla lamentata violazione almenodell'art. 2697 C.C. la censura è inammissibile, sotto due concorrenti, profili. Da un lato, in particolare, si Osserva che non è specificato, nel contesto del motivo, quale sia stata l'interpretazione di tale disposizione data dai giudici a quibus, in contrasto con l'interpretazione della stessa norma generalmente accolta. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede si osserva che in tema di ripartizione dell'onere della prova la violazione dell'art. 2697 Cc rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giu- 11 dice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istrutto- rie il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, perché in questo caso vi sarà solo un erroneo apprezzamento sull'esito della sindacabile in sede di legittimità solo per ilprova, vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (in questo senso, ad esempio, recentemente, Cass. 14 febbraio 2001 n. 2155, specie in motivazione).
6. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, an- cora «insufficiente motivazione circa un punto decisivo controversia, prospettato dalle parti (ex art. della 360 n. 5 c.p.c.)» laddove la sentenza gravata, nell'af- fermare accertata l'avvenuta rinuncia del colono MORAN- DI al diritto di prelazione ed alla continuazione del contratto di colonia stessa, si è limitata a riconosce- re come nell'atto il ND avesse espressamente di- chiarato che il rapporto di colonia si sarebbe risolto contestualmente all'atto di compravendita, sostenendo come l'avverbio «contestualmente>>> non darebbe adito ad tra la cessazione alcun dubbio sulla contemporaneità del rapporto in questione e l'acquisto del MENEGATI, mentre non ha preso in considerazione l'altra dichiara- 12 zione fatta dal medesimo ND e contenuta nel mede- simo atto di intervenire nell'atto solamente ed esclu- sivamente per confermare la rinuncia al diritto di pre- lazione, omettendo, altresì, di valutare adeguatamente la transazione dell'8 luglio 1989. 7. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento. -7. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulterior- mente ribadirsi il vizio di omessa , insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato о insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insana- bile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logi- co giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine 13 valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus sione, dare prevalenza all'uno ○ all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). L'art. 360, n. infatti contrariamente a quan- to suppone l'attuale parte ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e va- lutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e forma- le e della correttezza giuridica, l'esame e la valuta- zione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo 10414, spe- senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. cie in motivazione). 14 Certo quanto sopra e non controverso che nel caso - implicitamente di specie i giudici a quibus ritenuta irrilevante la precisazione secondo cui il ND - interveniva nell'atto solamente e esclusivamente per confermare la rinuncia al diritto di prelazione, fatta, chiaramente ai fini fiscali e, comunque, non incompati- bile con la contestuale rinunzia anche al rapporto di colonia, si Osserva che l'interpretazione data da quei giudici dell'espressione più volte ricordata (e in for- za della quale, in particolare, il rapporto di colonia parziaria si risolveva contestualmente all'atto di com- cen-pravendita) non appare in alcuna modo ritualmente surata sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. 7. 2. Con specifico riferimento alla transazione dell'8 luglio 1989 il motivo non coglie nel segno, at- teso che non solo i giudici del merito hanno tenuto presente la transazione in esame, ma l'hanno valutata come ulteriore elemento a suffragio dell'assunto fatto proprio dalla stessa sentenza (nell'accogliere la do- manda di riscatto) con un capo della sentenza in alcun modo censurato dalla parte ricorrente. Giusta una giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice [e da cui prescinde totalmente parte ricor- rente], in particolare, sussiste il diritto di prela- zione (ed il succedaneo diritto di riscatto) del colti- 15 vatore diretto proprietario di terreni confinanti, ai sensi dell'art. 7 n. 2 della legge n. 817 del 1971, qualora il coltivatore diretto stabilmente insediato sul fondo offerto in vendita rinunci validamente, oltre che alla prelazione spettantegli, anche alla proroga legale del rapporto agrario, senza necessità che tale rinuncia abbia già prodotto compiutamente i suoi effet- ti con l'abbandono definitivo del fondo ed il paga- mento del corrispettivo promesso al fittavolo recedente in data anteriore a quella promessa di vendita, og- getto o meno di denuntiatio al proprietario coltivatore confinante (cfr. Cass. 16 agosto 1988 n. 4954). Facendo, chiaramente, riferimento a tale giurispru- e fee denza la sentenza in questa sede gravata ha testualmen- te osservato: «la transazione tra il ND e gli ac- quirenti è intervenuta ... in data 8 luglio 1989, ovve- ro soli pochi mesi dopo la stipula dell'atto di acqui- sto nel quale comunque la rinuncia del ND era sta- ta piena ed incondizionata sia con riferimento al con- tratto di colonia parziale che alla prelazione». «In altre parole - hanno concluso la loro indagine sul punto quei giudici tra la compravendita e la ri- nuncia del ND vi è stretto ed indissolubile colle- gamento e quindi, in ogni caso, la rinuncia operata successivamente [id est in occasione della transazione 16 del luglio 1989] si pone come attuazione dell'impegno già assunto solennemente in precedenza». Pacifico quanto sopra è palese che si è a fronte a valutazioni di merito come tali non sindacabili in sede di legittimità.
8. Risultato infondato in ogni sua parte il propo- sto ricorso - in conclusione - deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spe- se di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. 100.000
P.Q.M.
350600 La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in favore di MI Mario, liquidate in lire 401.000 * oltre lire 8.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 8 marzo 2001. SUP il Consigliere relatore est. then lefano il Presidente Fiducción Santan IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 17 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 2.5 SET. 2001. al n.42427 Jelle 4 Registrato in ded 350. همه versate S. (Iire Treantacinquantamila p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPS 1) Responsabile Servizio Atti aludi (Dr. M. RACCICAINY 1 6 6