Sentenza 8 settembre 2016
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius" riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 settembre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 3. Limiti d'impignorabilità art. 545 c.p.c. e confisca per equivalenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022
I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2016, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2016 |
Testo completo
03070-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2688/2016 - Presidente - DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE VITO DI NICOLA N.41494/2015 ALDO ACETO ES RC SS MA ANDRONIO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON SS nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/05/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere SS MA ANDRONIO Udito il Procuratore Generale in persona del ANTONIO BALSAMO che ha concluso per LINA RISSIBILITA DEI RICORST UDITA L'AVV. SILVIA GUARNERI, ANCHE IN SOSTITUZIONE PER MIGLIORATI. DALL'AVV. ANTONIO BALLERID;
RITENUTO IN FATTO 1. - Con sentenza del 13 maggio 2014, la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Brescia del 19 novembre 2012, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale per quanto qui rileva - gli imputati odierni ricorrenti, erano stati ritenuti responsabili di alcuni episodi di detenzione e spaccio di hashish, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, oltre che, il solo Migliorati, per illecita detenzione di fucili da caccia (capi 1, 3, 6, 9, 12 dell'imputazione per BO e capi 24, 25 per Migliorati). La Corte d'appello ha diminuito la pena e concesso il beneficio della non menzione a Migliorati. 2. - Avverso la sentenza l'imputato BO ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva contestata. Il ricorrente premette che, all'esito del giudizio di primo grado, era stata riconosciuta la continuazione rispetto a fatti giudicati con precedente sentenza del 22 novembre 2011, con un aumento di pena pari a 10 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 1000,00 di multa. Ricorda, poi, che l'unica doglianza mossa nei confronti della sentenza di primo grado riguardava la parte in cui il giudice, avendo ritenuto insussistente la recidiva contestata nel capo d'imputazione, aveva finito con il calcolarla in punto di pena, valutandola equivalente alle concesse attenuanti generiche. Si lamenta che la Corte territoriale avrebbe superato la rilevata contraddittorietà della motivazione richiamando il certificato penale dell'imputato e, di conseguenza, escludendo la recidiva in relazione alla seconda sentenza apposta sul certificato stesso, in quanto riferita alla condanna per il reato posta in continuazione, e non anche in relazione alla prima. Si tratterebbe, secondo la difesa, di una violazione del divieto della reformatio in peius, perché in primo grado la recidiva era stata esclusa sia con riferimento ai reati della prima sentenza sia con riferimento a quelli della seconda sentenza. 3. - La sentenza d'appello è stata impugnata anche dai difensori di Migliorati.
3.1. Con un primo ricorso, a firma dell'avvocato Guarneri, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 62, 63 e 350 cod. proc. pen. La difesa rileva l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dei due imputati presso i carabinieri in data 29 marzo 2011 e contesta la motivazione della sentenza d'appello secondo cui le dichiarazioni spontanee sarebbero utilizzabili nel corso del giudizio abbreviato. Secondo la prospettazione difensiva il combinato disposto delle disposizioni richiamate non distingue fra dichiarazioni sollecitate о dichiarazioni spontanee, prevedendo 2M l'inutilizzabilità patologica di tutte tali dichiarazioni nel giudizio abbreviato. Nel caso di specie, del resto, entrambi i soggetti, al momento in cui avevano reso le dichiarazioni, avevano già assunto la qualità di indagati, essendo stati precedentemente arrestati come tali, Cosicché le loro dichiarazioni non avrebbero potuto essere ritenute spontanee. Esse non sono state, comunque, raccolte sul luogo e nell'immediatezza del fatto, quanto a Migliorati.
3.2. Con un secondo ricorso, a firma dell'avvocato Ballerio, si ribadiscono le censure già proposte con il primo ricorso circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni degli imputati. Si deducono, inoltre, la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in relazione alla determinazione della pena. Questa è stata quantificata, alla luce del quadro normativo sopravvenuto, in misura pari alla metà del massimo, laddove la pena irrogata dal Gup era di poco superiore a un terzo del massimo precedentemente vigente. -3.3. Sempre nell'ambito del secondo ricorso, si deducono vizi della motivazione - in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967. Si lamenta, in particolare, che non si sarebbe tenuto conto della condotta collaborativa dell'imputato, nonché del fatto che questo era comunque titolare di una licenza di caccia;
cosicché l'illegittimi detenzione dei fucili avrebbe potuto essere inquadrata in una dimensione di lieve entità, in presenza della sola omessa denuncia della presenza dei fucili stessi nel fabbricato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato BO è infondato. 4.- Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il giudice di primo grado – il quale ha riconosciuto la continuazione rispetto a fatti giudicati con precedente sentenza del 22 novembre 2011, con un aumento di pena pari a 10 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 1000,00 di multa ha espressamente riconosciuto sussistente la recidiva - specifica infraquinquennale contestata, reputandola equivalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche. Ed è la statuizione contenuta nel dispositivo che deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'eventuale violazione di un divieto di reformatio in peius. Tale statuizione è stata semplicemente confermata nel dispositivo della sentenza di secondo grado, perché la Corte di appello si è limitata a correggere la motivazione della sentenza di primo grado evidenziando la contraddizione che emergeva tra la pag. 44, nella quale si legge che «la recidiva non sussiste per BO SS a fronte dell'unificazione ex art. 81 c.p. come sopra operata», e la pag. 45, nella parte dedicata al calcolo del trattamento sanzionatorio, in cui la recidiva era considerata e 3 bilanciata in regime di equivalenza con le attenuanti generiche. Senza alcuna violazione del divieto della reformatio in peius, la Corte d'appello ha correttamente sciolto tale contraddizione, verificando che la recidiva poteva dirsi effettivamente sussistente a carico dell'imputato, perché nel certificato penale dello stesso non compare soltanto la sentenza di condanna menzionata dal Tribunale, rispetto alla quale la pena per i reati oggetto della presente sentenza è stata determinata in aumento per la continuazione. Vi è, infatti, anche un'altra sentenza di condanna, dell'8 novembre 2011, in ordine ad un reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso nel 2007. La logica conclusione di tali constatazioni è che la contraddittorietà della motivazione va superata ritenendo esclusa la recidiva in relazione alla seconda appostazione del certificato penale, ma non in relazione alla prima;
con la conseguenza che il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva formulato dal giudice di primo grado appare corretto. Deve in conclusione rilevarsi che la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio, che deve essere qui affermato, secondo cui il divieto della reformatio in peius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) concerne il dispositivo e non la motivazione, la quale può ben essere meno favorevole per l'imputato. Tale affermazione si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui è legittima la decisione con la quale il giudice di appello critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione (Sez. 5, Sentenza n. 4011 del 19/05/2005 Ud., dep. 01/02/2006, Rv. 233593). Ed è coerente anche con il principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 4, Sentenza n. 3447 del 03/10/2007 Ud., dep. 23/01/2008, Rv. 238738). -5. Anche i ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato Migliorati sono infondati.
5.1. Il motivo di doglianza sub 3.1. con cui si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 62, 63 e 350 cod. proc. pen. e si rileva la conseguente inutilizzabilità delle è dichiarazioni rese dei due imputati presso i carabinieri in data 29 marzo 2011 infondato. Quanto alla natura di tali dichiarazioni con le quali gli imputati avevano sostanzialmente ammesso che lo stupefacente ritrovato in un box presso un'azienda vinicola era da loro detenuto la Corte d'appello ha evidenziato che dagli atti emerge che le stesse non erano state rese su sollecitazione degli operanti e che erano state rese nell'immediatezza del fatto, così da essere pienamente utilizzabili nel rito abbreviato. E •A deve ribadirsi, sul punto, che spetta al giudice accertare anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata (Sez. 3, Sentenza n. 2627 del 19/11/2013 Cc, dep. 21/01/2014, Rv. 258368). Sempre in punto di diritto, deve inoltre rilevarsi che la giurisprudenza dominante di legittimità con la sola eccezione di Sez. 3, Sentenza n. 36596 del 07/06/2012 Ud., dep. 21/09/2012, Rv. 253574 - afferma che le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono inutilizzabili nel dibattimento ma non del giudizio abbreviato, indipendentemente dalla circostanza che esse siano state rese o meno nel luogo e nell'immediatezza del fatto. Si tratta, infatti, di una fattispecie in cui l'organo investigatore non procede alla formazione della prova mediante esame o escussione della fonte orale, ma si pone come passivo recettore delle dichiarazioni che l'indagato, di sua iniziativa, si determina liberamente a rendere (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 44829 del 12/06/2014 Ud., dep. 27/10/2014, Rv. 262192; Sez. 5, Sentenza n. 6346 del 16/01/2014 Ud., dep. 10/02/2014, Rv. 258960; Sez. 5, Sentenza n. 18519 del 20/02/2013 Ud., dep. 24/04/2013, Rv. 256236; Sez. 1, Sentenza n. 35027 del 04/07/2013 Ud., dep. 14/08/2013, Rv. 257213; Sez. 6, Sentenza n. 8675 del 26/10/2011 Ud., dep. 06/03/2012, Rv. 252279).
5.2. La censura sub 3.2.- con cui si deducono la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in relazione alla determinazione della pena - è infondata. La difesa si limita, infatti, ad osservare che tale quantificazione si discosterebbe da quella effettuata dal Gup, che era di poco superiore a un terzo del massimo precedentemente vigente. La Corte d'appello ha però fornito su tale quantificazione un'adeguata motivazione, perché ha espressamente richiamato l'obiettiva gravità del reato in relazione ai parametri dell'art. 133 cod. pen., commisurandola a partire dal nuovo minimo edittale di sei mesi di reclusione. E non sussiste l'obbligo per il giudice di appello, di fronte a una mutata cornice edittale, di determinare la pena in una percentuale del minimo o del massimo esattamente corrispondente a quella applicata dal giudice di primo grado (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 36357 del 19/05/2015 Cc., dep. 09/09/2015, Rv. 264880).
5.3. Il motivo sub 3.3. con cui si deducono vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967 - è inammissibile. La difesa si limita, infatti, a generiche asserzioni circa la condotta collaborativa dell'imputato e circa la sua la sua titolarità della licenza di caccia, ma non si confronta con la motivazione della 5Au sentenza impugnata (pag. 26) dalla quale emerge, quanto la detenzione dei fucili, un accentuato disvalore, perché gli stessi erano tenuti in modo incompatibile con la necessaria custodia in condizioni di sicurezza;
con la conseguenza che l'omessa denuncia della loro detenzione aveva conseguenze di non scarsa rilevanza per l'incolumità pubblica. Quanto allo stupefacente - secondo la corretta valutazione della Corte d'appello - la gravità della fattispecie emerge dall'organizzazione predisposta per l'utilizzazione di un box di un'azienda vitivinicola, in collaborazione con un altro soggetto. 6. - I ricorsi devono, dunque, essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2016. Il Consigliere estensore If Presidente Domenico Carcano SS M. Andronio An dil RIA DEPOS GEN 2017 JL CA Luak 60