Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/03/2002, n. 3735
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Sentenza 14 marzo 2002

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L'iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presuppone che gli stessi siano inquadrati negli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo presso gli enti stessi e che a tali uffici - aventi, nell'ambito della struttura dell'Ente, una loro autonomia - siano affidati compiti di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in controversie coinvolgenti gli enti di appartenenza. Non ricorre, pertanto, tale presupposto - mancando l'affidamento di compiti di patrocinio legale in senso stretto - per il dipendente di una Cassa di Risparmio assegnato all'ufficio legale della direzione del personale; costui, essendo privo "ab origine" - allorché la Cassa era un Ente pubblico - di tale diritto all'iscrizione, neppure può mantenerlo, "ex" art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, in conseguenza della privatizzazione dell'Ente di appartenenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/03/2002, n. 3735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3735
    Data del deposito : 14 marzo 2002

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