Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2009, n. 7310
CASS
Sentenza 22 dicembre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. nel caso in cui il ricorso sia rigettato è facoltativa, con la conseguenza che il giudice che, ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà, è tenuto a motivare la propria decisione in modo da rendere comprensibili le ragioni del suo operato. (Fattispecie in tema di ordinanza della Corte di appello di rigetto emessa nel procedimento di esecuzione, nella quale la Corte ha ritenuto, indipendentemente dall'applicabilità o meno dell'art. 616 cod. proc. pen., che il collegio, nel rigettare il ricorso della parte privata, non potesse meramente applicare la sanzione senza indicare le ragioni che la sostengono).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2009, n. 7310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7310
    Data del deposito : 22 dicembre 2009

    Testo completo