Sentenza 22 dicembre 2009
Massime • 1
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. nel caso in cui il ricorso sia rigettato è facoltativa, con la conseguenza che il giudice che, ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà, è tenuto a motivare la propria decisione in modo da rendere comprensibili le ragioni del suo operato. (Fattispecie in tema di ordinanza della Corte di appello di rigetto emessa nel procedimento di esecuzione, nella quale la Corte ha ritenuto, indipendentemente dall'applicabilità o meno dell'art. 616 cod. proc. pen., che il collegio, nel rigettare il ricorso della parte privata, non potesse meramente applicare la sanzione senza indicare le ragioni che la sostengono).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2009, n. 7310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7310 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 22/12/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1768
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 37406/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AT N. IL 14/05/1941;
avverso l'ordinanza n. 213/2004 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 04/03/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
AR LV si è opposto al provvedimento notificatogli il 15.9.2003, con cui gli veniva intimato di pagare la somma di Euro 516,00 relativa al campione penale n. 28242, somma da lui dovuta per spese di giustizia e cassa ammenda in forza della sentenza della Corte di Cassazione del 30.9.2002. Con ordinanza del 17.2.2004 la Corte d'Appello di Cagliari dichiarava inammissibile detto ricorso, rilevando, per quanto qui rileva, che la presenza di una difesa tecnica è contemplata dall'ordinamento e non si pone in contrasto con principi costituzionali o con le norme della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo; e che il titolo di pagamento, avendo ad oggetto unicamente la comunicazione dell'importo della somma dovuta, non poteva considerarsi un atto che precede l'iscrizione a ruolo (come appunto l'invito al pagamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212), ma soltanto una mera comunicazione ("atto interlocutorio") dell'entità dell'importo: donde la mancanza di interesse dello AR ad opporvisi.
La Corte di Cassazione, chiamata su ricorso dello AR a pronunciarsi sulla questione, con sentenza del 6.10.2004 annullava tale ordinanza. Il Supremo Collegio rilevava che il vigente codice di rito non sancisce l'esistenza di un diritto primario all'autodifesa dell'imputato, e che pertanto il ricorso, sotto questo profilo, doveva reputarsi infondato;
riteneva - diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale - che il provvedimento emesso dall'ufficio del campione penale, contenendo l'invito al pagamento, avesse natura di provvedimento esecutivo e che, conseguentemente, le questioni relative al titolo potessero formare oggetto di incidente davanti al giudice dell'esecuzione.
La Corte di appello di Cagliari, in sede di rinvio, osservava preliminarmente che il giudizio di rinvio era oggettivamente limitato alle questioni di merito originariamente proposte dallo AR e relative: 1) alla invalidità del titolo per essere stata omessa la contestuale notifica della sentenza di condanna;
2) alla contestata irrevocabilità di tale sentenza siccome impugnata per violazione del principio del contraddittorio e per omessa dichiarazione del difetto di giurisdizione della sezione civile della Corte di appello a decidere in materia penale. Nel merito di tali questioni riteneva che: 1) Nel regime normativo disegnato dal D.P.R. n. 115 del 2002 l'invito al pagamento ha lo scopo di favorire l'adempimento spontaneo di un'obbligazione che nasce da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato: è sufficiente che tale provvedimento sia menzionato nell'atto di invito, senza alcun obbligo di allegazione dello stesso, in quanto l'invito presuppone il giudicato del titolo e la conoscenza legale dello stesso. 2) Alla data del deposito del ricorso introduttivo (15.10.2003), la sentenza della Corte di Cassazione (30.9.2002) era già intervenuta e dunque era esecutiva;
infatti, anche a voler qualificare il ricorso, proposto contro di essa dallo AR ai sensi dell'art. 111 Cost., come "ricorso straordinario per errore materiale o di fatto", è certo che gli effetti del provvedimento oggetto di impugnazione non restano sospesi per effetto della presentazione del ricorso ne' risulta d'altronde che, nella specie, la Suprema Corte abbia provveduto in via eccezionale alla sospensione in questione (art. 625 bis c.p.p.). 3) Che in ogni caso, l'assunta carenza di giurisdizione della Suprema Corte, che, secondo lo AR, determinerebbe l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo, non poteva essere denunciata in quella sede.
Rigettava pertanto il ricorso e condannava il ricorrente a pagare 300,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Avverso tale provvedimento lo AR ha proposto ricorso per Cassazione. A sostegno ha dedotto i motivi di seguito elencati. Preliminarmente: 1) Nullità della sentenza perché adottata da sezione della Corte di appello di Cagliari, in sede di rinvio, solo in parte diversa da quella che si era già pronunciata con la sentenza annullata, in quanto il Collegio era costituito anche dal Dr. Antonio Onni "coautore" della sentenza annullata. 2) Omessa motivazione sulla questione della opzione dello AR per la difesa personale;
la Corte di appello si è limitata a richiamarsi alla propria precedente ordinanza, omettendo di pronunciarsi sui motivi in buona parte nuovi e di valenza decisiva, dedotti nella memoria difensiva depositata il 4/3/08, ed inoltre, ha ignorato la richiesta proposta in subordine, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia. Nel merito: 3) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 211, 212 e seg., nonché della Relazione Governativa sul detto DPR, per contraddittorietà e illogicità della motivazione. La Corte di Cagliari ha correttamente preso atto che secondo il regime normativo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 212 e relativa Relazione l'invito al pagamento presuppone il giudicato del titolo e la conoscenza legale dello stesso, ma ha poi rigettato l'opposizione dando evidentemente alla locuzione un significato contrario al contenuto letterale e logico, senza tenere presente che nel caso presente non vi è stata la notifica del ritenuto titolo esecutivo, meritava accoglimento. 4) La pronuncia della Corte è erronea anche nella parte in cui sostiene che in sede esecutiva non sarebbe consentito eccepire l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto, al di là del fatto che tanto è espressamente previsto con lo strumento di cui all'art. 670 c.p.p., è noto che l'inesistenza giuridica di un provvedimento giurisdizionale può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (SSUU 25199). 5) Violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la condanna al pagamento di somma in favore della Cassa Ammende disposta con il provvedimento impugnato. La Corte di Cagliari ha richiamato il combinato disposto dell'art. 666 c.p.p., comma 6, e art. 616 c.p.p., che però - rileva il ricorrente - non consentono tale condanna in quanto il rinvio di cui all'art. 666 c.p.p., comma 6 stabilisce che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di Cassazione, disposizione il cui tenore letterale non consente di ritenere richiamato l'art. 616 c.p.p. relativo alla condanna alla cassa ammenda;
in subordine il ricorrente eccepisce che quand'anche fosse stato applicabile la previsione dell'art. 616 c.p.p., in tal caso la Corte di Cagliari avrebbe dovuto escludere, motivatamente, che il ricorrente non fosse incorso in colpa, mentre la pronuncia nulla dice in proposito.
Con successiva memoria depositata in data 12.9.2009 il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso proposti, confutando le deduzioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte nelle requisitoria scritta;
con altra memoria inviata il 17.12.2009 aggiungeva ulteriori rilievi sulla necessità della notifica e sulla inesistenza del titolo esecutivo.
Il ricorso merita accoglimento per quanto riguarda la condanna al pagamento di 300,00 Euro alla Cassa delle ammende.
Osserva infatti il Collegio che anche a voler ritenere che il richiamo alle norme sul procedimento davanti alla Corte di Cassazione, contenuto nell'art. 666 c.p.p., vada inteso in senso ampio e cioè comprensivo del potere di pronunciare anche nel procedimento di esecuzione condanna in favore della cassa delle ammende, devono comunque essere rispettati i limiti entro cui è consentita una tale pronuncia. Mentre infatti nel caso che il ricorso sia dichiarato inammissibile la condanna in questione è prevista per legge e, salvo, come chiarito dalla Corte Costituzionale, il caso di assenza di colpa, segue di diritto, obbligatoriamente, alla dichiarazione di inammissibilità; nel caso di rigetto del ricorso la condanna stessa è solo consentita ed è dunque facoltativa (Cass. Sez. 3^ 24.2.1995 n. 585 rv 202223). Ciò significa che, in caso di rigetto, il giudice che ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà e sanzionare anche per questa via la parte risultata non manifestamente soccombente, è tenuto a motivare la propria decisione in modo da rendere comprensibili le ragioni del proprio operato. La presente decisione della Corte di appello di Cagliari che, nel rigettare il ricorso dello AR, si è limitata alla mera applicazione della sanzione in questione senza indicare le ragioni che la sostengono si pone dunque fuori dal sistema e deve essere annullata. Sugli altri motivi di ricorso si osserva quanto segue: 1) la questione della nullità del giudizio svoltosi in sede di rinvio per avervi partecipato un giudice che aveva già partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza annullata, è inammissibile trattandosi non già di un vizio di validità del provvedimento impugnato ma di questione che poteva e doveva essere dedotta con istanza di ricusazione.
2) la questione della difesa personale è preclusa dal contenuto della sentenza di annullamento di questa Corte che ha già deciso al riguardo.
3) la questione della mancata notifica del titolo esecutivo, dedotta con il terzo motivo di ricorso, non può essere fatta valere davanti al giudice dell'esecuzione penale essendosi anche di recente ribadito (sez. 1^ 2.12.2008 n. 45773 rv 242573)che "In tema di recupero delle spese processuali e delle sanzioni destinate alla Cassa delle ammende, la competenza del giudice dell'esecuzione penale resta limitata alle questioni relative all'esistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione concernente la procedura esecutiva va dedotta dinanzi al giudice civile, con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto (e perciò anche la omessa notifica al condannato dell'estratto del titolo esecutivo), ovvero con le forme dell'opposizione all'esecuzione ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare".
4) la questione di cui al quarto motivo è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha ritenuto non già che in sede esecutiva non è possibile contestare l'esistenza del titolo esecutivo, ma più precisamente che non è possibile formulare la contestazione nella specie proposta dallo AR e cioè quella relativa alla "assunta carenza di giurisdizione della Suprema Corte" nel procedimento nel cui ambito si è formato il titolo esecutivo. L'affermazione è del tutto corretta atteso che in sede esecutiva non può essere riproposta ogni questione che già ha fatto oggetto o poteva fare oggetto del procedimento nel cui ambito si è formato il titolo da eseguire, ma solo quelle inerenti all'esistenza di un titolo esecutivo formalmente valido: l'incidente di esecuzione è, infatti, un rimedio finalizzato all'esame delle questioni concernenti non già la legittimità del titolo, bensì la sua eseguibilità, come si desume chiaramente dall'art. 670 c.p.p.. Da ultimo, manifestamente infondata è anche la censura dedotta con le note depositate, attinente la pretesa inesistenza del titolo esecutivo, in quanto costituito non da una pronuncia pubblicata regolarmente, ma da un mero "estratto conforme all'originale". In proposito è sufficiente osservare che, come già da questa Corte chiarito (sez. 1^ 11.7.2008 n. 35559 rv. 241121) "Poiché le decisioni della Corte di Cassazione sono per legge immediatamente esecutive indipendentemente dalla notifica o dalla comunicazione all'interessato, l'esecuzione può legittimamente avvenire sulla base dell'estratto della decisione, costituente titolo esecutivo, che viene formato e trasmesso al giudice di merito in base al semplice dispositivo riportato dal Presidente sul ruolo d'udienza, anteriormente al deposito del provvedimento in cancelleria".
P.Q.M.
La Corte:
- annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna dello AR al pagamento di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010