Sentenza 29 marzo 2003
Massime • 1
Risponde dell'infrazione disciplinare di cui all'art. 57 della legge n. 89 del 1913 il notaio che abbia rogato un atto con la partecipazione di un sordomuto senza che questi apponga la dichiarazione di cui al secondo capoverso della norma di legge sopra citata, prima delle sottoscrizioni di tutte le parti intervenute, bensì successivamente ad alcune di esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SG ON NT, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROSARIO GALASSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 11/02 della Corte d'Appello di CATANIA, Sezione 1^ Civile, emessa il 10/05/02 e depositata il 18/05/02 (R.G. 2/01);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. RUSSO LIBERTINO ALBERTO, che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 18.5.2002, la corte di appello di Catania rigettava l'appello proposto da GR NA AN, notaio in Catania, "avverso la sentenza del 19.10.2001 del tribunale di Catania, con cui il notaio veniva condannato alla pena di L.
4.000 di ammenda, perché ritenuta colpevole dell'infrazione disciplinare di cui all'art. 57 l. n. 89/1913, in quanto negli atti tra vivi rep. N. 6827 e 6828 del 3.2.1999, interveniva una parte sordomuta, che non aveva apposto la dichiarazione di cui al 2^ capoverso del citato articolo prima delle sottoscrizioni di tutte le parti intervenute bensì successivamente ad alcune di esse.
La corte di merito rigettava l'appello, riportandosi all'interpretazione dell'art. 57 l. not., quale fissata dalla sentenza della S.C. n. 11128/1997.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione il notaio, notificando il ricorso, esclusivamente al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Ritiene preliminarmente questa Corte che non possa accogliersi la richiesta di rinvio dell'udienza camerale a data successiva al 31 marzo 2003, avanzata dal difensore della ricorrente ai sensi dell'art. 4 del d.l. 4.12.2002, n. 245. Sostiene il difensore, nell'istanza depositata il 26.11.2002 che, poiché sia egli che la ricorrente sono residenti nella provincia di Catania, e poiché a norma dell'art. 4 del d.l. n. 245/2002 sono sospesi i termini di svolgimento di attività difensiva fino al 31.3.2003, doveva essere spostata l'udienza camerale del 19.12.2002 a data successiva al 31.3.2003, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa nel rispetto dei termini di decadenza, ed in specie, del termine di cui all'art. 378 c.p.c.
1.2. Ritiene questa Corte che la suddetta richiesta non possa essere accolta. Anzitutto va osservato che il giudizio di Cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio, per cui lo stesso, una volta che sia stato regolarmente introdotto con ricorso, come non è suscettibile di interruzione, anche nel caso di decesso del difensore, neppure è suscettibile di sospensione (salva una disposizione normativa che abbia ad oggetto specificamente anche il giudizio di legittimità), senza che, peraltro, sia configurabile un contrasto con l'art. 24 Cost., posto che nel giudizio di Cassazione le prospettazioni delle ragioni del ricorrente sono affidate all'atto del ricorso, rispetto al quale le memorie ex art. 378 c.p.c. e la discussione orale in udienza assumono solo un valore complementare, non potendosi con gli stessi introdurre nuovi motivi ed essendo gli stessi meramente eventuali (cfr. Cass. 3.2.1998, n. 1082).
1.3. Inoltre la sospensione dei termini, di cui al cit. art. 4 del d.l. n. 245/2002 non è disposta in favore di qualunque soggetto che si trovasse nei territori individuati dal decreto del Presidente del Consiglio (nella fattispecie nella provincia di Catania), ma solo dei soggetti che fossero ivi "residenti alle date del 29 e 31 ottobre 2002", non essendo peraltro sufficiente che il soggetto avesse in detta provincia il solo domicilio professionale. Nella fattispecie, per quanto la ricorrente ed il suo difensore assumano di essere residenti in detta provincia, nessuna prova hanno in merito fornito e, soprattutto, non hanno fornito la prova di detta loro residenza nei due giorni suddetti, non essendo sufficiente che nei detti due giorni essi avessero il loro domicilio professionale nella provincia di Catania.
2. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 l. n. 89/1913. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto che la piena cognizione di tutte le parti intervenute all'atto rogato era stata garantita dall'attestazione del notaio rogante, che dichiarava tra l'altro che tutti i sottoscriventi erano contemporaneamente presenti.
3. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Infatti l'art. 57 l. n. 89/1913 dispone che il sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà.
La lettera della legge, quindi, impone che detta dichiarazione del sordomuto sia effettuata "prima delle sottoscrizioni" e non limita dette sottoscrizioni solo a quelle del sordomuto e dell'interprete e quindi fa riferimento alle sottoscrizioni di tutti i soggetti intervenuti nell'atto.
Ciò è anche conforme alla ratio della norma, che è quella di consentire a tutti i sottoscriventi, non solo al sordomuto ed all'interprete, di rendersi conto dell'intero contenuto di quanto verbalizzato e di mettere in condizioni le controparti di verificare che il sordomuto abbia preso compiuta e consapevole cognizione del negozio concluso. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2003