Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purchè l'agente assuma la gestione del rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto. (Fattispecie in tema di incidente aereo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'imputato, a titolo di omicidio colposo, per aver consentito alla persona offesa - con la quale egli era salito a bordo di un deltaplano biposto, artigianalmente costruito, di cui erano comproprietari - di assumere il comando del velivolo, non potendosi ravvisare in capo allo stesso una posizione di garanzia rispetto all'altro occupante, nei confronti del quale egli, pur essendo più esperto, si trovava in una posizione sostanzialmente paritetica, non essendo istruttore di volo né proprietario esclusivo del mezzo ed essendosi, di contro, la vittima volontariamente auto esposta al pericolo, ponendosi alla guida in assenza di doppi comandi).
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RITENUTO IN FATTO 1. La sera del (OMISSIS) in (OMISSIS) alcuni passanti avevano visto fiamme provenienti dalla palazzina sita di fronte alla Asl e si erano fermati in prossimità dell'edificio dove vivevano Sp.An., la madre Bu.An. e la sorella S.A.. Uno dei passanti era sceso dall'auto e aveva citofonato per avvisare dell'incendio, vedendo al primo piano dietro una finestra due donne, che però avevano chiuso la serranda. Subito dopo erano iniziati gli spari provenienti dalla palazzina, che avevano colpito uno dei passanti e, successivamente, anche un metronotte che si era fermato per soccorrerlo. La sparatoria era proseguita anche dopo l'arrivo delle forze di polizia che, entrate nello …
Leggi di più… - 3. Lesioni colpose: la posizione di garanzia può deriva solo da una investitura formaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2023
La massima In tema di lesioni colpose e reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purché l'agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento di consapevole presa in carico del bene protetto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un obbligo di vigilanza in capo alla madre e alla sorella non conviventi di un soggetto maggiorenne, riconosciuto incapace di intendere e volere solo in esito al processo penale, in quanto ritenuto affetto da patologia dalle stesse non riconoscibile prima della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2016, n. 34975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34975 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
34975 / 16 M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. -Presidente- N.18912016 SALVATORE DOVERE Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE PASQUALE GIANNITI N. 30648/2015 - Consigliere - Dott. - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL VE N. IL 02/07/1975 nei confronti di: DAL BORGO REMO N. IL 19/10/1958 inoltre: BI IU N. IL 27/07/2000 avverso la sentenza n. 2007/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 14/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI -Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, Avv Udit i difensor Avv. ~1~ паеш Udito il Procuratore Generale in persona della Dr.ssa Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito, per la parte civile IV OC, l'Avv. Erminio Mazzucco del Foro di Belluno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Udito, per la parte civile GI BI, l'Avv. Erminio Mazzucco del Foro di Belluno, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Degli Angeli (del Foro di Belluno), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha depositato conclusioni scritte. Udito il difensore dell'imputato, Avv. Gianfranco Tandura del Foro di Belluno, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14 ottobre 2014 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di condanna di RE DA BO emessa dal Tribunale di Belluno il 19 luglio 2005, ha assolto l'imputato dal reato di omicidio colposo di RK BI, contestato come commesso il 31 maggio 2000. 2.Avverso la decisione della Corte di appello hanno tempestivamente presentato due distinti ricorsi, agli effetti civili, le parti civili IV OC e GI BI, rispettivamente, moglie e figlia del deceduto RK BI.
3. Il presente processo scaturisce da un incidente con esito mortale avvenuto il 31 maggio 2000, alle ore 19.10 circa, in località Torch di Pieve d'Alpago. In particolare, il velivolo ultraleggero (deltaplano) biposto con ala Atlas 21 e motore Rotax 503, con a bordo RK BI, al posto di guida, e RE DA BO, seduto nell'alloggiamento dietro il pilota, cadde al suolo presso il campo da volo "Delta club DO alla località Torch, Pieve d'Alpago, poco dopo il decollo: RE DA BO riportò lesioni alle braccia, mentre MA BI, a causa dei plurimi traumi riportati, morì.
3.1. All'esito delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Belluno contestò a RE DA BO l'ipotesi di cui all'art. 589 cod. pen. nei seguenti termini: «per aver cagionato, con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, [la] morte di BI RK avvenuta per politraumatismo a - seguito di precipitazione del velivolo ultraleggero motorizzato con Ala Atlas 21 - e specificatamente per avere pur non essendo autorizzato al trasporto di - passeggeri né essendo qualificato come istruttore per il volo da diporto sportivo - permesso al suddetto BI RK di prendere posto sul velivolo ultraleggero -2- me en motorizzato con Ala Atlas 21 -velivolo comunque non idoneo all'addestramento con doppio comando e permesso allo stesso BI RK di prendere il comando - del velivolo ultraleggero pur non essendo quest'ultimo abilitato al volo. In loc. Torch, Pieve d'Alpago il 31/05/2000».
3.2. Appare opportuno precisare che dei quattro profili di colpa addebitati all'imputato nel riferito capo di accusa (e cioè:
1. avere DA BO trasportato BI senza avere la qualifica di istruttore di volo sportivo;
2. avere tenuto un volo di addestramento con velivolo non idoneo perché sprovvisto di doppi comandi;
3. avere trasportato BI o avergli permesso di prendere posto sul deltaplano, non essendo autorizzato al trasporto passeggeri;
4. avere consentito alla persona offesa di assumere il comando del veicolo, pur non avendo abilitazione al volo), due (il primo ed il secondo) sono stati esclusi dal giudice di primo grado, con valutazione condivisa in appello, residuando pertanto due ipotesi di colpa potenzialmente significative: l'avere, cioè, l'imputato trasportato RK BI o comunque avergli permesso di prendere posto sul velivolo, pur non essendo autorizzato al trasporto passeggeri, e l'avere consentito a BI di assumere il comando del velivolo, pur non avendo l'abilitazione al volo.
3.3. La sentenza di primo grado ha ricostruito così la dinamica dell'incidente: posto che la velocità della partenza, effettuata in direzione di un pendio cioè in salita, fu troppo contenuta, e che verosimilmente una folata di vento posteriore spinse il deltaplano in direzione dei vicini alberi, colui che si trovava alla guida, cioè RK BI, rallentò o non diede sufficiente velocità al mezzo, obbedendo ad una reazione istintiva ma non tecnicamente corretta, quindi l'ala toccò un albero, che fece da "perno" al volo dell'apparecchio e il deltaplano cadde al suolo. L'affermazione di penale responsabilità in capo all'imputato è stata così motivata dal Tribunale: RE DA BO era proprietario del velivolo o, comunque, di gran parte di esso, derivando complessivo macchinario dalla fusione di più pezzi (carrello, motore, vela), comperati tutti (secondo quanto riferito dal teste OR BA) ovvero comunque in larga parte (tutto tranne la vela, che sarebbe stata comprata da OR BA, secondo il teste OM De FI) dall'imputato; RE DA BO aveva permesso ad un gruppetto di appassionati del deltaplano, che era depositato in una baracca in prossimità del campo da volo "Delta club DO, di utilizzarlo, creando così una situazione di compossesso nel gruppo, al quale apparteneva anche RK BI;
BI era privo di ogni abilitazione al volo ed era comunque inesperto, avendo alle spalle meno ore di volo di DA BO;
DA BO aveva imprudentemente permesso a RK BI di salire sul velivolo e addirittura di prenderne i comandi, così concausando l'impatto insieme al fattore costituito dalla indubbia inesperienza della persona offesa;
secondo quanto ricostruito concordemente dai consulenti del P.M. e della difesa, il tragico impatto fu causato 3 ween da un errore di coordinamento nella manovra di decollo in un contesto che rendeva il decollo sì - -possibile ma non agevole, in ragione delle caratteristiche del campo, non ampio e in salita, della presenza di ostacoli ravvicinati, quali alberi, case ed il campanile di una chiesa, e del verosimile intervento di folata di vento posteriore.
3.4. La sentenza di appello, in riforma integrale di quella precedente, ha invece ritenuto che le ipotesi di colpa individuate dal Tribunale non siano da porsi in nesso di causa rispetto all'incidente verificatosi. La Corte territoriale ha, anzitutto, ritenuto che le prove acquisite conducano ad escludere che nella situazione concreta l'imputato stesse svolgendo il compito di "istruttore" di RK BI (pp.
9-10 della sentenza), con valutazione, sullo specifico punto, conforme a quella del Tribunale (p. 3 della relativa sentenza). Ha inoltre ritenuto assente una posizione di garanzia in capo all'imputato derivante dalla proprietà del velivolo, in quanto, seppure lo stesso era composto da più pezzi - carrello, motore e vela assemblati insieme in parte acquistati da DA BO (la sola ala, stima la Corte, valorizzando le deposizioni di De FI e di BA), dall'istruttoria testimoniale era emerso: che il velivolo ultraleggero, che non era soggetto ad alcun tipo di registrazione che ne attestasse la proprietà o che ne verificasse le caratteristiche, era stato, per un accordo intervenuto tra i frequentatori del campo di volo, tra cui BI, messo di fatto a disposizione del gruppo, potendone tutti fare uso;
che era custodito in una baracca, accessibile a tutti;
che anche i proprietari esclusivi di altri ultraleggeri depositati nella stessa baracca facevano, a volte, uso di quello adoperato nell'incidente, in quanto più facile da montare. Vi era in pratica - si è ritenuto un possesso da parte di tutti i - componenti il gruppo di appassionati del volo (cioè: OR BA, RE DA BO, RK BI, OM De FI ed AN da PO), compresi appunto BI e DA BO, situazione che rendeva, ad avviso della Corte di appello, difficilmente configurabile in capo a DA BO una posizione di garanzia derivante dalla qualità, per così dire, "statica", di proprietario (di parte) del mezzo. Il giudice di secondo grado ha svolto anche un ulteriore ragionamento, impostato su di un livello «più formale e ritenendo dunque che il DA BO, in quanto proprietario dell'ala fosse comproprietario dell'ultraleggero», conseguentemente domandandosi se l'incidente sia avvenuto a causa della inesperienza del conducente o meno e se l'avere affidato la guida di un veicolo volante ad un soggetto inesperto sia o meno in nesso causale con quanto accaduto (p. 13 della sentenza). Richiamati ampiamente e valutati criticamente i risultati degli accertamenti tecnici dei consulenti del P.M. e della difesa, escussi peraltro nuovamente in contraddittorio in apposita udienza ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., ha 4 m en ritenuto motivatamente il giudice di appello di poter escludere che nel caso di specie una manovra perita da parte del pilota, alternativamente consistente nell'aumentare la velocità per poter salire più rapidamente o nel tentare di atterrare, potesse consentire di evitare l'incidente, atteso, alla stregua delle prove raccolte, il brevissimo tempo intercorrente tra il momento in cui il conducente si era avveduto che il velivolo non saliva e l'impatto con l'albero e il limitato spazio, di poche decine di metri, in cui tentare una delle indicate manovre di emergenza. Ha poi escluso, fornendo motivazione al riguardo, che la causa dell'incidente fosse da attribuirsi al peso intrinseco del velivolo, artigianalmente costruito, ovvero al sovrappeso causato dal trasporto di due persone. La Corte territoriale ha, infine, concluso escludendo che la mancanza di idonea esperienza di guida (ergo: capacità) in capo al conducente BI abbia avuto, nel caso concreto, incidenza nella produzione dell'evento, sottolineando in più passaggi l'assoluta inadeguatezza del campo di volo a fungere da pista per velivoli ultraleggeri a motore, tanto da adottare la formula assolutoria "per non avere commesso il fatto", segnalando possibili profili di colpa (peraltro mai contestata ed a reato ormai prescritto) a carico del responsabile del campo "Delta club DO.
4. Plurimi i profili di censura avanzati nei ricorsi delle parti civili. Benché in parte coincidenti, facendo riferimento entrambi a denunziate omissioni, illogicità ed inadeguatezze motivazionali, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, ed a plurime violazioni di legge, essendo, tuttavia, impostati seguendo un diverso ordine logico, appare opportuno darne conto separatamente.
4.1. Si esamini per primo il ricorso della difesa di GI BI, figlia del deceduto.
4.1.1. Si sottolinea, in primo luogo, che da più fonti di prova testimoniali sarebbe emerso che l'imputato, il quale aveva un'abilitazione al volo senza motore, seppure scaduta, e che era in possesso di un adeguato bagaglio di esperienza, aveva di fatto in varie occasioni, ed anche quel giorno, svolto le mansioni di "istruttore" nei confronti del meno esperto RK BI, il quale invece aveva volato poche ore e mai da solo e peraltro si fidava molto di RE DA BO. L'avere il giorno del sinistro la vittima indossato un casco aperto e non chiuso, in modo da poter udire i suggerimenti che venivano da chi era seduto dietro di lui, come dichiarato dalla moglie della vittima, conforterebbe l'assunto. Discende che l'avere la Corte escluso che l'imputato stesse svolgendo funzioni di istruttore sarebbe in netto contrasto con quanto emerso in istruttoria.
4.1.2. La sentenza impugnata sarebbe, poi, gravemente erronea già nell'impostazione seguita nell'affrontare la ricostruzione della dinamica 5 пла dell'incidente, essendosi concentrata soltanto sulla fase patologica già in volo ma avendo nettamente trascurato che dalle emersioni istruttorie (relazioni di entrambi i consulenti) emergerebbe la assoluta imprudenza, per condizioni logistiche generali (campo inadatto, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello) e metereologiche contingenti (vento), della scelta, in sé, di affrontare il volo, che invece si sarebbe dovuto rimandare: la scelta imprudente di partire sarebbe, allora, da addebitare in larghissima parte a DA BO, in quanto di gran lunga più esperto del compagno di volo, con la cooperazione, in misura minore, del deceduto. Anche nella sottovalutazione della rilevanza del peso del velivolo, per di più appesantito dalla presenza di due trasportati, dovrebbe riconoscersi una preponderanza del giudizio dell'imputato, assai più esperto di RK BI, che in buona sostanza si affidava a lui.
4.1.3. Ulteriormente erronea sarebbe la sentenza di assoluzione nella parte in cui esclude la proprietà del velivolo - o della maggior parte dei componenti dello stesso (carello e motore) - da parte dell'imputato, in contraddizione con quanto invece emerso in istruttoria, mentre sicuramente RK BI non era proprietario né del vecchio velivolo né di parti di esso né di alcuno dei nuovi che pure erano ricoverati nella baracca;
né sarebbe stato chiarito che il BI potesse averne la libera disponibilità. Risulterebbe invece, conformemente a quanto già espressamente ritenuto nella sentenza di primo grado, che, essendo il compossesso dell'apparecchio anche in capo a persona non abilitata, DA BO avrebbe comunque contribuito all'utilizzo del mezzo da parte di BI e, quindi, in definitiva, a causare l'incidente.
4.1.4. In conseguenza di tutte le considerazioni svolte, sarebbe erronea, secondo la p.c. BI, la "equiparazione” in qualche misura operata dalla Corte tra il comportamento di BI e di DA BO, essendo il secondo in posizione di garanzia (ex art. 40, comma 2, cod. pen.) rispetto all'altro e, comunque, avendo agito in chiara cooperazione colposa (ex art. 113 cod. pen.) rispetto alla imprudente condotta del deceduto.
4.2. Plurime anche le censure mosse dalla difesa di IV OC, vedova di MA BI, illustrate sia nell'originario ricorso che in una memoria intitolata "motivi aggiunti" pervenuta il 13 gennaio 2016. 4.2.1. Si ritengono, in primo luogo, travisate le risultanze probatorie quanto al riferimento, operato dalla Corte di appello, alla violazione di regola prudenziale da parte del responsabile del campo di volo, in ragione della ritenuta inidoneità della pista, in quanto dato svincolato dalle emergenze istruttorie.
4.2.2. In conseguenza, si stima erroneamente applicato l'art. 41 cod. pen., che disciplina il concorso di cause, poiché l'asserita inidoneità della pista, sia per 6 пив essere un fattore cronologicamente pre-esistente all'incidente sia proprio per l'eventuale apporto causale dallo stato della pista ipoteticamente arrecato, mai avrebbe potuto essere una causa esclusiva ma, al più, un mero antecedente concorrente con la colpa dell'imputato.
4.2.3. Si censura anche la violazione dell'art. 113 cod. pen., in quanto l'istruttoria svolta avrebbe pienamente dimostrato la sussistenza di un caso di cooperazione colposa tra il deceduto e l'imputato, essendo ad entrambi addebitabili la violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza. Nella valutazione del rispettivo contributo emergerebbe, infatti, con chiarezza il ruolo attivo di RE DA BO, che, prima, posticipando il volo all'ora stimata più favorevole, avrebbe rafforzato il proposito di RK BI e, poi, aiutando il compagno nella preparazione e della esecuzione del volo, avrebbe contribuito con una vera e propria partecipazione fisica.
4.2.4. In più parti del ricorso si sottolinea che la Corte avrebbe erroneamente svilito la circostanza ritenuta invece di indubitabile rilievo ai fini della corretta ricostruzione dell'accaduto - che DA BO aveva fatto salire a bordo e volare BI, sul suo mezzo, con due persone, entrambe prive di abilitazione al volo.
4.2.5. Si segnalano, poi, plurime circostanze che sarebbero indicative, ad avviso della ricorrente, di un vero e proprio travisamento del fatto ad opera della Corte territoriale.
4.2.5.1. Il giudice di appello, nell'affermare che soltanto parte del velivolo (la vela) era nella proprietà di DA BO, avrebbe travisato le emergenze processuali, secondo cui tutto il macchinario era riconducibile allo stesso, in particolare l'ala in proprietà esclusiva e il carello ed il motore quale comproprietario insieme ad OR BA. L'effettiva messa a disposizione degli altri appassionati del volo, che secondo l'istruttoria avrebbero sempre riconosciuto l'altruità del mezzo, non implicava affatto che DA BO non ne fosse proprietario. L'eccezione rappresentata da BA, che usava il velivolo quando voleva, rafforzava, a ben vedere, la regola poiché BA, a differenza di tutti gli altri, era comproprietario insieme all'imputato del carrello. Dai dati istruttori acquisiti deriverebbe l'infondatezza, l'illogicità e la contraddittorietà motivazionale nel descrivere un rapporto sostanzialmente paritetico tra gli appartenenti al gruppo, anche perché il solo fatto della presenza di più utilizzatori del veicolo non limita il dovere di controllo, e la correlativa responsabilità, del proprietario della cosa pericolosa. In ogni caso, il codice civile all'art. 2054, comma 3, pone a carico del proprietario l'obbligo di risarcire i danni, in solido con il conducente, ove non provi 7 пеteleи che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, circostanza da escludersi decisamente avendo DA BO partecipato al volo.
4.2.5.2. La prova sarebbe ulteriormente travisata dalla Corte di appello sotto il profilo della capacità di guida di BI, che dall'istruttoria testimoniale e peritale svolta è risultata essere piuttosto limitata, in ragione dell'esiguo numero di ore di volo effettuate in soli sei mesi di approccio al velivolo, tanto che non avrebbe mai volato da solo. Ne discende dimostrato che BI doveva, per necessità, fare affidamento sul compagno di volo maggiormente esperto.
4.2.5.3. L'istruttoria svolta avrebbe dimostrato che il velivolo con una sola persona a bordo, in quanto significativamente più leggero, avrebbe superato l'ostacolo: nella ritenuta irrilevanza del peso, dunque, si segnala altro travisamento del fatto ad opera del giudice di appello, poiché l'imputato, proprietario ed assemblatore del veicolo, conosceva perfettamente le caratteristiche, anche ponderali, dello stesso e poiché maggior peso non poteva che comportare minore prestazione di volo e minore capacità di risalita.
4.2.5.4. Altro travisamento della prova si avrebbe nella ritenuta impossibilità tecnica della manovra di emergenza poiché, invece, l'istruttoria avrebbe provato che sarebbe stato possibile l'atterraggio di emergenza, che avrebbe comportato - sì - un urto contro un ostacolo, ma con minore energia e con maggiore possibilità di salvezza.
4.2.6. Si denunzia anche un vizio di applicazione dell'art. 40 cod. pen., in quanto, stravolte dalla Corte le risultanze processuali circa la impossibilità da parte dell'occupante il sedile posteriore di intervenire mediante la maniglia di comando, trattandosi di mera estrema difficoltà in una condotta pur comunque esigibile da parte di DA BO, ed ulteriormente stravolte le emergenze istruttorie con riguardo alla possibilità di porre in essere con sufficiente anticipo temporale efficaci manovre di emergenza, ne emergerebbe, conseguentemente, stravolto il giudizio controfattuale sulla possibilità o meno di porre in essere una manovra esperta ed adeguata.
4.3. L'ultima censura svolta attiene alla ipotizzata violazione dell'art. 546, comma 1, lett., e), cod. proc. pen., per mancata enunciazione in sentenza delle ragioni per cui il Collegio di appello non ha ritenuto attendibile alcuna indicazione di prova fornita dalla parte civile, i cui argomenti e persino il senso della presenza nel processo sarebbero stati, in ultima analisi, del tutto ignorati.
5. La difesa dell'imputato DA BO ha fatto pervenire il 23 gennaio 2016 una memoria con la quale si oppone all'accoglimento dei ricorsi, che stima entrambi, per varie ragioni, inammissibili. 8 те CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va, in primo luogo, affrontato l'aspetto della ricorrenza o meno nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata di un travisamento della prova o di violazione di legge. E' ben noto che il vizio di travisamento della prova può ravvisarsi quando il dedotto errore, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati, sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la prova per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale - probatorio che si impone come decisivo (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 1, n. 2467 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207), in un giudizio che era e che rimane - di legittimità poiché, pur dopo la riforma - di cui alla legge n. 46 del 20 febbraio 2006, alla Corte di cassazione, giudice di legittimità e non Tribunale di terza istanza, non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti. Ciò posto, risulta di tutta evidenza che nessuno degli argomenti svolti nel ricorso (e sintetizzati al punto n.
4. del "ritenuto in fatto”) ha, in sé, la richiesta forza disarticolante del ragionamento probatorio svolto dalla Corte di appello. Analogo ragionamento deve farsi per le dedotte violazioni di legge, variamente strutturate con riferimento a plurimi parametri (artt. 40, 41, 113 cod. pen. e 2054 cod. civ.), ma, in realtà, richiami strumentali, in accezione naturalmente fisiologica, per tentare di argomentare un ritenuto difetto motivazionale, più o meno intensamente descritto, che si rivela però mera, seppure umanamente comprensibile, sollecitazione delle parti civili ad lettura alternativa da parte della Corte di legittimità delle emergenze istruttorie, sulla falsariga, peraltro, di una sentenza di primo grado vistosamente connotata da un livello di approfondimento diverso e minore rispetto a quella di appello.- - Benché abilmente strutturati, infatti, i ricorsi sono costruiti interamente "in fatto" e mirano, sotto l'apparente richiamo al vizio del travisamento della prova ovvero a violazioni di legge, a riproporre questioni, tutte già adeguatamente prese in considerazione dalla Corte di appello (esemplificativa, nel senso indicato, l'insistenza dei ricorsi delle parti civili sul tema dello svolgimento di funzioni di "istruttore" di volo da parte dell'imputato, aspetto già espressamente escluso in motivazione non soltanto dalla Corte di appello alle pp. 9-10 - ma anche dal Tribunale alla p. 3 ). Il giudice di secondo grado ha, invero, scrupolosamente - gestito il delicato processo sia nell'istruttoria (indice ne è la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen, mediante esame in contraddittorio dei consulenti) sia nella decisione, che affronta e che risolve le 9 men questioni della individuazione della posizione di garanzia, dei profili di colpa, contestati e rilevati, della condotta dell'imputato e del nesso di causalità in maniera non condivisa dalle ricorrenti ma certamente approfondita, congrua, logica ed immune da vizi censurabili in sede di legittimità. Tra i richiamati aspetti risulta, ad avviso del Collegio, assorbente il primo, riguardante la individuazione nella fattispecie di una posizione di garanzia.
2. Per la esatta definizione della posizione di garanzia non può che richiamarsi, per la chiarezza espositiva, la nota pronunzia delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn ed altri: «L'analisi dei ruoli e delle responsabilità [per colpa] viene tematizzata entro la categoria giuridica della posizione di garanzia. Si tratta, come è ben noto, di espressione che esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40, capoverso, cod. pen. Questo classico inquadramento deve essere rivisitato. In realtà il termine "garante" viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità commissiva e non omissiva;
ed ha assunto un significato più ampio di quello originario, di cui occorre acquisire consapevolezza. A tale riguardo, occorre preliminarmente considerare che la causalità condizionalistica, essendo basata in chiave logica, è caratterizzata dalla costitutiva, ontologica, indifferenza per il rilievo, per il ruolo qualitativo delle singole condizioni, che sono tutte per definizione equivalenti. Ne discende l'esigenza di arginare l'eccessiva forza espansiva dell'imputazione del fatto determinata dal condizionalismo. Tale esigenza è alla base della causalità giuridica e costituisce una costante del diritto penale moderno, sia in ambito teorico che giurisprudenziale. La necessità di limitare l'eccessiva ed indiscriminata ampiezza dell'imputazione oggettiva generata dal condizionalismo è alla base di classiche elaborazioni teoriche: la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana, la teoria del rischio. Tale istanza si rinviene altresì nel controverso art. 41, capoverso, cod. pen. L'esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è sempre la medesima: tentare di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione a esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito. Il contesto della sicurezza sul lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile 10 meenете di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati;
ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio [...] Questa esigenza di delimitazione delle sfere di responsabilità è tanto intensamente connessa all'essere stesso del diritto penale quale scienza del giudizio di responsabilità, che si è fatta strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo costituito dall'art. 41, capoverso, cod. pen. [...] Riconosciuta la sfera di rischio come area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l'obbligo del garante, ne discende altresì la necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo. Questa enunciazione richiede, tuttavia, di essere chiarita: occorre guardarsi dall'idea ingenua, e foriera di fraintendimenti, che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine;
e che questa stessa linea crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo automaticamente quella di altri. In realtà le cose sono spesso assai più complesse [...] ruoli competenze e poteri segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata. La sfera di responsabilità organizzativa e giuridica così delineata non è per così dire originaria. Essa è generata dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti. Nell'individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse, occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva» (così ai punti nn. 13 e 14 della motivazione "in diritto"). Garante come gestore di un rischio, quindi, e posizione di garanzia come eventualmente derivante da una situazione di fatto (anche per effetto di un 11 те comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto: cfr. Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015, dep. 2016, Bearzi e altro, Rv. 265797; Sez. 4, n. 50606 del 05/04/2013, Manca, Rv. 258126), dunque, sono i due canoni da tenere presenti per inquadrare correttamente e per risolvere il caso sottoposto all'attenzione della Corte di legittimità.
2.1. Ebbene, tanto premesso in linea di principio, osserva il Collegio che il punto centrale del processo, quello della posizione di garanzia in capo all'imputato, viene affrontato e risolto dal giudice di appello nei termini che di seguito si richiamano, con ragionamento che risulta immune da alcuno dei vizi denunziati. Ha osservato infatti la Corte territoriale: che il velivolo era stato artigianalmente costruito mediante l'unione di pezzi di diversa provenienza;
che parte dei pezzi (più o meno quantitativamente significativa) era dell'imputato, ma comunque non tutti o comunque non tutti in via esclusiva, poiché, anche nella prospettiva delle parti civili ricorrenti (cfr. punto n.
4.2.5.1. del "ritenuto in fatto”), che è la medesima fatta propria dal Tribunale (alla p. 5 della motivazione), il carrello ed motore erano, in ogni caso, in comproprietà tra DA BO ed un altro appassionato del volo, OR BA;
che tale ultima circostanza, unitamente alle modalità di custodia e di impiego del mezzo, sostanzialmente a disposizione di più persone, che non dovevamo chiedere previamente il permesso a DA BO, in una baracca accessibile a tutti, contribuiva a creare una situazione di innegabile compossesso, in cui, a prescindere dal contributo economico versato originariamente dall'acquirente il singolo pezzo, la macchina volante era a sostanzialmente disposizione di un gruppo di appassionati, composto da: RE DA BO, RK BI, OR BA, OM De FI e da AN da PO. Ne consegue che l'approccio, per così dire, "civilistico" incentrato sulla responsabilità del sostanziale proprietario di una cosa pericolosa, che sembra essere fatto proprio dal Tribunale in uno stringato passaggio motivazionale (alla p. 5 della sentenza), ripercorso dalle ricorrenti, con richiami che sembrano, in qualche limitata misura, riecheggiare il contenuto degli artt. 2050, 2051 e 2054 cod. civ., senza tuttavia coltivare fino in fondo la prospettazione, non è in alcun modo sattisfattivo dell'esigenza di descrivere la situazione fattuale creatasi e le conseguenze che, sul piano giuridico, debbono necessariamente trarsi. Logiche, invece, nel richiamato contesto fattuale, le conclusioni cui perviene la Corte di appello, secondo la quale «in esito a tale situazione di fatto, riesce difficile configurare in capo a DA BO una posizione di garanzia derivante dalla proprietà del mezzo, atteso che egli era proprietario solo dell'ala e tutti i frequentatori del campo di volo erano nel possesso delle parti dell'ultraleggero, che gli stessi assemblavano liberamente, come attestato dal libero accesso al luogo ove erano custoditi i singoli elementi. Lo stesso BI, al pari degli altri 12 ти componenti del gruppo[,] possedeva e utilizzava uti domino le parti del velivolo di proprietà altrui»> (così alla p. 12 della sentenza impugnata). Dove, come è evidente, la situazione non muterebbe se al passaggio motivazionale relativo alla proprietà in capo a DA BO della sola ala, si sostituisse l'affermazione della proprietà esclusiva dell'ala e della comproprietà con OR BA delle restanti parti, in quanto il momento caratterizzante del ragionamento è il compossesso e, comunque, la libera disponibilità da parte di una pluralità di persone (circostanza emersa in istruttoria e - significativamente - non oggetto di doglianze nei ricorsi delle parti civili, che anzi la danno per ammessa: cfr. punto n.
4.2.5.1. del "ritenuto in fatto") che non erano tenute per servirsi del velivolo al previo assenso da parte del(l'eventuale esclusivo) proprietario.
2.2. Il punto centrale del processo sta, allora, a ben vedere, nel rilievo che, prima, partecipando, per quanto in maniera magari meno intensa di altri alle attività del gruppo di appassionati che spontaneamente avevano contribuito, chi più chi meno, a costruire un artigianale deltaplano e che se ne servivano per volare, e, poi, consapevolmente salendo, il tragico 31 maggio 2000, a bordo del velivolo e, anzi, mettendosi alla guida dello stesso, sia pure alla presenza del più esperto RE DA BO che aveva preso posto sul seggiolino dietro, il povero RK BI, ampiamente maggiorenne e capace di agire, si auto-espose volontariamente ad un significativo pericolo. Pericolo che, a ben vedere, era immanente in tutta l'attività che ruotava attorno al campo denominato "Delta club DO (la cui inidoneità è stata sottolineata nella chiusura della sentenza impugnata e non è seriamente contestabile, attese le dimensioni ristrette, l'essere in salita e la vicinanza con alberi, abitazioni e addirittura con un campanile), se solo si porti l'attenzione alle seguenti, assolutamente pacifiche, circostanze: la macchina volante era stata artigianalmente costruita mediante pezzi comprati qua e là e poi assemblati;
a nessun tipo di verifica o collaudo da parte di organo pubblico era stato mai sottoposto il velivolo, che in conseguenza era privo di qualsiasi omologa, certificazione, attestazione;
nessuno dei piloti aveva un qualche brevetto per il volo a motore o nemmeno per il volo senza motore, essendo l'abilitazione a suo tempo conseguita da DA BO ampiamente scaduta, come accertato dai Carabinieri. La ipotetica colpa, penalmente e non già solo moralmente - rilevante, che si addebita a RE DA BO deve allora confrontarsi, anzitutto, con la volontaria auto-esposizione a pericolo, che ha caratterizzato nella fase precedente il 31 maggio 2005 la condotta di tutto il gruppetto di appassionati del deltaplano a motore, compresi, naturalmente, RE DA BO e MA BI. Quanto, poi, al giorno della tragedia, alla stessa consapevolezza in capo a MA BI, che aveva già volato, sia pure per meno ore di DA BO, di accingersi 13 пив a sedere al posto anteriore, che era l'unico dotato di comandi, non poteva ragionevolmente corrispondere alcuna possibilità di fare affidamento, in caso di necessità, su un eventuale intervento "di recupero" in extremis di DA BO, seduto dietro e privo, appunto, dei comandi, raggiungere i quali era, per stessa ammissione della parte civile (cfr. punto n.
4.2.6. del "ritenuto in fatto"), estremamente difficile. Rilievo questo di centrale importanza perché rende palese che la volontaria auto-esposizione al, non lieve, rischio il giorno del volo avvenne scientemente da parte di entrambi e, soprattutto, in posizione sostanzialmente paritetica: infatti, l'oggettiva assenza di doppi comandi e la impossibilità, come si è detto, se non a costo di contorsioni estremamente ardue, da effettuarsi per di più in quota, da parte di RE DA BO di agire sui comandi che erano affidati in via esclusiva a MA BI esclude radicalmente la possibilità di individuare in capo all'odierno imputato una effettiva posizione di garanzia, cioè di gestione del rischio, in accezione penalmente significativa, rispetto all'altro occupante, che indiscutibilmente rivestiva nella sciagurata occasione la posizione di conducente il velivolo. Una cosa, infatti, è sentirsi rassicurati dalla vicinanza di un amico, magari più esperto in una determinata attività; altra e distinta cosa è, invece, essere giuridicamente garantiti, nell'accezione di cui si è detto, dal ruolo altrui. Ragionare diversamente nella concreta fattispecie in esame equivarrebbe, in sostanza, ad aderire ad una teoria condizionalistica pura. Discende il rigetto dei ricorsi. Ogni ulteriore questione è assorbita dalle considerazioni che precedono.
3. Consegue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/01/2016. CORTE Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco MA Blaiotta DanjeleDanjele Cenci کے سملال R E D M A GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 AGQ. 2016 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA (dr. Odina O. Galliano) 14