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Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25149 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NG NI nato a [...] il [...] TI ET nato a [...] il [...] NG LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 19/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 27/5/2020, che aveva condannato AN GO, TT ID AN GO per i reati loro rispettivamente ascritti, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. AN GO, a mezzo del 'difensore, ha interposto ricorso per Penale Sent. Sez. 2 Num. 25149 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/05/2023 cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata per vizio della motivazione con riferimento all'applicazione della legge penale in ordine al reato di cui all'articolo 646 cod. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, con riferimento alla imputazione di cui al capo D), rileva la non configurabilità del reato per carenza dell'elemento oggettivo, atteso che i moduli utilizzati dal GO sono simili a quelli della agenzia immobiliare, ma non quelli dell'agenzia, con la conseguenza che alcuna appropriazione indebita si è verificata. 2.1 Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per vizio della motivazione, con riferimento all'applicazione della legge penale in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. di cui alle imputazioni sub A) e B) e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la Corte territoriale non ha considerato plurimi elementi emergenti dagli atti ed ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo solo sulla base del fatto che il GO non aveva restituito gli acconti, nonostante l'incapienza dell'imputato fosse stata accertata nel corso del procedimento. In definitiva, manca in entrambe le sentenze di merito l'analisi dell'elemento soggettivo del reato, da cui desumere la coscienza e volontà dell'imputato di realizzare sin dall'inizio un ingiusto profitto, anziché utilizzare temporaneamente le somme per poi riconsegnarle alla stipula dell'atto notarile. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza con riferimento alla imputazione sub C), in relazione alla avvenuta depenalizzazione del reato previsto dall'art. 485 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
violazione delle norme processuali in relazione all'applicazione dell'art. 516 cod. proc. pen. Lamenta il difensore che, trattandosi della falsificazione di un assegno mai posto all'incasso perché fuori corso, il reato andava riqualificato nella ipotesi depenalizzata di falso in scrittura privata. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato per un fatto che non gli è stato mai contestato, vale a dire per aver incassato l'ulteriore somma di tremila euro in contanti, in violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. 2.3 Con il quarto motivo eccepisce la nullità della sentenza per vizio della motivazione in relazione al reato di cui al capo E) [erroneamente indicato in ricorso come capo D)], con riferimento all'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 646 cod. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Più specificamente, essendo emerso che il GO aveva lasciato i beni in custodia a terzi, che gli avevano rilasciato apposita ricevuta di deposito, la scarna motivazione sul punto non è condivisibile e da essa non si desume l'elemento soggettivo della coscienza e volontà dell'imputato di appropriarsi di un letto e di un armadio. In ogni caso, difetta anche l'elemento 2 oggettivo del possesso, in quanto il ricorrente si era limitato a trovare un deposito dove custodire detti mobili ed a curarne il trasporto. 2.4 Con il quinto motivo eccepisce la nullità della sentenza per vizio della motivazione in relazione al reato di cui al capo F) [erroneamente indicato in ricorso come capo E)], con riferimento all'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 646 cod. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. È emerso nel corso del dibattimento di primo grado come il titolare dell'agenzia non avesse mai voluto tenere una contabilità chiara, né con l'imputato, né con la clientela;
che, a seguito della chiusura del rapporto lavorativo, vi era stato un contenzioso in sede civile tra ricorrente e persona offesa, per cui non è dato comprendere «di chi fosse la reale proprietà del denaro percepito dal GO e fronte delle rivendicazioni economiche avanzate da questo e degli accordi inizialmente presi». 2.5 Con il sesto motivo si censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche e alla prescrizione. Il giudice di merito ha applicato la recidiva nonostante il GO sia gravato solo da un precedente penale remoto per truffa, risalente al 2007 e da un procedimento per truffa che non è definitivo, essendo stato ammesso alla prova con sospensione del procedimento. L'esclusione della recidiva comporta l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. La motivazione della sentenza impugnata è carente anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, che avrebbe richiesto una analisi approfondita in considerazione del fatto che si discosta sensibilmente dal minimo edittale. 3. TT MA, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata per vizio della motivazione con riferimento all'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 42 cod. pen., in ordine alla truffa di cui al capo A) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente è stata riconosciuta responsabile del reato di truffa in concorso con il figlio AN per i molteplici incassi effettuati dal primo sul suo conto. La sentenza, tuttavia, non tiene conto che il coimputato non aveva la disponibilità di un conto corrente, che i conti intestati alla ricorrente venivano utilizzati solo per le intermediazioni immobiliari e che sugli stessi non risultano operazioni relative a spese ordinarie, quali utenze domestiche o all'accreditamento delle pensioni;
che gli assegni sono stati incassati tramite versamento allo sportello automatico, per cui mai la MA ha effettuato un accesso allo sportello bancario;
che nessun teste ha dichiarato di conoscere l'imputata; che quest'ultima ha ottanta 3 9 anni e che, dunque, è soggetto facilmente raggirabile, specie da uno stretto congiunto. Il rapporto di parentela con AN GO non può fondare la consapevolezza delle condotte truffaldine poste in essere dal figlio. 3.1 Con il secondo motivo censura l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche e alla prescrizione. Il giudice di merito inopinatamente non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche;
ha fondato l'entità della pena sulla gravità del danno, che è stata valutata anche ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., di talché la rilevanza del danno è stata computata due volte;
la motivazione della sentenza impugnata è carente anche in relazione alla determinazione della pena, che avrebbe richiesto una analisi approfondita in considerazione del fatto che si discosta sensibilmente dal minimo edittale ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto che si tratta di soggetto ottantenne ed incensurato;
la sentenza, inoltre, è sbilanciata anche nel subordinare la sospensione condizionale della pena all'integrale risarcimento della somma di euro 170.248/00 a fronte dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato;
infine, non ha considerato che, trattandosi di fatti risalenti al 2015, il reato è estinto per prescrizione. 4. AN GO, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata per vizio della motivazione con riferimento all'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 42 cod. pen., in ordine alla truffa di cui al capo A) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato di truffa in concorso con il figlio AN per aver incassato un assegno di mille euro, ricevuto dal primo. Osserva il difensore che la motivazione dei giudici di merito non è condivisibile, atteso che il GO non può aver avuto la consapevolezza di tutte le condotte poste in essere dal figlio sol perché ha incassato un assegno, specie se si considera che AN GO non aveva un conto corrente bancario e che per questo motivo aveva consegnato al padre l'assegno in questione. Del resto, nessuno dei testi ha dichiarato di conoscere il ricorrente e questi solo in un secondo momento, rispetto alla negoziazione del titolo, ha avuto conoscenza degli altri titoli girati alla moglie;
né può venire in rilevo il rapporto di parentela, ben potendo l'imputato essere stato raggirato dal figlio. Del tutto omessa, infine, la valutazione di una circostanza fondamentale al fine di escludere la responsabilità di AN GO, vale a dire che i conti utilizzati dal figlio e intestati alla MA erano usati solo per le intermediazioni finanziarie, non risultando accrediti delle 4 pensioni, né addebiti di spese ordinarie o di utenze domestiche. Da ciò consegue che il conto corrente era solo formalmente intestato alla Manti°, con l'ulteriore conseguenza che è verosimile che entrambi i coniugi non sapessero dell'attività truffaldina posta in essere dal figlio. 3.1 Con il secondo motivo censura l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche e alla prescrizione. Il giudice di merito inopinatamente non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche;
ha fondato l'entità della pena sulla gravità del danno, che è stata valutata anche ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., di talché la rilevanza del danno è stata computata due volte;
la motivazione della sentenza impugnata è carente anche in relazione alla determinazione della pena, che avrebbe richiesto una analisi approfondita in considerazione del fatto che si discosta sensibilmente dal minimo edittale ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto che si tratta di soggetto ottantenne ed incensurato;
la sentenza, inoltre, è sbilanciata anche nel subordinare la sospensione condizionale della pena all'integrale risarcimento della somma di euro 170.248/00 a fronte di un assegno negoziato di appena mille euro;
infine, non ha considerato che, trattandosi di fatti risalenti al 2015 (la negoziazione dell'assegno è del 4/3/2015 e non vi è prova del coinvolgimento del ricorrente in fatti successivi), il reato è estinto per prescrizione. 4. In data 20/4/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva delle costituite parti civili NA BA e VA GA, nella quale si conclude in via principale per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, per il loro rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN GO è parzialmente fondato e va, dunque, accolto nei limiti che seguono, mentre i ricorsi di TT MA e di AN GO sono inammissibili. 1.1 Preliminarmente va fatta una premessa di carattere generale, che è comune al primo, al secondo ed al quinto motivo di ricorso di AN GO ed al primo motivo di ricorso di TT MA e AN GO: la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella 5 del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la responsabilità degli imputati, dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 6 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 1.3 Peraltro, detti motivi sono inammissibili anche perché aspecifici, atteso che sono reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni dei giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se i ricorsi si limitano, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Orbene, rileva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale ha 7 riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti;
ciò con motivazione che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede. 1.4 Fondato è, invece, il terzo motivo del ricorso di AN GO. Ed invero, i giudici di merito hanno ritenuto in sentenza un fatto del tutto diverso da quello contestato al capo C), che imponeva - in applicazione della regola della correlazione tra imputazione contestata e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. - la pronuncia dell'ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero. Siffatta violazione è sanzionata dall'art. 522 cod. proc. pen. con la nullità della sentenza, limitatamente alla parte relativa al fatto nuovo. Va, dunque, pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio, atteso che gli atti risulterebbero inutilmente trasmessi al pubblico ministero, considerato che i fatti previsti dagli artt. 485 e 491 cod. pen. sono stati depenalizzati in forza del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7. 1.5 Altrettanto fondato è il quarto motivo del ricorso di AN GO. Sul punto è sufficiente osservare che non vi è prova che il ricorrente si sia indebitamente appropriato dei beni indicati al capo E) dell'imputazione, sol che si consideri che gli stessi erano stati da lui affidati in custodia ad un terzo e che successivamente, quando il ricorrente non prestava più la propria opera presso l'agenzia immobiliare Studio casa s.a.s., non sono stati più rinvenuti. Manca, di conseguenza, sia l'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita, non avendo mai il GO avuto il possesso dei beni asportati dall'immobile concesso in locazione, sia quello soggettivo, consistente nella volontà di sottrarre indebitamente detti beni, non avendone mai avuta la disponibilità. 1.6 Inammissibili - perché manifestamente infondati - risultano, poi, il sesto motivo del ricorso di AN GO ed il secondo motivo dei ricorsi di TT MA e AN GO con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. Con riferimento al primo profilo, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, fondato sulle modalità della condotta criminosa, sul comportamento processuale, sull'assenza di resipiscenza e sul comportamento dilatorio tenuto nelle more del giudizio di appello - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle 8 attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al dedotto vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena, che non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sezione 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza che ha stimato decisive la gravità delle condotte e la significativa rilevanza del danno cagionato. Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Va, infine, osservato che la prescrizione dei reati, tenuto conto delle sospensioni, non era maturata nel momento in cui è intervenuta la sentenza di appello. In ogni caso, l'inammissibilità del ricorso, non consentendo la corretta instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione in questa sede (Sezioni Unite, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; conformi, Sezioni Unite, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sezioni Unite, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164 e Sezioni Unite, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400). 1.7 Inammissibile è la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., contenuta nel secondo motivo dei ricorsi di TT MA e AN GO. Ed invero, il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di particolare tenuità del fatto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente (Sezione 6, n. 9666 del 17/2/2022, Bonavita, Rv. 282998 - 01; Sezione 5, n. 40293 del 14/4/2016, La 9 Verga, Rv. 268077 - 01). 2. All'inammissibilità dei ricorsi di TT MA e di AN GO segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 3. Dall'esito del giudizio discende la condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili BA NA e GA VA, che liquida in complessivi euro 6.300/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GO AN, relativamente al reato di cui all'art. 646 cod. peri., così come qualificato il fatto contestato al capo C), perché ritenuto in violazione dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GO AN, relativamente al reato di cui al capo E) per non aver commesso il fatto. Ridetermina la pena nei-confronti di GO AN, quanto ai capi A), B) e D) nella misura di anni due e mesi undici di reclusione ed euro millequattrocento di multa ed elimina la pena di mesi uno di reclusione ed euro centoquaranta di multa per il reato di cui al capo E). Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile i ricorsi di TT MA e di AN GO, che condanna al pagamento delle spese processuali e.della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido fra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili BA NA e GA VA, che liquida in complessivi euro 3.600/00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 19/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 27/5/2020, che aveva condannato AN GO, TT ID AN GO per i reati loro rispettivamente ascritti, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. AN GO, a mezzo del 'difensore, ha interposto ricorso per Penale Sent. Sez. 2 Num. 25149 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/05/2023 cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata per vizio della motivazione con riferimento all'applicazione della legge penale in ordine al reato di cui all'articolo 646 cod. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, con riferimento alla imputazione di cui al capo D), rileva la non configurabilità del reato per carenza dell'elemento oggettivo, atteso che i moduli utilizzati dal GO sono simili a quelli della agenzia immobiliare, ma non quelli dell'agenzia, con la conseguenza che alcuna appropriazione indebita si è verificata. 2.1 Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per vizio della motivazione, con riferimento all'applicazione della legge penale in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. di cui alle imputazioni sub A) e B) e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la Corte territoriale non ha considerato plurimi elementi emergenti dagli atti ed ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo solo sulla base del fatto che il GO non aveva restituito gli acconti, nonostante l'incapienza dell'imputato fosse stata accertata nel corso del procedimento. In definitiva, manca in entrambe le sentenze di merito l'analisi dell'elemento soggettivo del reato, da cui desumere la coscienza e volontà dell'imputato di realizzare sin dall'inizio un ingiusto profitto, anziché utilizzare temporaneamente le somme per poi riconsegnarle alla stipula dell'atto notarile. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza con riferimento alla imputazione sub C), in relazione alla avvenuta depenalizzazione del reato previsto dall'art. 485 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
violazione delle norme processuali in relazione all'applicazione dell'art. 516 cod. proc. pen. Lamenta il difensore che, trattandosi della falsificazione di un assegno mai posto all'incasso perché fuori corso, il reato andava riqualificato nella ipotesi depenalizzata di falso in scrittura privata. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato per un fatto che non gli è stato mai contestato, vale a dire per aver incassato l'ulteriore somma di tremila euro in contanti, in violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. 2.3 Con il quarto motivo eccepisce la nullità della sentenza per vizio della motivazione in relazione al reato di cui al capo E) [erroneamente indicato in ricorso come capo D)], con riferimento all'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 646 cod. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Più specificamente, essendo emerso che il GO aveva lasciato i beni in custodia a terzi, che gli avevano rilasciato apposita ricevuta di deposito, la scarna motivazione sul punto non è condivisibile e da essa non si desume l'elemento soggettivo della coscienza e volontà dell'imputato di appropriarsi di un letto e di un armadio. In ogni caso, difetta anche l'elemento 2 oggettivo del possesso, in quanto il ricorrente si era limitato a trovare un deposito dove custodire detti mobili ed a curarne il trasporto. 2.4 Con il quinto motivo eccepisce la nullità della sentenza per vizio della motivazione in relazione al reato di cui al capo F) [erroneamente indicato in ricorso come capo E)], con riferimento all'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 646 cod. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. È emerso nel corso del dibattimento di primo grado come il titolare dell'agenzia non avesse mai voluto tenere una contabilità chiara, né con l'imputato, né con la clientela;
che, a seguito della chiusura del rapporto lavorativo, vi era stato un contenzioso in sede civile tra ricorrente e persona offesa, per cui non è dato comprendere «di chi fosse la reale proprietà del denaro percepito dal GO e fronte delle rivendicazioni economiche avanzate da questo e degli accordi inizialmente presi». 2.5 Con il sesto motivo si censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche e alla prescrizione. Il giudice di merito ha applicato la recidiva nonostante il GO sia gravato solo da un precedente penale remoto per truffa, risalente al 2007 e da un procedimento per truffa che non è definitivo, essendo stato ammesso alla prova con sospensione del procedimento. L'esclusione della recidiva comporta l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. La motivazione della sentenza impugnata è carente anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, che avrebbe richiesto una analisi approfondita in considerazione del fatto che si discosta sensibilmente dal minimo edittale. 3. TT MA, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata per vizio della motivazione con riferimento all'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 42 cod. pen., in ordine alla truffa di cui al capo A) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente è stata riconosciuta responsabile del reato di truffa in concorso con il figlio AN per i molteplici incassi effettuati dal primo sul suo conto. La sentenza, tuttavia, non tiene conto che il coimputato non aveva la disponibilità di un conto corrente, che i conti intestati alla ricorrente venivano utilizzati solo per le intermediazioni immobiliari e che sugli stessi non risultano operazioni relative a spese ordinarie, quali utenze domestiche o all'accreditamento delle pensioni;
che gli assegni sono stati incassati tramite versamento allo sportello automatico, per cui mai la MA ha effettuato un accesso allo sportello bancario;
che nessun teste ha dichiarato di conoscere l'imputata; che quest'ultima ha ottanta 3 9 anni e che, dunque, è soggetto facilmente raggirabile, specie da uno stretto congiunto. Il rapporto di parentela con AN GO non può fondare la consapevolezza delle condotte truffaldine poste in essere dal figlio. 3.1 Con il secondo motivo censura l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche e alla prescrizione. Il giudice di merito inopinatamente non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche;
ha fondato l'entità della pena sulla gravità del danno, che è stata valutata anche ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., di talché la rilevanza del danno è stata computata due volte;
la motivazione della sentenza impugnata è carente anche in relazione alla determinazione della pena, che avrebbe richiesto una analisi approfondita in considerazione del fatto che si discosta sensibilmente dal minimo edittale ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto che si tratta di soggetto ottantenne ed incensurato;
la sentenza, inoltre, è sbilanciata anche nel subordinare la sospensione condizionale della pena all'integrale risarcimento della somma di euro 170.248/00 a fronte dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato;
infine, non ha considerato che, trattandosi di fatti risalenti al 2015, il reato è estinto per prescrizione. 4. AN GO, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata per vizio della motivazione con riferimento all'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 42 cod. pen., in ordine alla truffa di cui al capo A) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato di truffa in concorso con il figlio AN per aver incassato un assegno di mille euro, ricevuto dal primo. Osserva il difensore che la motivazione dei giudici di merito non è condivisibile, atteso che il GO non può aver avuto la consapevolezza di tutte le condotte poste in essere dal figlio sol perché ha incassato un assegno, specie se si considera che AN GO non aveva un conto corrente bancario e che per questo motivo aveva consegnato al padre l'assegno in questione. Del resto, nessuno dei testi ha dichiarato di conoscere il ricorrente e questi solo in un secondo momento, rispetto alla negoziazione del titolo, ha avuto conoscenza degli altri titoli girati alla moglie;
né può venire in rilevo il rapporto di parentela, ben potendo l'imputato essere stato raggirato dal figlio. Del tutto omessa, infine, la valutazione di una circostanza fondamentale al fine di escludere la responsabilità di AN GO, vale a dire che i conti utilizzati dal figlio e intestati alla MA erano usati solo per le intermediazioni finanziarie, non risultando accrediti delle 4 pensioni, né addebiti di spese ordinarie o di utenze domestiche. Da ciò consegue che il conto corrente era solo formalmente intestato alla Manti°, con l'ulteriore conseguenza che è verosimile che entrambi i coniugi non sapessero dell'attività truffaldina posta in essere dal figlio. 3.1 Con il secondo motivo censura l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche e alla prescrizione. Il giudice di merito inopinatamente non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche;
ha fondato l'entità della pena sulla gravità del danno, che è stata valutata anche ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., di talché la rilevanza del danno è stata computata due volte;
la motivazione della sentenza impugnata è carente anche in relazione alla determinazione della pena, che avrebbe richiesto una analisi approfondita in considerazione del fatto che si discosta sensibilmente dal minimo edittale ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto che si tratta di soggetto ottantenne ed incensurato;
la sentenza, inoltre, è sbilanciata anche nel subordinare la sospensione condizionale della pena all'integrale risarcimento della somma di euro 170.248/00 a fronte di un assegno negoziato di appena mille euro;
infine, non ha considerato che, trattandosi di fatti risalenti al 2015 (la negoziazione dell'assegno è del 4/3/2015 e non vi è prova del coinvolgimento del ricorrente in fatti successivi), il reato è estinto per prescrizione. 4. In data 20/4/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva delle costituite parti civili NA BA e VA GA, nella quale si conclude in via principale per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, per il loro rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN GO è parzialmente fondato e va, dunque, accolto nei limiti che seguono, mentre i ricorsi di TT MA e di AN GO sono inammissibili. 1.1 Preliminarmente va fatta una premessa di carattere generale, che è comune al primo, al secondo ed al quinto motivo di ricorso di AN GO ed al primo motivo di ricorso di TT MA e AN GO: la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella 5 del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la responsabilità degli imputati, dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 6 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 1.3 Peraltro, detti motivi sono inammissibili anche perché aspecifici, atteso che sono reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni dei giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se i ricorsi si limitano, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Orbene, rileva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale ha 7 riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti;
ciò con motivazione che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede. 1.4 Fondato è, invece, il terzo motivo del ricorso di AN GO. Ed invero, i giudici di merito hanno ritenuto in sentenza un fatto del tutto diverso da quello contestato al capo C), che imponeva - in applicazione della regola della correlazione tra imputazione contestata e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. - la pronuncia dell'ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero. Siffatta violazione è sanzionata dall'art. 522 cod. proc. pen. con la nullità della sentenza, limitatamente alla parte relativa al fatto nuovo. Va, dunque, pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio, atteso che gli atti risulterebbero inutilmente trasmessi al pubblico ministero, considerato che i fatti previsti dagli artt. 485 e 491 cod. pen. sono stati depenalizzati in forza del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7. 1.5 Altrettanto fondato è il quarto motivo del ricorso di AN GO. Sul punto è sufficiente osservare che non vi è prova che il ricorrente si sia indebitamente appropriato dei beni indicati al capo E) dell'imputazione, sol che si consideri che gli stessi erano stati da lui affidati in custodia ad un terzo e che successivamente, quando il ricorrente non prestava più la propria opera presso l'agenzia immobiliare Studio casa s.a.s., non sono stati più rinvenuti. Manca, di conseguenza, sia l'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita, non avendo mai il GO avuto il possesso dei beni asportati dall'immobile concesso in locazione, sia quello soggettivo, consistente nella volontà di sottrarre indebitamente detti beni, non avendone mai avuta la disponibilità. 1.6 Inammissibili - perché manifestamente infondati - risultano, poi, il sesto motivo del ricorso di AN GO ed il secondo motivo dei ricorsi di TT MA e AN GO con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. Con riferimento al primo profilo, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, fondato sulle modalità della condotta criminosa, sul comportamento processuale, sull'assenza di resipiscenza e sul comportamento dilatorio tenuto nelle more del giudizio di appello - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle 8 attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al dedotto vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena, che non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sezione 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza che ha stimato decisive la gravità delle condotte e la significativa rilevanza del danno cagionato. Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Va, infine, osservato che la prescrizione dei reati, tenuto conto delle sospensioni, non era maturata nel momento in cui è intervenuta la sentenza di appello. In ogni caso, l'inammissibilità del ricorso, non consentendo la corretta instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione in questa sede (Sezioni Unite, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; conformi, Sezioni Unite, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sezioni Unite, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164 e Sezioni Unite, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400). 1.7 Inammissibile è la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., contenuta nel secondo motivo dei ricorsi di TT MA e AN GO. Ed invero, il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di particolare tenuità del fatto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente (Sezione 6, n. 9666 del 17/2/2022, Bonavita, Rv. 282998 - 01; Sezione 5, n. 40293 del 14/4/2016, La 9 Verga, Rv. 268077 - 01). 2. All'inammissibilità dei ricorsi di TT MA e di AN GO segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 3. Dall'esito del giudizio discende la condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili BA NA e GA VA, che liquida in complessivi euro 6.300/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GO AN, relativamente al reato di cui all'art. 646 cod. peri., così come qualificato il fatto contestato al capo C), perché ritenuto in violazione dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GO AN, relativamente al reato di cui al capo E) per non aver commesso il fatto. Ridetermina la pena nei-confronti di GO AN, quanto ai capi A), B) e D) nella misura di anni due e mesi undici di reclusione ed euro millequattrocento di multa ed elimina la pena di mesi uno di reclusione ed euro centoquaranta di multa per il reato di cui al capo E). Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile i ricorsi di TT MA e di AN GO, che condanna al pagamento delle spese processuali e.della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido fra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili BA NA e GA VA, che liquida in complessivi euro 3.600/00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023.