CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24313 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lette/s~ le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO c i ,14 udito il difensore -°-"(-7(-‘--C,- i / -1 -rC .2/-7.c r J.2 b i 3 y/.7c 2ri Penale Sent. Sez. 2 Num. 24313 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 16/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 18/07/2022 il tribunale del riesame di Palermo in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da LE SE, indagato del reato di truffa aggravata in erogazioni pubbliche nel procedimento istruttorio curato per la ditta Cannella Antonino (artt. 110, 81 cpv., 640 bis e 61 n.7), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal oip del tribunale di Termini Imerese in data 06/06/2022, fino alla concorrenza dell'importo di euro 275.181,85 quale profitto del reato e in caso di incapienza (accertata dalla pg in fase di esecuzione) per equivalente, ha revocato il sequestro limitatamente alla somma corrispondente al triplo della pensione sociale, giacente sui conti correnti il cui saldo attivo è stato sottoposto a vincolo reale. 2. Ricorre per Cassazione LE SE deducendo: 2.1. mancanza del fumus commissi delicti. Sostiene che l'accusa si fonda solo sull'interpretazione di captazioni telefoniche senza tenere conto di importanti conferme documentali favorevoli alla difesa;
2.2. mancata applicazione dell'articolo 545 codice procedura civile. Evidenzia che l'indagato dal 20 dicembre 2020 è in pensione. Le sue fonti di reddito sono esclusivamente costituite dai ratei del trattamento di pensione e dal trattamento di fine rapporto corrisposto con contratto di anticipazioni bancarie in data 27 gennaio 2022. Le somme raggiunte dal sequestro a carico dell'indagato derivano solo ed esclusivamente dal trattamento di fine rapporto corrisposto allo stesso nel gennaio 2022 nonché dai ratei mensili della pensione. Sostiene che l'ordinanza è illegittima stante il principio di impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e assegno di quiescenza. Richiama le Sezioni unite, sentenza 7 luglio 2022 numero 26.252. Lamenta che il tribunale del riesame accogliendo solo parzialmente le ragioni della difesa ha illegittimamente disposto la conferma del sequestro per la restante somma di euro 111.084, 97. Sostiene che l'ordinanza impugnata, pur riconoscendo e richiamando il principio statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza sopra indicata, ne ha operato un'applicazione parziale e in violazione del dettato normativo. Considerato in diritto 1. Deve preliminarmente ricordarsi che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325/1 c.p.p.), per censurare, cioè, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" (art. 606, lett. B e C, c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ex plurimis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U. 28.5.2003, P.). Ne consegue che che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché investe la correttezza della motivazione ed è versato in fatto. 2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, premesso che non è posto in dubbio che gli importi da sequestrare, attestata la causale dei versamenti, siano imputabili a trattamenti pensionistici e al TFR precedentemente corrisposti al LE, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato si è attenuto all'interpretazione data dalle sezioni Unite di questa Corte all'articolo 545 codice procedura civile, alla luce della giurisprudenza civile in sede di legittimità. Il secondo comma dell'art. 545 cod. proc. civ. prevede un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi ad oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano, invece, i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità relativa nell'ambito del quale sono contemplati differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare. Segnatamente, per quanto qui rileva, il terzo e il quarto comma prevedono un differente limite alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cause di licenziamento, contemplandosi una diversa soglia di pignorabilità correlata alla natura del credito azionato. Ove si tratti di crediti alimentari, tali somme sono, infatti, pignorabili nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
ove, invece, il credito azionato riguardi "tributi dovuti allo Stato" o ogni altro credito, tali somme sono pignorabili nei limiti di un quinto. La norma prevede, inoltre, al quinto comma, un innalzamento della quota pignorabile fino alla metà del complessivo ammontare del credito retributivo, in caso di concorso delle cause di credito. Va inoltre aggiunto che la Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all'art. 545 cod. proc. civ. è quella di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa (tra le tante, Corte cost., sentenze nn. 20 del 1968 e 248 del 2015). Si 2 è, infatti, affermato che la facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Pertanto, con l'art. 545 cod. proc. civ. il legislatore si sarebbe dato carico di contemperare i contrapposti interessi, contenendo in limiti angusti la somma pignorabile "e graduando il sacrificio in misura proporzionale all'entità della retribuzione": chi ha una retribuzione più bassa, infatti, sarebbe colpito in misura proporzionalmente minore (Corte cost., sentenze nn.20 del 1968; 102 del 1974, 209 del 1975). Anche con riferimento agli emolumenti pensionistici, il settimo cornma dell'art. 545, introdotto dal dl. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, persegue un analogo scopo di bilanciamento tra l'interesse del creditore e quello del debitore a preservare dall'azione esecutiva un minimo del trattamento pensionistico necessario alle sue esigenze di vita. La norma prevede, infatti, un regime "misto" per le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza: assoluto fino alla concorrenza della misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà; e relativo, secondo la disciplina prevista dai commi 3, 4 e 5, per la parte eccedente tale ammontare. Con riguardo a tali trattamenti, la giurisprudenza di legittimità civile ha affermato che la impignorabilità parziale è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.), essendo tale finalità ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 10dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all'ad 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Deve inoltre ricordarsi che nel regime precedente la Novella del 2015 si era affermato che le somme accreditate fossero sottoposte all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del contratto di deposito irregolare ex art. 1782 cod. civ., in virtù del quale le somme versate perdono appunto la loro identità di crediti lavorativi o pensionistici, sì da farne derivare, anche a fronte del principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 cod. civ., l'inapplicabilità dei limiti di pignorabilità dipendenti dal titolo degli accrediti (si veda, tra le altre, Cass. civ., Sez. L., n. 26042 del 17/10/2018, Rv. 651193 - 01). E tale indiscriminata pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente a titolo di emolumenti retributivi o di trattamenti pensionistici era stata successivamente oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2015, fondamentalmente risoltasi, pur a fronte di una formale pronuncia di 3 Il Preside Geppirtio e inammissibilità, in una sollecitazione al legislatore ad intervenire a tutela delle esigenze di vita del debitore esecutato. Da qui la successiva introduzione, nell'art. 545 cit., del comma ottavo che, evidentemente superando, con riferimento a tali specifici crediti qualificati, il principio di "confusione" conseguente all'accredito in conto corrente bancario o postale delle somme corrisposte dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale, ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell'accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo della pensione sociale;
se, invece, l'accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, sopra esaminati, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili. Ne consegue, dunque, che è la stessa regolazione normativa a considerare, dal 2015, non dirimente, ai fini dell'applicabilità dei limiti di pignorabilità, il momento dell'accredito delle somme, idoneo invece solo a differenziare l'entità delle già menzionate limitazioni. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore VA RG
lette/s~ le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO c i ,14 udito il difensore -°-"(-7(-‘--C,- i / -1 -rC .2/-7.c r J.2 b i 3 y/.7c 2ri Penale Sent. Sez. 2 Num. 24313 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 16/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 18/07/2022 il tribunale del riesame di Palermo in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da LE SE, indagato del reato di truffa aggravata in erogazioni pubbliche nel procedimento istruttorio curato per la ditta Cannella Antonino (artt. 110, 81 cpv., 640 bis e 61 n.7), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal oip del tribunale di Termini Imerese in data 06/06/2022, fino alla concorrenza dell'importo di euro 275.181,85 quale profitto del reato e in caso di incapienza (accertata dalla pg in fase di esecuzione) per equivalente, ha revocato il sequestro limitatamente alla somma corrispondente al triplo della pensione sociale, giacente sui conti correnti il cui saldo attivo è stato sottoposto a vincolo reale. 2. Ricorre per Cassazione LE SE deducendo: 2.1. mancanza del fumus commissi delicti. Sostiene che l'accusa si fonda solo sull'interpretazione di captazioni telefoniche senza tenere conto di importanti conferme documentali favorevoli alla difesa;
2.2. mancata applicazione dell'articolo 545 codice procedura civile. Evidenzia che l'indagato dal 20 dicembre 2020 è in pensione. Le sue fonti di reddito sono esclusivamente costituite dai ratei del trattamento di pensione e dal trattamento di fine rapporto corrisposto con contratto di anticipazioni bancarie in data 27 gennaio 2022. Le somme raggiunte dal sequestro a carico dell'indagato derivano solo ed esclusivamente dal trattamento di fine rapporto corrisposto allo stesso nel gennaio 2022 nonché dai ratei mensili della pensione. Sostiene che l'ordinanza è illegittima stante il principio di impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e assegno di quiescenza. Richiama le Sezioni unite, sentenza 7 luglio 2022 numero 26.252. Lamenta che il tribunale del riesame accogliendo solo parzialmente le ragioni della difesa ha illegittimamente disposto la conferma del sequestro per la restante somma di euro 111.084, 97. Sostiene che l'ordinanza impugnata, pur riconoscendo e richiamando il principio statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza sopra indicata, ne ha operato un'applicazione parziale e in violazione del dettato normativo. Considerato in diritto 1. Deve preliminarmente ricordarsi che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325/1 c.p.p.), per censurare, cioè, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" (art. 606, lett. B e C, c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ex plurimis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U. 28.5.2003, P.). Ne consegue che che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché investe la correttezza della motivazione ed è versato in fatto. 2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, premesso che non è posto in dubbio che gli importi da sequestrare, attestata la causale dei versamenti, siano imputabili a trattamenti pensionistici e al TFR precedentemente corrisposti al LE, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato si è attenuto all'interpretazione data dalle sezioni Unite di questa Corte all'articolo 545 codice procedura civile, alla luce della giurisprudenza civile in sede di legittimità. Il secondo comma dell'art. 545 cod. proc. civ. prevede un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi ad oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano, invece, i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità relativa nell'ambito del quale sono contemplati differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare. Segnatamente, per quanto qui rileva, il terzo e il quarto comma prevedono un differente limite alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cause di licenziamento, contemplandosi una diversa soglia di pignorabilità correlata alla natura del credito azionato. Ove si tratti di crediti alimentari, tali somme sono, infatti, pignorabili nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
ove, invece, il credito azionato riguardi "tributi dovuti allo Stato" o ogni altro credito, tali somme sono pignorabili nei limiti di un quinto. La norma prevede, inoltre, al quinto comma, un innalzamento della quota pignorabile fino alla metà del complessivo ammontare del credito retributivo, in caso di concorso delle cause di credito. Va inoltre aggiunto che la Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all'art. 545 cod. proc. civ. è quella di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa (tra le tante, Corte cost., sentenze nn. 20 del 1968 e 248 del 2015). Si 2 è, infatti, affermato che la facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Pertanto, con l'art. 545 cod. proc. civ. il legislatore si sarebbe dato carico di contemperare i contrapposti interessi, contenendo in limiti angusti la somma pignorabile "e graduando il sacrificio in misura proporzionale all'entità della retribuzione": chi ha una retribuzione più bassa, infatti, sarebbe colpito in misura proporzionalmente minore (Corte cost., sentenze nn.20 del 1968; 102 del 1974, 209 del 1975). Anche con riferimento agli emolumenti pensionistici, il settimo cornma dell'art. 545, introdotto dal dl. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, persegue un analogo scopo di bilanciamento tra l'interesse del creditore e quello del debitore a preservare dall'azione esecutiva un minimo del trattamento pensionistico necessario alle sue esigenze di vita. La norma prevede, infatti, un regime "misto" per le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza: assoluto fino alla concorrenza della misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà; e relativo, secondo la disciplina prevista dai commi 3, 4 e 5, per la parte eccedente tale ammontare. Con riguardo a tali trattamenti, la giurisprudenza di legittimità civile ha affermato che la impignorabilità parziale è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.), essendo tale finalità ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 10dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all'ad 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Deve inoltre ricordarsi che nel regime precedente la Novella del 2015 si era affermato che le somme accreditate fossero sottoposte all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del contratto di deposito irregolare ex art. 1782 cod. civ., in virtù del quale le somme versate perdono appunto la loro identità di crediti lavorativi o pensionistici, sì da farne derivare, anche a fronte del principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 cod. civ., l'inapplicabilità dei limiti di pignorabilità dipendenti dal titolo degli accrediti (si veda, tra le altre, Cass. civ., Sez. L., n. 26042 del 17/10/2018, Rv. 651193 - 01). E tale indiscriminata pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente a titolo di emolumenti retributivi o di trattamenti pensionistici era stata successivamente oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2015, fondamentalmente risoltasi, pur a fronte di una formale pronuncia di 3 Il Preside Geppirtio e inammissibilità, in una sollecitazione al legislatore ad intervenire a tutela delle esigenze di vita del debitore esecutato. Da qui la successiva introduzione, nell'art. 545 cit., del comma ottavo che, evidentemente superando, con riferimento a tali specifici crediti qualificati, il principio di "confusione" conseguente all'accredito in conto corrente bancario o postale delle somme corrisposte dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale, ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell'accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo della pensione sociale;
se, invece, l'accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, sopra esaminati, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili. Ne consegue, dunque, che è la stessa regolazione normativa a considerare, dal 2015, non dirimente, ai fini dell'applicabilità dei limiti di pignorabilità, il momento dell'accredito delle somme, idoneo invece solo a differenziare l'entità delle già menzionate limitazioni. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore VA RG