Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17652 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA 1 7652102 LEGGE 3-5 N. 317" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU Oggetto SANZIONI SEZI NE RIMA CIVILE AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19045/00 Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Cron.41503 - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Ud. 27/06/2002 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA BALDASSARE PIETRO, elettivamente VIA RUGGERO FAURO 63, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA PROVINCIARS DI FOGGIA;
- intimata avversO la sentenza n. 52/00 del Tribunale di FOGGIA, ses. distaccata di cerignola (già pretura di Ozta Nova) depositata il 02/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Francesco 1457 FELICETTI;
1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e assorbimento degli altri. Svolgimento del processo 1 La polizia stradale di Foggia, con verbale noti- ficato il 24 dicembre 1996 a mezzo del servizio postale all'avv. Pietro Baldassarre, contestava al medesimo una violazione dell'art. 142 del codice della strada, com- messa il 29 settembre 1996. L'avv. Baldassarre proponeva ricorso al Prefet- to di Foggia, che lo respingeva ed emanava ordinanza- ingiunzione 10 aprile 1999, notificata il 27 aprile 1999 ingiungendogli il pagamento di lire 434.000. Avverso tale ordinanza l'avv. Baldassarre propone- va opposizione dinanzi al Pretore di Orta Nova, con ri- corso depositato il 25 maggio 1999. Soppresse le Pretu- re, il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Ceri- gnola, con sentenza depostata il 2 giugno 2000, notifi- cata il 27 aprile 1999, dichiarava inammissibile il ri- corso per tardività. L'avv. Baldassarre ricorre a questa Corte avverso la sentenza, con atto notificato al Prefetto di Foggia il 25 settembre 2000, formulando tre motivi di gravame. La parte intimata non ha presentato difese. 2 Motivi della decisione Con il primo motivo si denunciano la violazione 1 dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, nonchè vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che secondo la sentenza im- pugnata l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata notifica- ta a mezzo del servizio postale in data 24 aprile 1999, mentre il ricorso in opposizione é stato depositato in cancelleria il 25 maggio 1999, oltre il termine di 689 trenta giorni previsto dall'art. 22 della legge n. del 1981. In effetti la notifica dell'ordinanza- ingiunzione si perfezionò in data 27 aprile 1999, CO- sicchè il ricorso era stato proposto tempestivamente. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 204 del codice della strada, per essere stata l'ordinanza-ingiunzione emanata oltre il termine di trenta giorni previsto da tale norma. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 383 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, per non essere stata compiuta la conte- stazione immediata dell'infrazione e non essere il ver- bale adeguatamente motivato sulle ragioni della mancata contestazione immediata. Il primo motivo del ricorso é fondato. Secondo quanto risulta dalla ricevuta di ritorno 3 relativa alla raccomadata con la quale fu effettuta, a mezzo del servizio postale, la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, la raccomandata fu spedita il 22 aprile 1999 e pervenne al destinatario avv. Pietro Baldassarre il 27 aprile 1999. Poichè a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982, "i termini che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento", il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, decorreva dal 27 aprile 1999. Ne deriva che, risultando il ricorso in opposizione depositato presso la cancelleria del giudi- ce adito in data 25 maggio 1999, il medesimo era tempe- stivo. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento dei successivi. Non sus- sistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassa- zione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impu- 4 gnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Fog- gia, in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente (Rosario, De Musis) (Francesco Felicetti) Pouyan's IL CANCELLIERE Samuko Msalyp Domenico CORTE AL 11 DIC. 5