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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2025, n. 35121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35121 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ON ER, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza del 25/06/2024 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la memoria della parte civile Italiana Assicurazioni e quella del P.g.; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gaspare Sturzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti civili, AVIVA ITALIA s.p.a., rapp.ta e difesa dall'avv.to Andrea Della Pietra, sostituito per delega scritta dall'avv.to Lucio Della Pietra, presente in udienza, Italiana Assicurazioni s.p.a., rapp.ta dall'avv.to Mascia D'Antona, presente in udienza, Groupama Assicurazioni s.p.a., rapp.ta e difesa dall'avv.to Massimo Argirò, presente udienza, che hanno concluso per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con la condanna alla rifusione delle spese del grado, come da note spese depositate in udienza;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Lorenzo Zilletti, che ha replicato alle conclusioni del P.g. e delle parti civili, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35121 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità aquiliana da reato di ER NI per i fatti illeciti descritti in imputazione ai capi 1 (ipotesi associativa dedicata al settore delle frodi assicurative) e per i reati fine di cui ai capi 2, 4, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 45 e 46; mentre, per gli altri reati fine oggetto di condanna in primo grado (capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47 e 48), la stessa Corte ne riconosceva la prescrizione intervenuta già prima della data della decisione di primo grado, confermando tuttavia in motivazione (pag. da 13 a 17) la relativa responsabilità civile da reato, in quanto il danno risarcibile dall'associato deve coprire anche quello conseguente alla consumazione dei reati fine, pur se prescritti prima dell'accertamento del fatto in primo grado, stante il principio di strumentalità funzionale tra partecipazione all'associazione e responsabilità civile per i danni causati al danneggiato del singolo reato fine (prescritto o neppure contestato). Sul punto la Corte di merito ha richiamato le sentenze di questa stessa Sezione (n. 4380 del 13/01/2015, Lauro, Rv. 262371; n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, Rv. 273698), che hanno affermato il principio cui il giudice di merito ha inteso aderire. La decisione qui impugnata, che comunque dichiarava prescritti nel grado di appello tutti i reati il cui termine di prescrizione non era elasso in primo grado, riformando sul punto la decisione del Tribunale, confermava nel resto la sentenza di primo grado (statuizioni civili). 2. Deduce il ricorrente, con i motivi di ricorso in appresso sintetizzati, vizi esiziali di motivazione (intima contraddittorietà e manifesta illogicità) e violazione della legge penale, inosservanza di quella processuale: 2.1. Travisamento della prova documentale e inosservanza della legge processuale (artt. 76, 100 e 122 cod. proc. pen.) in riferimento all'eccepito difetto di legittimazione dei soggetti costituitisi parti civili per conto delle compagnie Genialloyd s.p.a., Zurich Insuarance PLC, Groupama Assicurazioni s.p.a., in quanto le procure speciali ad agire in giudizio furono conferite non già dall'originario rappresentante legale, bensì da soggetto nominato procuratore speciale dalla compagnia destinataria dei raggiri, senza che la facoltà di delegare a cascata il potere di agire per conto della società fosse indicato nella originaria procura speciale, rilasciata solo ad litem. 1.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità (art. 392, 393, 191 cod. proc. pen.), avendo i giudici di merito, nella conformità verticale di giudizio sulla responsabilità civile, ritenuto utilizzabile il verbale contenente le dichiarazioni accusatorie rese da EF RD (già coimputato, la cui posizione processuale fu definita separatamente), assunto con le forme dell'incidente probatorio in udienza preliminare senza che ne ricorressero i presupposti di indifferibile urgenza. 1.3. Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (artr. 124, primo comma, cod. pen.), in relazione al rigetto della eccezione di tardività delle querele sporte da Axa 2 Assicurazioni, ma Assitalia s.p.a., e Groupama Assicurazioni s.p.a., da cui doveva derivare la valutazione di improcedibilità dei reati di cui ai capi 2, 5, 31, 55 della imputazione. 1.4. Illogicità della motivazione e travisamento della prova documentale, nonché violazione di legge (art. 337, comma 4, cod. proc. pen.) in relazione alla rilevata irritualità della querela sporta per Fondiaria Sai s.p.a. (capo 23), in difetto di corretta identificazione della persona che depositò l'atto per conto della compagnia e del luogo di deposito. 1.5. Mancanza di motivazione, motivazione apparente e comunque manifestamente illogica sulle questioni, afferenti la prova della partecipazione dell'imputato oggi ricorrente al sodalizio descritto al capo 1, specificamente devolute con l'atto di gravame;
in particolare sulla configurabilità del delitto associativo, sulla attendibilità del narrato dei coimputati, nonché in riferimento alla diretta e consapevole partecipazione dell'imputato a tutti i reati fine contestati e ritenuti prescritti, motivazione omessa. 1.6. Ancora i medesimi vizi sono dedotti con il sel)i—o motivo di ricorso, in riferimento agli artt. 129, 531 e 538 cod. proc. pen., per la conferma delle statuizioni civili riferite ai reati di cui ai capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47, 48, per i quali la prescrizione era maturata prima della decisione di primo grado e, altresì, in riferimento al capo associativo, quanto alle statuizioni civili collegate alla accertata realizzazione dei fatti relativi a quei reati fine, prescritti già prima della decisione di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi secondo, quarto e sesto sono manifestamente infondati in diritto, il secondo afferisce peraltro a provvedimento (ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio) non impugnabile;
il quinto non è deducibile perché prospetta profili di merito, con il primo ed il terzo si deduce un travisamento della prova e dei dati documentali che non trova corrispondenza negli atti compulsabili dalla Corte, oltre a chiedere alla Corte un inammissibile nuova valutazione del fatto. 1. Nell'ambito del distinguo, ben descritto da Sez U, n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi, Rv. 272169, tra legittimazione sostanziale alla domanda civile nel processo penale e mandato alle liti (istituti rispettivamente disciplinati dagli artt. 74, 76, comma 1, 122 e 100, cod. proc. pen., v. Sez. U cit. sub 2.2., pag. 6, 10 e ss.), il ricorrente lamenta, rispetto alla costituzione delle tre parti civili indicate nel ritenuto in fatto, difetto di legittimazione dei procuratori speciali nominati dalle tre compagnie assicurative a conferire ai rispettivi procuratori speciali (processuali) anche la potestà di chiedere il risarcimento del danno subito per effetto delle condotte illecite contestate (artt. 416 cod. pen. e pedissequi reati fine), laddove invece il mandato alle liti sarebbe stato ritualmente conferito, essendo a tanto (e solo a tanto) delegati i procuratori speciali. La doglianza si riferisce alla ordinanza resa dal Tribunale di Firenze all'udienza del 28 marzo 2017, è stata replicata con i motivi di gravame spesi nel merito e, quindi, nuovamente con i motivi di ricorso. 3 La .Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello, argomentando il proprio convincimento, non condiviso dal ricorrente, alle pagine 25 e ss. della sentenza impugnata. 1.1. Il motivo dedotto non resiste alla lettura degli atti compulsabili dalla Corte in ragione del vizio processuale dedotto. 1.1.1. Quanto alla costituzione in giudizio della Genialloyd s.p.a., si legge nell'atto di costituzione della parte civile che il dott. Aberto Guidi (nominato procuratore speciale della compagnia assicurativa con verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2013) ha nominato suo procuratore speciale (sostanziale e processuale) l'avv. TO D'PO, che ebbe a depositare l'atto di costituzione in giudizio della parte civile ed ha poi rappresentato in giudizio le ragioni della stessa. A pagina 16 del verbale del Consiglio di Amministrazione allegato all'atto di nomina, in uno allo statuto della società, si legge che il detto Consiglio, su proposta dell'Amministratore delegato, all'unanimità delibera di conferire ai signori: ... omissis, ER Giudi, omissis, i poteri, con firma singola, per ... consentire la costituzione in giudizio per la tutela degli interessi della società, ... costituirsi parte civile ..., nominare all'uopo avvocati e procuratori. Il dott. ER Guidi ha dunque agito in giudizio quale procuratore speciale della Compagnia assicurativa e, nella qualità, ha nominato a sua volta procuratore speciale l'avv. TO D'PO, cui ha pure legittimamente conferito la procura ad litem. 1.1.2. Dalla lettura dell'atto di costituzione in giudizio della RI UA PLC si evince pure che la dott.ssa Laura Tilia fu nominata procuratore speciale della Compagnia assicuratrice giusta procura del 1 febbraio 2012 (allegata all'atto di costituzione); con tale atto il rappresentante generale per l'Italia della Compagnia nominava procuratore speciale della società la dott.ssa Laura Tilia, abilitandola, tra le altre funzioni delegate, a costituirsi parte civile per la società, nominare e revocare procuratori e avvocati, per agire e rappresentare in giudizio la società, conferendo all'uopo le opportune procure. La dott.ssa Tilia, nella qualità, con atto in data 22 gennaio 2016 nominò procuratore speciale l'avv. Chiara Ruggi, cui conferì espressamente il potere di costituirsi parte civile in nome e per conto della società ed esercitare per la società tutte le facoltà processuali, oltre la rappresentanza in giudizio. 1.1.3. Quanto alla Groupama Assicurazioni s.p.a., si legge nell'atto di costituzione della parte civile (inerente tutti i reati oggetto di esercizio dell'azione penale, compreso quello associativo ed i pedissequi reati fine) che l'avv. Gianluigi Prete, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, con verbale del 22 maggio 2012, nominò procuratore speciale della società e suo rappresentante processuale l'avv. Massimo Argirò, cui conferì ogni potere sostanziale e processuale di agire e stare i giudizio per conto ed in nome della Compagnia. Orbene, la difesa dell'imputato ricorrente lamenta che l'avv. Gianluigi Prete non fosse legale rappresentante della società assicuratrice, né suo procuratore speciale ma solo responsabile della gestione in seno agli affari legali e non fosse dunque legittimato a nominare altri procuratore speciale o conferire poteri di agire e rappresentare in giudizio la società, per reati peraltro neppure tutti indicati. Nel proporre l'eccezione, tuttavia, il ricorrente non allega il verbale del 22 maggio 2012 o altro verbale dal quale si evinca la limitazione dei poteri conferiti 4 all'avvocato Gianluigi Prete. Il che rende, _ex se, inammissibile il motivo, giacché il Collegio intende sul punto offrire continuità alla giurisprudenza (Sez. 2, n. 20989 del 30/04/2024, lannella, Rv. 286409-01; Sez. 1, n. 11925 del 26/02/2003; Addesi, Rv. 223681-01) che onera la parte che eccepisce il difetto di legittimazione di provare l'assunto: Qualora una persona giuridica sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella qualità di organo istituzionalmente investito per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza, spetta a chi contesti l'esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto. 1.2. Come già divisato nel merito, nella conformità verticale di valutazione della eccezione, non sussiste, pertanto, il denunciato travisamento dei dati documentali che accompagnavano gli atti di costituzione di parte civile delle tre Compagnie indicate con il primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in diritto. 2.1. L'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare ammette l'incidente probatorio non è impugnabile, neppure in uno alla sentenza, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi, Rv. 260590: In tema di incidente probatorio, tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avente ad oggetto la ritualità dell'ordinanza con cui il GIP aveva ammesso l'incidente probatorio;
Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 - 01); né il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento che ammetteva l'incidente probatorio. 2.2. Ma v'è di più; il motivo è anche manifestamente infondato in diritto, giacchè questa Corte, successivamente all'intervento legislativo del 1997 che ha novellato l'art. 392 del codice di rito, ha più volte insegnato che la legge 1° marzo 2001, n. 63, di attuazione dei principi del giusto processo, nel modificare le disposizioni relative all'esame degli imputati in un procedimento connesso, non ha implicitamente abrogato la disciplina delle speciali ipotesi di incidente probatorio prevista dall'art. 392, comma primo, lett. c) e d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28102 del 28/01/2010, Fadda, Rv. 247767). Dunque, l'incidente probatorio è consentito nel corso dell'udienza preliminare per sottoporre ad esame nel contraddittorio l'imputato di procedimento connesso, anche fuori dei casi di urgenza nell'assunzione della prova. Questa Corte ha pure affermato successivamente che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, lett. c) e d), cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui consentono alle parti di richiedere in incidente probatorio l'esame dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilità di altri, anche in mancanza delle condizioni previste dall'art. 392 lett. a) e b) cod. proc. pen. per l'assunzione della testimonianza, e cioè del fondato motivo di ritenere l'esame non rinviabile al dibattimento per infermità o altro grave impedimento o per esposizione a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o altra utilità (Sez. 5, n. 15613 del 05/04/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263802). ( 5 3. Il terzo, motivo di ricorso (tardività delle querele rispetto ai reati di cui ai capi 2,5, 31 e 55) è accompagnato da interesse alla impugnazione, ancorchè tutti i reati della cui procedibilità il ricorrente dubita siano stati dichiarati prescritti, in primo (capi 5, 31 e 55) o secondo (capo 2) grado. 3.1. Questa Corte ha infatti già avuto modo di evidenziare, sin da tempi remoti che "il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione" (Sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768), con conseguente necessità di dare precedenza alla formula poziore. Tale principio, che ha trovato successiva conferma (Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 - 01 e in tempi recenti da Sez. 2, n. 22114 del 07/07/2025, P., non massimata) non può che essere ribadito in questa sede in quanto l'antecedenza del difetto della condizione di procedibilità (e della relativa pronuncia) è più favorevole per l'imputato rispetto alla causa estintiva determinata da prescrizione, anche in assenza di costituzione di parte civile, per le conseguenze amministrative che possono derivare dalla declaratoria di estinzione per prescrizione. 3.2. Il motivo, tuttavia, neppure sembra confrontarsi con le diffuse argomentazioni spese sul tema dalla Corte territoriale alle pagine da 32 a 34 della sentenza impugnata. Il sollecitato diverso opinare postula un nuovo accesso al fatto (scrutinio degli elementi di prova dai quali desumere la conoscenza certa del fatto in capo al titolare del diritto di querela), evidentemente precluso nella sede di legittimità. Il Collegio intende, sul punto, dare continuità a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, Saba, Rv. 264165; da ultimo, Sez. 2, n. 16648 del 15/04/2025, Caglioti, non massimata), assolutamente consolidato e condiviso, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manifesti al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165-01). La corretta e diffusa motivazione resa dalla Corte territoriale sul motivo di gravame dedotto ne rende precluso l'esame nella sede di legittimità. 4. Il quarto motivo speso ancora in tema di regolarità della querela (inosservanza di quanto prescrive in tema di compiuta identificazione del querelante l'art. 337, comma 4, cod. proc. pen.: capo 23, querela sporta nell'interesse della Fondiaria SAI s.p.a., poi costituitasi parte civile nel processo) è manifestamente infondato in diritto. 4.1. La Corte di merito ha correttamente esposto i dati di fatto a pagina 34 della sentenza. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ebbe a ricevere l'atto di querela da persona incaricata dalla Compagnia non avrebbe dato atto della compiuta identificazione della persona che depositò l'atto di querela, così da rendere incerta la provenienza dell'atto dal titolare della falcoltà di sporgere querela. 6 4.2..La mancata identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto, allorché ne risulti comunque accertata la sicura provenienza, come accade nel caso in cui il querelante, nel cui interesse è stato presentato l'atto, si sia costituito parte civile, dando così continuità processuale alla richiesta di punizione già presentata (Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Sasso, Rv. 274979; Sez. 5, n. 16302 del 12/12/2013, dep. 2014, Bartolomeo, Rv. 260558; Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cavalli, Rv. 255584; da ultimo Sez. 5, n. 3368 del 28/11/2024. dep. 2025, Fullo, non massimata). Va, difatti, ribadito che la ratio legis dell'art. 337 cod. proc. pen. consiste nell'evitare che si metta in moto un procedimento penale senza che si abbia la certezza della volontà punitiva da parte del soggetto leso da un reato punibile, appunto, su querela. Tuttavia, nessuna disposizione prevede né la nullità della querela, né l'improcedibilità dell'azione penale in caso manchino le formalità previste, sicché, costituendo principi generali dell'ordinamento processuale sia il principio della conservazione degli atti (v. Sez. 3, n. 5457 del 13/02/1979 ud. - dep. 15/06/1979, Rv. 142230 - 01, che fa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. alla querela quale atto negoziale) che quello del favor querelae (Sez. 1, n. 15180 del 19/06/1978 ud. - dep. 01/12/1978, Rv. 140482 - 01), l'atto può conseguire il suo effetto (ossia la pretesa punitiva) ove si abbia ugualmente la certezza che il medesimo provenga dal soggetto legittimato» (ancora Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Rv. 274979-01, in motivazione). 5. Anche il quinto motivo di ricorso non appare deducibile, perché richiede alla Corte di legittimità una nuova valutazione delle prove. 5.1. L'imputato censura la sentenza impugnata, perché avrebbe offerto motivazione solo apparente o comunque manifestamente illogica alla conferma della decisione di primo grado, che aveva stimato sussistente il sodalizio e integrata la prova piena della direzione di esso da parte dell'avv. NI, che curava con continuativa dedizione le pratiche presentate al fine di conseguire indebiti indennizzi e risarcimenti da parte delle Compagnie assicurative. 5.2. La Corte ha diffusamente argomentato nel merito la decisione di conferma (ai fini civili) della sentenza di primo grado alle pagine 35 e seguenti della motivazione, ove dà conto sia degli elementi costitutivi della organizzazione della plurisoggettività per dar corso al programma delittuoso ed alla conseguente consumazione di una serie indeterminata di reati scopo, che degli elementi specifici (documentali e dichiarativi) che hanno attinto la posizione soggettiva apicale del ricorrente. Nella duplice conformità verticale di giudizio sui punti dedotti deve dunque ritenersi inammissibile il motivo con cui si chiede alla Corte di legittimità un nuovo apprezzamento delle evidenze processuali, già correttamente valutate dai giudici di merito, che hanno argomentato il proprio convincimento in maniera logica e congruente con gli elementi di prova (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 26914 del 11/07/2025, Di EF, non massimata;
Sez. 2, n. 29566 del 15/07/2025, Oliva, non massimata). Sotto la veste del vizio di motivazione, il ricorrente sollecita una nuova lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in assenza di reali travisamenti del fatto o della prova, 7 dovendosi ricordare che .in caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217). 6. Quanto al sesto motivo -speso in tema di errata condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'accertamento dei fatti già coperti dalla prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado e, quanto al delitto associativo, riferiti anche a quei reati fine (agevolati dalla esistenza della associazione di settore) che non furono accertati neppure in primo grado (capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47 e 48)- il ricorrente (atteso che il giudice di primo grado, confermato sul punto da quello di appello, ha disposto la condanna solo generica al risarcimento del danno, riservandone la liquidazione al giudice civile ed ha attribuito una provvisionale per ogni compagnia costituitasi nei confronti del ricorrente) si duole sostanzialmente della entità della provvisionale, dal cui ammontare dovrebbe escludersi quella porzione di danno conseguente alla commissione di singoli fatti illeciti prescritti già prima della decisione di primo grado. 6.1. Orbene, deve innanzitutto ricordarsi che la motivata quantificazione della provvisionale si sottrae ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704; Sez. 2, n. 14488 del 05/03/2025, Tiengo, non massimata), trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria. 6.2. In ogni caso, pur volendo ritenere censurabile nell'an la provvisionale, con riferimento a quei reati (capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47, 48) per i quali la Corte territoriale ha ritenuto che la prescrizione fosse maturata già prima della data della decisione di primo grado, deve pure darsi atto (v. sub 1 del ritenuto in fatto) delle argomentazioni spese dalla Corte per argomentare quel profilo di responsabilità civile. In motivazione (pag. da 13 a 17 della sentenza impugnata) la Corte di merito afferma la responsabilità civile da reato, in quanto il danno risarcibile dall'associato deve coprire anche quello conseguente alla consumazione dei reati fine, pur se prescritti prima dell'accertamento del fatto in primo grado, stante il principio di strumentalità funzionale tra partecipazione all'associazione e responsabilità civile per i danni causati al danneggiato del singolo reato fine (prescritto o neppure contestato). Sul punto, si è già detto, la Corte di merito ha richiamato le sentenze di questa stessa Sezione (n. 4380 del 13/01/2015, Lauro, Rv. 262371; n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, Rv. 273698), che hanno affermato il principio cui il giudice di merito ha inteso aderire. La motivazione spesa sul punto non appare manifestamente illogica, né resa in violazione di norme di legge, atteso che valorizza (dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità da condotta associativa) la 8 strumentalità dell'organismo associativo nel rendere più facilmente realizzabile e meglio fruibile il danno provocato dalla consumazione della singola condotta, che in quell'ambito associativo risulta maturata. Sotto tale aspetto il motivo di ricorso appare meramente infondato in diritto. 7. Consegue il rigetto della proposta impugnazione, dovendo le ragioni della inammissibilità considerarsi recessive in presenza anche di un solo motivo non manifestamente infondato, ma semplicemente infondato. 8. Segue al rigetto del ricorso la condanna, secondo quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
lo stesso deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle costituite parti civili, che si liquidano, nei limiti della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Allianz Viva s.p.a., Groupama Assicurazioni s.p.a., Italiana Assicurazioni s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.686/00, per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. Così deciso il 17 settembre 2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la memoria della parte civile Italiana Assicurazioni e quella del P.g.; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gaspare Sturzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti civili, AVIVA ITALIA s.p.a., rapp.ta e difesa dall'avv.to Andrea Della Pietra, sostituito per delega scritta dall'avv.to Lucio Della Pietra, presente in udienza, Italiana Assicurazioni s.p.a., rapp.ta dall'avv.to Mascia D'Antona, presente in udienza, Groupama Assicurazioni s.p.a., rapp.ta e difesa dall'avv.to Massimo Argirò, presente udienza, che hanno concluso per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con la condanna alla rifusione delle spese del grado, come da note spese depositate in udienza;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Lorenzo Zilletti, che ha replicato alle conclusioni del P.g. e delle parti civili, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35121 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità aquiliana da reato di ER NI per i fatti illeciti descritti in imputazione ai capi 1 (ipotesi associativa dedicata al settore delle frodi assicurative) e per i reati fine di cui ai capi 2, 4, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 45 e 46; mentre, per gli altri reati fine oggetto di condanna in primo grado (capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47 e 48), la stessa Corte ne riconosceva la prescrizione intervenuta già prima della data della decisione di primo grado, confermando tuttavia in motivazione (pag. da 13 a 17) la relativa responsabilità civile da reato, in quanto il danno risarcibile dall'associato deve coprire anche quello conseguente alla consumazione dei reati fine, pur se prescritti prima dell'accertamento del fatto in primo grado, stante il principio di strumentalità funzionale tra partecipazione all'associazione e responsabilità civile per i danni causati al danneggiato del singolo reato fine (prescritto o neppure contestato). Sul punto la Corte di merito ha richiamato le sentenze di questa stessa Sezione (n. 4380 del 13/01/2015, Lauro, Rv. 262371; n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, Rv. 273698), che hanno affermato il principio cui il giudice di merito ha inteso aderire. La decisione qui impugnata, che comunque dichiarava prescritti nel grado di appello tutti i reati il cui termine di prescrizione non era elasso in primo grado, riformando sul punto la decisione del Tribunale, confermava nel resto la sentenza di primo grado (statuizioni civili). 2. Deduce il ricorrente, con i motivi di ricorso in appresso sintetizzati, vizi esiziali di motivazione (intima contraddittorietà e manifesta illogicità) e violazione della legge penale, inosservanza di quella processuale: 2.1. Travisamento della prova documentale e inosservanza della legge processuale (artt. 76, 100 e 122 cod. proc. pen.) in riferimento all'eccepito difetto di legittimazione dei soggetti costituitisi parti civili per conto delle compagnie Genialloyd s.p.a., Zurich Insuarance PLC, Groupama Assicurazioni s.p.a., in quanto le procure speciali ad agire in giudizio furono conferite non già dall'originario rappresentante legale, bensì da soggetto nominato procuratore speciale dalla compagnia destinataria dei raggiri, senza che la facoltà di delegare a cascata il potere di agire per conto della società fosse indicato nella originaria procura speciale, rilasciata solo ad litem. 1.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità (art. 392, 393, 191 cod. proc. pen.), avendo i giudici di merito, nella conformità verticale di giudizio sulla responsabilità civile, ritenuto utilizzabile il verbale contenente le dichiarazioni accusatorie rese da EF RD (già coimputato, la cui posizione processuale fu definita separatamente), assunto con le forme dell'incidente probatorio in udienza preliminare senza che ne ricorressero i presupposti di indifferibile urgenza. 1.3. Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (artr. 124, primo comma, cod. pen.), in relazione al rigetto della eccezione di tardività delle querele sporte da Axa 2 Assicurazioni, ma Assitalia s.p.a., e Groupama Assicurazioni s.p.a., da cui doveva derivare la valutazione di improcedibilità dei reati di cui ai capi 2, 5, 31, 55 della imputazione. 1.4. Illogicità della motivazione e travisamento della prova documentale, nonché violazione di legge (art. 337, comma 4, cod. proc. pen.) in relazione alla rilevata irritualità della querela sporta per Fondiaria Sai s.p.a. (capo 23), in difetto di corretta identificazione della persona che depositò l'atto per conto della compagnia e del luogo di deposito. 1.5. Mancanza di motivazione, motivazione apparente e comunque manifestamente illogica sulle questioni, afferenti la prova della partecipazione dell'imputato oggi ricorrente al sodalizio descritto al capo 1, specificamente devolute con l'atto di gravame;
in particolare sulla configurabilità del delitto associativo, sulla attendibilità del narrato dei coimputati, nonché in riferimento alla diretta e consapevole partecipazione dell'imputato a tutti i reati fine contestati e ritenuti prescritti, motivazione omessa. 1.6. Ancora i medesimi vizi sono dedotti con il sel)i—o motivo di ricorso, in riferimento agli artt. 129, 531 e 538 cod. proc. pen., per la conferma delle statuizioni civili riferite ai reati di cui ai capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47, 48, per i quali la prescrizione era maturata prima della decisione di primo grado e, altresì, in riferimento al capo associativo, quanto alle statuizioni civili collegate alla accertata realizzazione dei fatti relativi a quei reati fine, prescritti già prima della decisione di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi secondo, quarto e sesto sono manifestamente infondati in diritto, il secondo afferisce peraltro a provvedimento (ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio) non impugnabile;
il quinto non è deducibile perché prospetta profili di merito, con il primo ed il terzo si deduce un travisamento della prova e dei dati documentali che non trova corrispondenza negli atti compulsabili dalla Corte, oltre a chiedere alla Corte un inammissibile nuova valutazione del fatto. 1. Nell'ambito del distinguo, ben descritto da Sez U, n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi, Rv. 272169, tra legittimazione sostanziale alla domanda civile nel processo penale e mandato alle liti (istituti rispettivamente disciplinati dagli artt. 74, 76, comma 1, 122 e 100, cod. proc. pen., v. Sez. U cit. sub 2.2., pag. 6, 10 e ss.), il ricorrente lamenta, rispetto alla costituzione delle tre parti civili indicate nel ritenuto in fatto, difetto di legittimazione dei procuratori speciali nominati dalle tre compagnie assicurative a conferire ai rispettivi procuratori speciali (processuali) anche la potestà di chiedere il risarcimento del danno subito per effetto delle condotte illecite contestate (artt. 416 cod. pen. e pedissequi reati fine), laddove invece il mandato alle liti sarebbe stato ritualmente conferito, essendo a tanto (e solo a tanto) delegati i procuratori speciali. La doglianza si riferisce alla ordinanza resa dal Tribunale di Firenze all'udienza del 28 marzo 2017, è stata replicata con i motivi di gravame spesi nel merito e, quindi, nuovamente con i motivi di ricorso. 3 La .Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello, argomentando il proprio convincimento, non condiviso dal ricorrente, alle pagine 25 e ss. della sentenza impugnata. 1.1. Il motivo dedotto non resiste alla lettura degli atti compulsabili dalla Corte in ragione del vizio processuale dedotto. 1.1.1. Quanto alla costituzione in giudizio della Genialloyd s.p.a., si legge nell'atto di costituzione della parte civile che il dott. Aberto Guidi (nominato procuratore speciale della compagnia assicurativa con verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2013) ha nominato suo procuratore speciale (sostanziale e processuale) l'avv. TO D'PO, che ebbe a depositare l'atto di costituzione in giudizio della parte civile ed ha poi rappresentato in giudizio le ragioni della stessa. A pagina 16 del verbale del Consiglio di Amministrazione allegato all'atto di nomina, in uno allo statuto della società, si legge che il detto Consiglio, su proposta dell'Amministratore delegato, all'unanimità delibera di conferire ai signori: ... omissis, ER Giudi, omissis, i poteri, con firma singola, per ... consentire la costituzione in giudizio per la tutela degli interessi della società, ... costituirsi parte civile ..., nominare all'uopo avvocati e procuratori. Il dott. ER Guidi ha dunque agito in giudizio quale procuratore speciale della Compagnia assicurativa e, nella qualità, ha nominato a sua volta procuratore speciale l'avv. TO D'PO, cui ha pure legittimamente conferito la procura ad litem. 1.1.2. Dalla lettura dell'atto di costituzione in giudizio della RI UA PLC si evince pure che la dott.ssa Laura Tilia fu nominata procuratore speciale della Compagnia assicuratrice giusta procura del 1 febbraio 2012 (allegata all'atto di costituzione); con tale atto il rappresentante generale per l'Italia della Compagnia nominava procuratore speciale della società la dott.ssa Laura Tilia, abilitandola, tra le altre funzioni delegate, a costituirsi parte civile per la società, nominare e revocare procuratori e avvocati, per agire e rappresentare in giudizio la società, conferendo all'uopo le opportune procure. La dott.ssa Tilia, nella qualità, con atto in data 22 gennaio 2016 nominò procuratore speciale l'avv. Chiara Ruggi, cui conferì espressamente il potere di costituirsi parte civile in nome e per conto della società ed esercitare per la società tutte le facoltà processuali, oltre la rappresentanza in giudizio. 1.1.3. Quanto alla Groupama Assicurazioni s.p.a., si legge nell'atto di costituzione della parte civile (inerente tutti i reati oggetto di esercizio dell'azione penale, compreso quello associativo ed i pedissequi reati fine) che l'avv. Gianluigi Prete, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, con verbale del 22 maggio 2012, nominò procuratore speciale della società e suo rappresentante processuale l'avv. Massimo Argirò, cui conferì ogni potere sostanziale e processuale di agire e stare i giudizio per conto ed in nome della Compagnia. Orbene, la difesa dell'imputato ricorrente lamenta che l'avv. Gianluigi Prete non fosse legale rappresentante della società assicuratrice, né suo procuratore speciale ma solo responsabile della gestione in seno agli affari legali e non fosse dunque legittimato a nominare altri procuratore speciale o conferire poteri di agire e rappresentare in giudizio la società, per reati peraltro neppure tutti indicati. Nel proporre l'eccezione, tuttavia, il ricorrente non allega il verbale del 22 maggio 2012 o altro verbale dal quale si evinca la limitazione dei poteri conferiti 4 all'avvocato Gianluigi Prete. Il che rende, _ex se, inammissibile il motivo, giacché il Collegio intende sul punto offrire continuità alla giurisprudenza (Sez. 2, n. 20989 del 30/04/2024, lannella, Rv. 286409-01; Sez. 1, n. 11925 del 26/02/2003; Addesi, Rv. 223681-01) che onera la parte che eccepisce il difetto di legittimazione di provare l'assunto: Qualora una persona giuridica sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella qualità di organo istituzionalmente investito per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza, spetta a chi contesti l'esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto. 1.2. Come già divisato nel merito, nella conformità verticale di valutazione della eccezione, non sussiste, pertanto, il denunciato travisamento dei dati documentali che accompagnavano gli atti di costituzione di parte civile delle tre Compagnie indicate con il primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in diritto. 2.1. L'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare ammette l'incidente probatorio non è impugnabile, neppure in uno alla sentenza, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi, Rv. 260590: In tema di incidente probatorio, tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avente ad oggetto la ritualità dell'ordinanza con cui il GIP aveva ammesso l'incidente probatorio;
Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 - 01); né il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento che ammetteva l'incidente probatorio. 2.2. Ma v'è di più; il motivo è anche manifestamente infondato in diritto, giacchè questa Corte, successivamente all'intervento legislativo del 1997 che ha novellato l'art. 392 del codice di rito, ha più volte insegnato che la legge 1° marzo 2001, n. 63, di attuazione dei principi del giusto processo, nel modificare le disposizioni relative all'esame degli imputati in un procedimento connesso, non ha implicitamente abrogato la disciplina delle speciali ipotesi di incidente probatorio prevista dall'art. 392, comma primo, lett. c) e d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28102 del 28/01/2010, Fadda, Rv. 247767). Dunque, l'incidente probatorio è consentito nel corso dell'udienza preliminare per sottoporre ad esame nel contraddittorio l'imputato di procedimento connesso, anche fuori dei casi di urgenza nell'assunzione della prova. Questa Corte ha pure affermato successivamente che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, lett. c) e d), cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui consentono alle parti di richiedere in incidente probatorio l'esame dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilità di altri, anche in mancanza delle condizioni previste dall'art. 392 lett. a) e b) cod. proc. pen. per l'assunzione della testimonianza, e cioè del fondato motivo di ritenere l'esame non rinviabile al dibattimento per infermità o altro grave impedimento o per esposizione a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o altra utilità (Sez. 5, n. 15613 del 05/04/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263802). ( 5 3. Il terzo, motivo di ricorso (tardività delle querele rispetto ai reati di cui ai capi 2,5, 31 e 55) è accompagnato da interesse alla impugnazione, ancorchè tutti i reati della cui procedibilità il ricorrente dubita siano stati dichiarati prescritti, in primo (capi 5, 31 e 55) o secondo (capo 2) grado. 3.1. Questa Corte ha infatti già avuto modo di evidenziare, sin da tempi remoti che "il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione" (Sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768), con conseguente necessità di dare precedenza alla formula poziore. Tale principio, che ha trovato successiva conferma (Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 - 01 e in tempi recenti da Sez. 2, n. 22114 del 07/07/2025, P., non massimata) non può che essere ribadito in questa sede in quanto l'antecedenza del difetto della condizione di procedibilità (e della relativa pronuncia) è più favorevole per l'imputato rispetto alla causa estintiva determinata da prescrizione, anche in assenza di costituzione di parte civile, per le conseguenze amministrative che possono derivare dalla declaratoria di estinzione per prescrizione. 3.2. Il motivo, tuttavia, neppure sembra confrontarsi con le diffuse argomentazioni spese sul tema dalla Corte territoriale alle pagine da 32 a 34 della sentenza impugnata. Il sollecitato diverso opinare postula un nuovo accesso al fatto (scrutinio degli elementi di prova dai quali desumere la conoscenza certa del fatto in capo al titolare del diritto di querela), evidentemente precluso nella sede di legittimità. Il Collegio intende, sul punto, dare continuità a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, Saba, Rv. 264165; da ultimo, Sez. 2, n. 16648 del 15/04/2025, Caglioti, non massimata), assolutamente consolidato e condiviso, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manifesti al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165-01). La corretta e diffusa motivazione resa dalla Corte territoriale sul motivo di gravame dedotto ne rende precluso l'esame nella sede di legittimità. 4. Il quarto motivo speso ancora in tema di regolarità della querela (inosservanza di quanto prescrive in tema di compiuta identificazione del querelante l'art. 337, comma 4, cod. proc. pen.: capo 23, querela sporta nell'interesse della Fondiaria SAI s.p.a., poi costituitasi parte civile nel processo) è manifestamente infondato in diritto. 4.1. La Corte di merito ha correttamente esposto i dati di fatto a pagina 34 della sentenza. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ebbe a ricevere l'atto di querela da persona incaricata dalla Compagnia non avrebbe dato atto della compiuta identificazione della persona che depositò l'atto di querela, così da rendere incerta la provenienza dell'atto dal titolare della falcoltà di sporgere querela. 6 4.2..La mancata identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto, allorché ne risulti comunque accertata la sicura provenienza, come accade nel caso in cui il querelante, nel cui interesse è stato presentato l'atto, si sia costituito parte civile, dando così continuità processuale alla richiesta di punizione già presentata (Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Sasso, Rv. 274979; Sez. 5, n. 16302 del 12/12/2013, dep. 2014, Bartolomeo, Rv. 260558; Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cavalli, Rv. 255584; da ultimo Sez. 5, n. 3368 del 28/11/2024. dep. 2025, Fullo, non massimata). Va, difatti, ribadito che la ratio legis dell'art. 337 cod. proc. pen. consiste nell'evitare che si metta in moto un procedimento penale senza che si abbia la certezza della volontà punitiva da parte del soggetto leso da un reato punibile, appunto, su querela. Tuttavia, nessuna disposizione prevede né la nullità della querela, né l'improcedibilità dell'azione penale in caso manchino le formalità previste, sicché, costituendo principi generali dell'ordinamento processuale sia il principio della conservazione degli atti (v. Sez. 3, n. 5457 del 13/02/1979 ud. - dep. 15/06/1979, Rv. 142230 - 01, che fa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. alla querela quale atto negoziale) che quello del favor querelae (Sez. 1, n. 15180 del 19/06/1978 ud. - dep. 01/12/1978, Rv. 140482 - 01), l'atto può conseguire il suo effetto (ossia la pretesa punitiva) ove si abbia ugualmente la certezza che il medesimo provenga dal soggetto legittimato» (ancora Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Rv. 274979-01, in motivazione). 5. Anche il quinto motivo di ricorso non appare deducibile, perché richiede alla Corte di legittimità una nuova valutazione delle prove. 5.1. L'imputato censura la sentenza impugnata, perché avrebbe offerto motivazione solo apparente o comunque manifestamente illogica alla conferma della decisione di primo grado, che aveva stimato sussistente il sodalizio e integrata la prova piena della direzione di esso da parte dell'avv. NI, che curava con continuativa dedizione le pratiche presentate al fine di conseguire indebiti indennizzi e risarcimenti da parte delle Compagnie assicurative. 5.2. La Corte ha diffusamente argomentato nel merito la decisione di conferma (ai fini civili) della sentenza di primo grado alle pagine 35 e seguenti della motivazione, ove dà conto sia degli elementi costitutivi della organizzazione della plurisoggettività per dar corso al programma delittuoso ed alla conseguente consumazione di una serie indeterminata di reati scopo, che degli elementi specifici (documentali e dichiarativi) che hanno attinto la posizione soggettiva apicale del ricorrente. Nella duplice conformità verticale di giudizio sui punti dedotti deve dunque ritenersi inammissibile il motivo con cui si chiede alla Corte di legittimità un nuovo apprezzamento delle evidenze processuali, già correttamente valutate dai giudici di merito, che hanno argomentato il proprio convincimento in maniera logica e congruente con gli elementi di prova (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 26914 del 11/07/2025, Di EF, non massimata;
Sez. 2, n. 29566 del 15/07/2025, Oliva, non massimata). Sotto la veste del vizio di motivazione, il ricorrente sollecita una nuova lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in assenza di reali travisamenti del fatto o della prova, 7 dovendosi ricordare che .in caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217). 6. Quanto al sesto motivo -speso in tema di errata condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'accertamento dei fatti già coperti dalla prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado e, quanto al delitto associativo, riferiti anche a quei reati fine (agevolati dalla esistenza della associazione di settore) che non furono accertati neppure in primo grado (capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47 e 48)- il ricorrente (atteso che il giudice di primo grado, confermato sul punto da quello di appello, ha disposto la condanna solo generica al risarcimento del danno, riservandone la liquidazione al giudice civile ed ha attribuito una provvisionale per ogni compagnia costituitasi nei confronti del ricorrente) si duole sostanzialmente della entità della provvisionale, dal cui ammontare dovrebbe escludersi quella porzione di danno conseguente alla commissione di singoli fatti illeciti prescritti già prima della decisione di primo grado. 6.1. Orbene, deve innanzitutto ricordarsi che la motivata quantificazione della provvisionale si sottrae ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704; Sez. 2, n. 14488 del 05/03/2025, Tiengo, non massimata), trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria. 6.2. In ogni caso, pur volendo ritenere censurabile nell'an la provvisionale, con riferimento a quei reati (capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47, 48) per i quali la Corte territoriale ha ritenuto che la prescrizione fosse maturata già prima della data della decisione di primo grado, deve pure darsi atto (v. sub 1 del ritenuto in fatto) delle argomentazioni spese dalla Corte per argomentare quel profilo di responsabilità civile. In motivazione (pag. da 13 a 17 della sentenza impugnata) la Corte di merito afferma la responsabilità civile da reato, in quanto il danno risarcibile dall'associato deve coprire anche quello conseguente alla consumazione dei reati fine, pur se prescritti prima dell'accertamento del fatto in primo grado, stante il principio di strumentalità funzionale tra partecipazione all'associazione e responsabilità civile per i danni causati al danneggiato del singolo reato fine (prescritto o neppure contestato). Sul punto, si è già detto, la Corte di merito ha richiamato le sentenze di questa stessa Sezione (n. 4380 del 13/01/2015, Lauro, Rv. 262371; n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, Rv. 273698), che hanno affermato il principio cui il giudice di merito ha inteso aderire. La motivazione spesa sul punto non appare manifestamente illogica, né resa in violazione di norme di legge, atteso che valorizza (dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità da condotta associativa) la 8 strumentalità dell'organismo associativo nel rendere più facilmente realizzabile e meglio fruibile il danno provocato dalla consumazione della singola condotta, che in quell'ambito associativo risulta maturata. Sotto tale aspetto il motivo di ricorso appare meramente infondato in diritto. 7. Consegue il rigetto della proposta impugnazione, dovendo le ragioni della inammissibilità considerarsi recessive in presenza anche di un solo motivo non manifestamente infondato, ma semplicemente infondato. 8. Segue al rigetto del ricorso la condanna, secondo quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
lo stesso deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle costituite parti civili, che si liquidano, nei limiti della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Allianz Viva s.p.a., Groupama Assicurazioni s.p.a., Italiana Assicurazioni s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.686/00, per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. Così deciso il 17 settembre 2025.