Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere - stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, consistente, per il primo delitto, nel prestigio della P.A. e, per il secondo, nel patrimonio - qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni una ulteriore attività diretta alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Fattispecie relativa all'offerta, formulata a contribuenti in difficoltà, di una intermediazione presso i funzionari della società esattrice delle imposte, al fine di estinguere le esposizioni debitorie previo pagamento di una percentuale dei debiti iscritti a ruolo, la cui persuasività era avvalorata dall'utilizzo di false ricevute ed attestazioni di pagamento, idonee a simulare l'avvenuta estinzione dei debiti tributari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2015, n. 8994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8994 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CITTERIO Carlo - Presidente - del 29/01/2015
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 188
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 44735/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC EA N. IL 17/07/1979;
avverso l'ordinanza n. 1522/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 29/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Antoci Giorgio Salvatore e Antoci Francesco Maria Alessandro che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 luglio 2014 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa in data 24 giugno 2014 dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale, che applicava nei confronti di ET RE la misura coercitiva degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 346 c.p., art. 640 cpv. c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2. 2. Avverso la su indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, che hanno dedotto sei motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Illogicità della motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416 c.p. e delle contestate circostanze aggravanti, atteso che l'attività professionale svolta dall'indagato - operatore finanziario iscritto all'albo dei mediatori creditizi - ed i plurimi contatti intercorsi con gli altri indagati non costituiscono di per sè elementi dimostrativi della necessaria presenza dell'affectio societatis. Anche i dialoghi evidenziati nelle intercettazioni cui fa riferimento l'impugnata ordinanza costituiscono semplici comunicazioni tra professionisti operanti nel settore, senza che emergano elementi indicativi della volontà compartecipativa del ricorrente. Nessuna valenza indiziaria, peraltro, può attribuirsi al materiale in sequestro, che si riduce ad una sola cartella esattoriale contenente estratti di ruolo di posizioni debitorie, di cui non vengono indicati in motivazione il numero, ne' i soggetti cui le stesse si riferiscono.
Ulteriori profili di illogicità e carenza motivazionale vengono infine evidenziati con riferimento al mero possesso di un ignoto numero di posizioni esattoriali riconducibili a soggetti del tutto ignoti all'indagine, nonché in ordine alla contestata aggravante dell'essere il ricorrente l'organizzatore del consorzio, con il precipuo ruolo di verificare le posizioni debitorie dei contribuenti presso la Serit s.p.a. e di commissionare la contraffazione dei documenti.
2.2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 416, comma 1, c.p., nella parte in cui si contesta l'aggravante di aver rivestito il ruolo di organizzatore del consorzio, senza precisare, tuttavia, in cosa sia consistita la volontà compartecipativa qualificata del ricorrente.
2.3. Illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 346 c.p., comma 2, attesa la mancanza del necessario requisito della funzione pubblica del soggetto presso cui sarebbe stato vantato l'accreditamento: il ricorrente, infatti, secondo la stessa ipotesi accusatoria, avrebbe millantato solo con un altro coindagato, NT VI, la conoscenza di tale "OR", che altri non era che l'indagato IT OR, persona parimenti coinvolta nell'ambito dello stesso procedimento e priva di qualsivoglia veste o funzione pubblica.
2.4. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, contestata in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 640 c.p., non potendosi sostenere che la commissione di truffe ai danni dei privati rientri nel generico programma della societas sceleris, ne' che i diversi fatti di truffa siano consumati per "eseguire" il delitto associativo, dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente rispetto ai fatti di truffa, i quali, a loro volta, non costituiscono certo episodi consueti nel panorama di attività della presunta struttura criminale.
2.5. Erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali con riferimento ai reati di cui all'art. 346 c.p., comma 2 e art. 640 c.p., dovendosi escludere in tal caso il concorso tra le due fattispecie incriminatrici e ritenere assorbito il reato di truffa in quello di millantato credito, che contiene in sè l'intero disvalore del fatto dal momento che la condotta richiesta non potrebbe mai prescindere dagli artifizi o raggiri previsti dall'art. 640 c.p.. 2.6. Violazioni di legge e vizi motivazionali riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), sotto il profilo della omessa considerazione del lungo lasso di tempo trascorso, oltre due anni, tra le condotte contestate (che sarebbero state commesse fino al maggio 2012) e l'applicazione della misura coercitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. Con riferimento ai diversi profili di doglianza enucleati nel primo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, la gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, sì come scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio.
Entro tale prospettiva, deve rilevarsi come l'impugnata ordinanza abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, ponendo in evidenza - sulla base delle numerose emergenze investigative ivi compiutamente rappresentate, e in particolare attraverso la globale disamina delle dichiarazioni accusatorie contenute nella denuncia di tre imprenditori, della documentazione sequestrata e delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica ed ambientale - il fatto che l'ipotizzata associazione per delinquere, composta, oltre che dal ricorrente, dai coindagati TT ZI, NT VI (tutti iscritti all'albo dei mediatori creditizi), IT OR, AP IO e ZU NT, aveva quale principale oggetto della propria attività operativa una serie indeterminata di reati contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione, prospettando ad imprenditori e contribuenti in condizioni di difficoltà economico-finanziaria l'offerta di una intermediazione presso i funzionari della Serit s.p.a., attraverso la quale sarebbe stata garantita l'estinzione delle relative esposizioni debitorie, previo versamento in contanti di una percentuale - pari al solo 30% -degli importi dei debiti iscritti a ruolo, con la consegna della ricevuta del pagamento effettuato presso la Serit.
Nell'impugnata ordinanza, inoltre, con lineare motivazione, i Giudici di merito hanno compiutamente disatteso le contrarie deduzioni difensive ed hanno coerentemente dato atto, sulla base degli elementi desunti dalle su indicate attività investigative, degli scopi dell'associazione, delle modalità operative dei rapporti intercorsi fra i vari coindagati e della suddivisione interna dei diversi ruoli dagli stessi ricoperti, individuando quali promotori del sodalizio il NT e l'TT - con il compito di contattare i clienti e formulare le relative proposte di estinzione del debito presso la società esattrice -, quali organizzatori il ET ed il IT - con il compito di verificare le posizioni debitorie dei contribuenti presso la Serit s.p.a. e di commissionare la contraffazione dei documenti necessari alla simulazione dell'avvenuta estinzione dei debiti -, ed infine, quali materiali contraffattori delle ricevute ed attestazioni di pagamento, gli altri due coindagati, ZU e AP.
Al riguardo, in particolare, il provvedimento impugnato ha dedicato specifici passaggi motivazionali alla disamina dei plurimi contatti intercorsi non solo tra l'indagato ed il NT, ritenuto il fulcro operativo del sodalizio, ma anche con il IT, investito del compito di consegnare le false attestazioni di pagamento, e con l'altro indagato ZU, che aveva il compito di falsificare la documentazione idonea ad attestare l'annullamento delle cartelle esattoriali, prospettando, conclusivamente, la prestazione di un contributo da parte del ricorrente nella cura degli adempimenti accessori presso gli uffici della Serit, occupandosi egli di una pluralità di pratiche, con una permanente disponibilità ad intervenire su richiesta degli altri sodali per il perseguimento delle finalità associative.
Sulla base delle risultanze indiziarie offerte dal contenuto delle conversazioni oggetto delle operazioni d'intercettazione - la cui interpretazione, anche quando il linguaggio ivi utilizzato sia criptico o cifrato, costituisce, come è noto (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, dep. 20/11/2013, Rv. 258164), una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione, come avvenuto nel caso in esame, risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate - il Tribunale del riesame, da un lato, ha individuato una serie di riscontri oggettivi rappresentati dalla documentazione sequestrata ad altri coindagati (in particolare, al IT), inerente a false attestazioni di pagamento intestate a diversi debitori iscritti a ruolo dalla Serit s.p.a., oltre che a falsi timbri intestati a diversi istituti bancari ed alla stessa Serit;
dall'altro lato, ha posto in evidenza come l'esito delle illecite attività che costituivano espressione del programma criminoso proprio del contestato sodalizio determinasse danni non solo a carico dei singoli contribuenti, ma anche dell'amministrazione finanziaria, siccome destinataria finale dei crediti esatti tramite la Serit, che veniva a subire i maggiori oneri del ricorso a procedure di riscossione coattiva, a fronte di prolungati inadempimenti di debiti tributari divenuti in tal modo inesigibili.
Dal quadro complessivo delle emergenze investigative, sì come analiticamente e globalmente rappresentate nel percorso motivazionale dell'impugnata decisione, il Tribunale del riesame ha coerentemente desunto una serie di elementi indiziari idonei a ritenere configurabile, allo stato, l'ipotizzata partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso oggetto della provvisoria imputazione enucleata in sede cautelare, nonché ai reati-fine che ne costituiscono l'attuazione del programma, così mostrando di volersi fedelmente attenere al condivisibile principio, più volte stabilito in questa Sede (da ultimo, v. Sez. 6, n. 45899 del 16/10/2013, dep. 14/11/2013, Rv. 257463), secondo cui è configurabile il concorso formale tra i delitti di truffa e millantato credito nella condotta di chi, vantando la possibilità dell'intervento su un pubblico ufficiale per ottenere da costui favori, induce un terzo a compiere un atto di disposizione patrimoniale.
Uniformandosi alle sostanziali implicazioni di tale linea interpretativa, i Giudici di merito hanno posto in risalto il fatto che, nel caso in esame, il destinatario della vanteria sia stato indotto a compiere l'atto dispositivo sulla base di una condotta ingannatoria complessa, che comprendeva in sè anche il rilevante apporto causale offerto dall'esibizione di documenti contraffatti, come le false ricevute di pagamento.
Invero, i delitti di truffa e di millantato credito si differenziano per la diversità dell'oggetto della tutela penale, che è il patrimonio, nella prima, e il prestigio della pubblica amministrazione, nel secondo (Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, dep. 10/03/2010, Rv. 246399). Le due violazioni, pertanto, anche se unite in un'unica azione, caratterizzata, oltre che da vanterie di ingerenze e pressioni nei confronti di pubblici ufficiali corruttibili, anche dalla messa in campo di ulteriori artifizi e raggiri, quali l'utilizzo di falsa documentazione e di falsi strumenti, idonei ad ingenerare maggiore affidamento nei soggetti passivi (nel caso in esame, peraltro, rappresentati sia dai singoli utenti, che dagli organi periferici della stessa amministrazione finanziaria), producono due distinti eventi criminosi, con il conseguente concorso formale dei reati.
Al riguardo occorre, altresì, considerare (v. Sez. Un., n. 12822 del 21/01/2010, dep. 02/04/2010, Rv. 246270) che in tema di millantato credito, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 346 c.p., comma 2 (che costituisce autonomo titolo di reato e non circostanza aggravante del reato previsto dal comma primo dello stesso articolo), è irrilevante che l'iniziativa parta dalla persona cui è richiesto di corrispondere il denaro o l'utilità, ne' occorre che l'agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati i cui favori devono essere comprati o remunerati.
Deve infine rammentarsi, in linea con un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 2, n. 29486 del 19/05/2009, dep. 16/07/2009, Rv. 244434), che la circostanza aggravante del nesso teleologia) è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo.
3. Con riferimento al quadro delle su indicate censure, in definitiva, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle risultanze procedimentali, illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ne' ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui sollecitata "rilettura" non è, evidentemente, sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.
È noto, infatti, che in sede di ricorso ex art. 311 c.p.p., comma 2, la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo nell'evenienza, sotto nessun profilo ravvisabile nel caso qui considerato, in cui risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (ex multis, v. Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251760; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Rv. 215331). Il controllo di logicità, infatti, deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti, ovvero a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, come pure ad una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Rv. 210019).
4. A diverse conclusioni, di contro, deve pervenirsi in relazione al secondo profilo di doglianza (v., supra, il par. 2.2.) apparendo insufficiente sul punto l'esposizione logico-argomentativa delle ragioni che dovrebbero fondare, allo stato, l'attribuzione al ricorrente della rilevante qualifica di organizzatore nell'ambito della contestata struttura dell'associazione criminale. Giova richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, dep. 17/10/2011, Rv. 250491; Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 11/02/1994, Rv. 198579), secondo cui, in tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. Ne discende (Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, dep. 05/10/2012, Rv. 254317) che la concreta individuazione di siffatta qualifica deve avere ad oggetto un preventivo accertamento in ordine alla realizzazione di un'attività in grado di assumere i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo invece necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti.
5. Parimenti fondato, infine, deve ritenersi l'ultimo motivo d ricorso, avuto riguardo agli scarni passaggi argomentativi dedicati alla disamina dei contestati profili della ravvisata esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) (v., supra, il par. 2.4.), laddove il percorso motivazionale dell'impugnata ordinanza ha mostrato di dar conto, solo con assertive e tautologiche affermazioni legate alla gravità dei fatti e alla enunciata professionalità delle condotte ivi descritte, dell'esistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede.
Il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, invero, non può essere affidato all'apprezzamento di elementi meramente congetturali ed astratti, ma deve relazionarsi all'intrinseca valenza di dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, sulla cui base sia possibile affermare che quest'ultimo, verificandosene l'occasione, possa facilmente commettere tale tipo di reati (Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, dep. 04/10/2012, Rv. 253372).
Al riguardo, inoltre, non può non attribuirsi il necessario rilievo critico-argomentativo al connesso profilo problematico, non oggetto di uno specifico apprezzamento nell'impugnata ordinanza cautelare, che investe la valutazione del dato oggettivo inerente alla collocazione temporale dei fatti, sostanzialmente risalenti nel caso in esame ad un periodo ricompreso fra il mese di novembre 2011 e i mesi di aprile - maggio 2012.
Occorre dunque considerare il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte (v. Sez. Un., n. 40538 del 24/09/2009, dep. 20/10/2009, Rv. 244377, nonché Sez. 6, n. 20112 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Rv. 255725), secondo cui, in tema di misure cautelari, lo specifico riferimento operato dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), alla valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato", implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" in proporzione diretta con il "tempus commissi delicti", in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela.
6. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici or ora evidenziati (v. i parr. 4 e 5), che nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 1, ed alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame su tali punti al Tribunale di Catania. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015