Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2015, n. 8994
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Sentenza 29 gennaio 2015

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I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere - stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, consistente, per il primo delitto, nel prestigio della P.A. e, per il secondo, nel patrimonio - qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni una ulteriore attività diretta alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Fattispecie relativa all'offerta, formulata a contribuenti in difficoltà, di una intermediazione presso i funzionari della società esattrice delle imposte, al fine di estinguere le esposizioni debitorie previo pagamento di una percentuale dei debiti iscritti a ruolo, la cui persuasività era avvalorata dall'utilizzo di false ricevute ed attestazioni di pagamento, idonee a simulare l'avvenuta estinzione dei debiti tributari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2015, n. 8994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8994
    Data del deposito : 29 gennaio 2015

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