Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2011, n. 36263
CASS
Sentenza 22 settembre 2011

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In tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell'art. 12-sexies legge 1° dicembre 1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda unicamente l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere invece l'inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall'art. 570 cod. pen.

Commentari4

  • 1Art. 570-bis - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Si segnala che la Corte di appello milanese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis, in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore deifigli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio (Corte di appello di Milano, Sez. 1, 9 ottobre 2018). Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies L. 898/1970, il generico rinvio, “quoad poenam”, all'art. 570 deve intendersi …

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  • 2Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …

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  • 3Una prima questione posta dal d.lgs. n. 21/2018 sulla riserva di
    Marta Barcellona · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Treviso affronta la questione della rilevanza penale della condotta del genitore convivente more uxorio che ometta di versare l'assegno di mantenimento dovuto al figlio: una questione di per sé non nuova, che a seguito del d.lgs. n. 21/2008, attuativo del principio della riserva di codice, richiede però di essere contestualizzata e rivalutata in un mutato quadro normativo di riferimento, a seguito dell'abrogazione degli artt. 12-sexies l. n. 898/70 e 3 l. n. 54/2006, nonché dell'introduzione del nuovo art. 570-bis c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del …

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  • 4L’art. 570 bis c.p. e la tutela dei figli di genitori non coniugati: le soluzioni della giurisprudenzaAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2011, n. 36263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36263
Data del deposito : 22 settembre 2011

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