CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20480 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LAURA CONDEMI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 5 novembre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 5 novembre 2025 riduceva la pena inflitta a CA DO in relazione al delitto di truffa allo stesso contestata a mesi 6 di reclusione ed €200,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Caselenuovo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.: Penale Sent. Sez. 2 Num. 20480 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/05/2026 - difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione del ruolo e della qualifica di agente della ditta New time s.r.l.ricoperta dall'imputato con assunzione di pieni poteri di agire in veste di agente commerciale della stessa;
circostanza, questa, risultante da vari atti quali la querela presentata dalla persona offesa, il verbale dell'udienza del 7 Febbraio 2024 nel corso della quale veniva escussa la presunta p.o., il verbale dell'udienza dibattimentale del 3 maggio 2024 in cui era escusso l’ispettore Cafasso, la missiva del 18 luglio 2019 inviata alla p.o.; tutti i detti elementi non erano stati correttamente valutati dall'impugnata pronuncia e dagli stessi, invece, risultava che l'imputato, dopo essere stato assunto nel maggio 2019, era munito di materiale per pubblicizzare i prodotti della ditta per conto della quale prestava servizio ed anche per concludere contratti in nome e per conto della stessa. Doveva pertanto ritenersi assente l'elemento materiale del reato contestato in quanto il ricorrente non era un semplice agente di fatto bensì un agente commerciale avente lo specifico compito di promuovere la sottoscrizione di contratti di appalto;
- motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto ai medesimi atti in relazione alla omessa applicazione della tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del codice penale e delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis codice penale;
le stesse ragioni di avere prestato attività quale agente commerciale avrebbero giustificato l'applicazione degli invocati benefici che erano stati esclusi dalla Corte di appello sulla base di una supposta reiterazione delle condotte emergente dalle sole dichiarazioni della vittima, costituente una mera deduzione, che non poteva porsi a fondamento dell'esclusione dei predetti benefici;
analogamente doveva ritenersi quanto all'esclusione delle attenuanti generiche posto che il ricorrente aveva sempre agito in nome e per conto della società; - motivazione mancante in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario che era stato richiesto con l'atto d'appello con argomentazione specifica.
2.1 Con memoria di replica alle conclusioni del P.G. si sottolineava come nella missiva spedita all’imputato e datata 18 luglio 2019 si attribuiva allo stesso la specifica qualifica di promotore la sottoscrizione di contratti di appalto riconoscendo, quindi, il potere di concludere egli stesso direttamente il contratto e di conseguenza la legittimità della condotta. Si contestava poi l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e reiterativo;
al proposito va rammentato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo 2 giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, [...]). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...]). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente risulta costituito da plurimi elementi conformemente valutati in sede di merito e dai quali risulta che lo stesso, pur avendo assunto la qualifica di agente commerciale della società, aveva indotto in errore il cliente non avendo la potestà di concludere personalmente contratti per conto della New time s.r.l., e, soprattutto, di incassare somme che peraltro non risulta avere mai restituito. In tal modo, ad avviso dei giudici di merito, mediante raggiri, il ricorrente induceva nel cliente la falsa rappresentazione di essere autorizzato alla stipula e soprattutto alla riscossione di somme, circostanze sempre escluse dal rappresentante legale della società. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Anche il secondo motivo è meramente reiterativo posto che con le considerazioni svolte a pagina 4 della motivazione, il giudice di appello ha adeguatamente argomentato le ragioni per le quali non potere ritenere sussistente l'ipotesi della speciale tenuità del fatto, avuto un riguardo ad una condotta che, comunque, ha determinato un danno patrimoniale di diverse centinaia di euro non qualificabile come tenue;
incensurabile appare altresì la conclusione circa la negazione delle attenuanti generiche motivata sulla base del 3 comportamento processuale. 3. Fondato è invece il terzo motivo in tema di non menzione della condanna, posto che a fronte di un motivo di appello con il quale si sottoponeva all’esame del giudice di secondo grado la questione specifica della concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., alcuna argomentazione si rinviene nella sentenza impugnata;
conseguentemente va disposto l’annullamento sul punto con rinvio al giudice di merito per valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della non menzione della condanna ritualmente richiesta dall’imputato al giudice di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento del beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilita'. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LAURA CONDEMI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 5 novembre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 5 novembre 2025 riduceva la pena inflitta a CA DO in relazione al delitto di truffa allo stesso contestata a mesi 6 di reclusione ed €200,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Caselenuovo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.: Penale Sent. Sez. 2 Num. 20480 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/05/2026 - difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione del ruolo e della qualifica di agente della ditta New time s.r.l.ricoperta dall'imputato con assunzione di pieni poteri di agire in veste di agente commerciale della stessa;
circostanza, questa, risultante da vari atti quali la querela presentata dalla persona offesa, il verbale dell'udienza del 7 Febbraio 2024 nel corso della quale veniva escussa la presunta p.o., il verbale dell'udienza dibattimentale del 3 maggio 2024 in cui era escusso l’ispettore Cafasso, la missiva del 18 luglio 2019 inviata alla p.o.; tutti i detti elementi non erano stati correttamente valutati dall'impugnata pronuncia e dagli stessi, invece, risultava che l'imputato, dopo essere stato assunto nel maggio 2019, era munito di materiale per pubblicizzare i prodotti della ditta per conto della quale prestava servizio ed anche per concludere contratti in nome e per conto della stessa. Doveva pertanto ritenersi assente l'elemento materiale del reato contestato in quanto il ricorrente non era un semplice agente di fatto bensì un agente commerciale avente lo specifico compito di promuovere la sottoscrizione di contratti di appalto;
- motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto ai medesimi atti in relazione alla omessa applicazione della tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del codice penale e delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis codice penale;
le stesse ragioni di avere prestato attività quale agente commerciale avrebbero giustificato l'applicazione degli invocati benefici che erano stati esclusi dalla Corte di appello sulla base di una supposta reiterazione delle condotte emergente dalle sole dichiarazioni della vittima, costituente una mera deduzione, che non poteva porsi a fondamento dell'esclusione dei predetti benefici;
analogamente doveva ritenersi quanto all'esclusione delle attenuanti generiche posto che il ricorrente aveva sempre agito in nome e per conto della società; - motivazione mancante in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario che era stato richiesto con l'atto d'appello con argomentazione specifica.
2.1 Con memoria di replica alle conclusioni del P.G. si sottolineava come nella missiva spedita all’imputato e datata 18 luglio 2019 si attribuiva allo stesso la specifica qualifica di promotore la sottoscrizione di contratti di appalto riconoscendo, quindi, il potere di concludere egli stesso direttamente il contratto e di conseguenza la legittimità della condotta. Si contestava poi l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e reiterativo;
al proposito va rammentato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo 2 giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, [...]). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...]). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente risulta costituito da plurimi elementi conformemente valutati in sede di merito e dai quali risulta che lo stesso, pur avendo assunto la qualifica di agente commerciale della società, aveva indotto in errore il cliente non avendo la potestà di concludere personalmente contratti per conto della New time s.r.l., e, soprattutto, di incassare somme che peraltro non risulta avere mai restituito. In tal modo, ad avviso dei giudici di merito, mediante raggiri, il ricorrente induceva nel cliente la falsa rappresentazione di essere autorizzato alla stipula e soprattutto alla riscossione di somme, circostanze sempre escluse dal rappresentante legale della società. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Anche il secondo motivo è meramente reiterativo posto che con le considerazioni svolte a pagina 4 della motivazione, il giudice di appello ha adeguatamente argomentato le ragioni per le quali non potere ritenere sussistente l'ipotesi della speciale tenuità del fatto, avuto un riguardo ad una condotta che, comunque, ha determinato un danno patrimoniale di diverse centinaia di euro non qualificabile come tenue;
incensurabile appare altresì la conclusione circa la negazione delle attenuanti generiche motivata sulla base del 3 comportamento processuale. 3. Fondato è invece il terzo motivo in tema di non menzione della condanna, posto che a fronte di un motivo di appello con il quale si sottoponeva all’esame del giudice di secondo grado la questione specifica della concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., alcuna argomentazione si rinviene nella sentenza impugnata;
conseguentemente va disposto l’annullamento sul punto con rinvio al giudice di merito per valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della non menzione della condanna ritualmente richiesta dall’imputato al giudice di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento del beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilita'. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4