Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 718
CASS
Sentenza 18 gennaio 2001

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Qualora la notificazione di un atto sia avvenuta presso la sede di un'associazione non riconosciuta a mani di persona ivi rinvenuta che abbia dichiarato all'ufficiale giudiziario di essere addetta alla ricezione degli atti, deve presumersi la regolarità della notificazione, incombendo alla parte destinataria la prova dell'insussistenza di qualsiasi rapporto tra esso notificando ed il consegnatario dell'atto che renda l'avvenuta notificazione illegittima.

La mancanza o l'insufficienza dell'indicazione nell'atto di citazione dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta avente di queste la rappresentanza in giudizio, determina ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., in relazione all'art. 163 n. 2 dello stesso codice, la nullità della citazione soltanto se venga a determinarsi una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima e derivi altresì l'insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non altro ente.

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  • 1Costituzione dell’attore entro dieci giorni: dalla prima o dall’ultima notificazione?Accesso limitato
    Luigi Viola · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2010

  • 2Costituzione dell’attore, dieci giorni, dies a quo, pluralità di chiamati in giudizioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 718
Data del deposito : 18 gennaio 2001

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