Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 2
Qualora la notificazione di un atto sia avvenuta presso la sede di un'associazione non riconosciuta a mani di persona ivi rinvenuta che abbia dichiarato all'ufficiale giudiziario di essere addetta alla ricezione degli atti, deve presumersi la regolarità della notificazione, incombendo alla parte destinataria la prova dell'insussistenza di qualsiasi rapporto tra esso notificando ed il consegnatario dell'atto che renda l'avvenuta notificazione illegittima.
La mancanza o l'insufficienza dell'indicazione nell'atto di citazione dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta avente di queste la rappresentanza in giudizio, determina ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., in relazione all'art. 163 n. 2 dello stesso codice, la nullità della citazione soltanto se venga a determinarsi una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima e derivi altresì l'insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non altro ente.
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- 1. Costituzione dell’attore entro dieci giorni: dalla prima o dall’ultima notificazione?Accesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2010
- 2. Costituzione dell’attore, dieci giorni, dies a quo, pluralità di chiamati in giudizioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. ER PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASS SPORTIVA CIRCOLO NAUTICO TECNOMAR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEVICO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FABRIZIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA UI, LA MO, DE PP, ZZ RO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1523/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 18/04/97 e depositata il 07/05/97 (R.G. 2707/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del I^ motivo di ricorso e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2632 del 1995 il tribunale di Roma, accogliendo la domanda di GU IL, MO IL e US AD, condannava l'Associazione Sportiva Circolo Nautico MA, in solido con ER TO, al risarcimento dei danni subiti dalla barca di proprietà degli attori in conseguenza dell'incendio sviluppatosi il giorno 16.7.1986 a bordo della imbarcazione del TO, ormeggiata anch'essa in Fiumicino al pontile del cantiere "Tecnonautica 3".
Avverso la sentenza proponeva appello l'Associazione Sportiva Circolo Nautico MA, che deduceva la nullità del giudizio di primo grado per effetto della notificazione della citazione e della irregolare prosecuzione del giudizio stesso nonostante la tardiva costituzione degli attori e la mancata sua costituzione, situazione nella quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 171 e 307 c.p.c., e non autorizzare, invece, la rinnovazione della notificazione della citazione per altra udienza. Nel merito, l'appellante MA denunciava di non essere proprietaria del cantiere al cui pontile erano ormeggiate le due barche e negava ogni suo rapporto, di custodia o ad altro titolo, che la obbligasse ad intervenire.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7.5.1997, rigettava la impugnazione con la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Il giudice di appello, in rito, rilevava che la notificazione della citazione in primo grado era stata eseguita nel rispetto dell'art. 145, 2^ co., c.p.c. (sia per la udienza di prima comparizione del 16.3.1987; sia per la udienza di rinvio del 26.5.1987) nella sede effettiva dell'associazione, quale risultante dalla corrispondenza in atti, mediante consegna di copia a persona incaricata della ricezione ovvero addetta alla sede stessa;
chiariva che la costituzione degli attori in giudizio, del 4.2.1987, non era stata affatto tardiva, essendo essa avvenuta dopo la notificazione al TO del 23.1.1997 e due giorni prima della notificazione alla MA, onde non vi era stata menomazione del diritto di difesa dei convenuti;
aggiungeva che, ove anche si fosse voluto considerare che del processo era stata irritualmente ed erroneamente disposta la prosecuzione, la nuova citazione, notificata entro l'anno dalla data alla quale si sarebbe dovuta disporre la cancellazione della causa al ruolo, andava ritenuta come riassunzione di processo quiescente. Nel merito la Corte di appello considerava che la barca degli appellati era ormeggiata ad una banchina del cantiere "Tecnonautica 3" in virtù di cd. "rapporto di stazionamento e di custodia intercorso con l'associazione MA, siccome era risultato dalle ricevute di pagamento in atti e dalle dichiarazioni del teste Andrea AN, in servizio presso la "Tecnonautica 32, secondo il quale anche detto cantiere era amministrato da Pier OL Giua, presidente ed amministratore della MA.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Associazione Sportiva Circolo Nautico MA, in persona del suo presidente Pier paolo Gina, che affida la impugnazione, illustrata anche da memoria, a quattro motivi.
Non hanno svolto difesa GU e MO IL, US AD e ER TO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di doglianza l'associazione ricorrente, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., deduce la nullità della citazione in primo grado e la nullità del conseguente giudizio, svoltosi innanzi al tribunale di Roma, in quanto l'atto introduttivo notificato il 6.2.1987, in violazione della norma di cui all'art. 163, 3^ comma, n. 2 c.p.c., indicava quale convenuta l'Associazione
Circolo Nautico MA" in persona del suo legale rappresentante pro - tempore", laddove, quale associazione non riconosciuta, la medesima avrebbe dovuto essere evocata in causa "in persona del suo presidente" individuato nelle precise generalità e non già, genericamente, secondo la formula adottata. Aggiunge, altresi, l'associazione ricorrente che la citazione era stata notificata in luogo diverso da quello in cui essa aveva la sede, a mani di persona non suo dipendente ed addirittura sconosciuta al circolo MA. La censura, per entrambi i profili prospettati, non è fondata. Costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la mancanza o la insufficienza delle indicazioni nell'atto di citazione, dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica, avente di questa la rappresentanza in giudizio, determina, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. in relazione all'art. 163, n. 2 dello stesso codice, la nullità della citazione soltanto se e quando venga da esse a determinarsi una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima e derivi, altresi, insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non altro ente (Cass. 1037/95; Cass. 8554/95 ex plurimis). Il principio, di carattere generale, si riferisce anche ai soggetti privi di personalità giuridica ed alle associazioni non riconosciute, per le quali pure, ove non sussista assoluta incertezza circa la individuazione dell'ente convenuto in giudizio, non è causa di nullità della citazione il fatto che l'associazione - siccome è avvenuto nel caso di specie sia citata "in persona del suo legale rappresentante pro - tempore -, senza la indicazione dell'avvenuto conferimento della presidenza o della direzione (art. 36, 2^ comma, c.p.c.), quando poi la notificazione dell'atto sia avvenuta presso la sede dell'associazione ed a mani di "persona incaricata della ricezione ovvero addetta alla sede stessa", secondo circostanza della quale pure il giudice di merito ha dato atto, ricavando dalla corrispondenza in atti che il circolo MA aveva la sua sede in via Monte Cadria 81.
L'adeguata motivazione del giudice di merito in ordine alla suddetta sede dell'associazione ricorrente rende incensurabile in sede di legittimità il relativo accertamento, compiuto alla stregua delle risultanze, trattandosi di questione di fatto, secondo indiscusso indirizzo interpretativo (ex multis: Cass. 3150/85; Cass. 7573/83). Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la società ricorrente denuncia ancora la nullità
dell'atto di rinnovazione della citazione (con la conseguente nullità del giudizio di primo grado), in quanto esso, anche se indirizzato a RO OL Giua, con la esatta indicazione della qualità di presidente del Circolo MA, era stato notificato allo stesso indirizzo dei Via Monte Cadria n. 81, che non poteva essere considerata la sede del circolo, e consegnato a persona che del circolo stesso non era dipendente, laddove, invece, la notifica al Gi(fa doveva avvenire - ai sensi dell'art. 139, 1^ ed ultimo comma. c.p.c. ovvero degli artt. 140, 142 o 153 stesso codice - presso la sua residenza, dimora o domicilio.
Il motivo non è fondato.
Nella specie, la notificazione della citazione in rinnovazione è avvenuta nella sede del circolo MA - secondo quanto è stato evidenziato a proposito del primo motivo di ricorso - a mani di persona che all'ufficiale giudiziario ha dichiarato che avrebbe curato la consegna dell'atto al destinatario Giua stante la sua momentanea assenza, onde correttamente dalla suddetta dichiarazione della persona consegnataria il giudice di merito ha tratto la presunzione che la stessa fosse addetta alla ricezione degli atti diretti all'associazione in questione.
Questo giudice di legittimità, infatti, in tema di notificazione a persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., ha già in precedenza ritenuto (Cass. 29.5.1998 n. 5304; Cass. 13 dicembre 1999 n. 13935) che, ai fini della regolarità degli atti presso la sede legale ovvero presso quella effettiva dell'ente, è sufficiente che il consegnatario sia legato all'ente da un particolare rapporto, che, non dovendo essere necessariamente di stabile prestazione lavorativa, può risultare anche da incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza;
il che è da presumere qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti, anche secondo dichiarazione della persona consegnataria, che essa è addetta alla ricezione degli atti.
Incombe alla parte destinataria la prova della insussistenza di un qualsiasi rapporto, tra esso notificando ed il consegnatario dell'atto, che renda la avvenuta notificazione illegittima;
ma, nella specie, l'associazione ricorrente non risulta che abbia chiesto neppure di fornire la relativa dimostrazione.
Con il terzo mezzo di doglianza l'associazione ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione delle norme di cui agli artt. 171 e 307 stesso codice, in quanto il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la estinzione del processo di primo grado, non essendosi costituita nessuna delle parti nel termine stabilito.
Anche detta censura non ha pregio ed esattamente è stata rigettata già dal giudice di appello, cui era stata proposta come mezzo di gravame.
La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che l'atto di citazione, con il quale in primo grado gli attori convenivano in giudizio, per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni, sia l'associazione circolo MA che ER TO, risultava notificato al TO in data 23.1.1987 ed all'associazione in data 6.2.1987 e che la costituzione degli attori in giudizio era avvenuta in data 4.2.1987, oltre il decimo giorno (art. 165 c.p.c.) dalla citazione del TO e due giorni prima della citazione dell'associazione oggi ricorrente.
Ne consegue, secondo la corretta statuizione della sentenza impugnata, che non poteva realizzarsi la ipotesi estintiva prevista per la ragione essenziale che, a seguito della notificazione della originaria citazione, non vi era stata tardiva costituzione degli attori.
Nel caso di citazione di più persone, infatti, il 2^ comma dell'art. 165 c.p.c., nel disporre che "l'originale della citazione deve essere inserita nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione", non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una protrazione delle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone;
ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione.
Con l'ultimo motivo di impugnazione, deducendo il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva, il circolo MA assume che la corretta valutazione della prova avrebbe dovuto escludere la esistenza di un rapporto contrattuale per l'ormeggio delle imbarcazioni con essa associazione e fare ritenere, invece, che detto rapporto era intercorso tra gli attori ed altro diverso cantiere. È evidente che trattasi di censura in questa sede inammissibile, diretta com'è ad ottenere una valutazione degli elementi di prova acquisiti diversa da quella compiuta dal giudice di merito in motivazione logica e coerente, basata sulla prova documentale (ricevute di versamento di somme alla MA) e su quella testimoniale (dichiarazioni rese dal tese AN). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese non avendo svolto difesa le parti contro cui la impugnazione era rivolta.
P. T. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001