Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 1
È inammissibile l'appello incidentale proposto dal responsabile civile al fine di contestare la proponibilità della domanda di risarcimento del danno nei suoi confronti nel caso in cui l'imputato, limitandosi ad impugnare la pronuncia di colpevolezza, non abbia appellato anche i capi della sentenza riguardanti l'azione civile, posto che l'appello incidentale deve limitarsi ai capi e ai punti della decisione oggetto dell'appello principale e a quelli che hanno connessione essenziale con essi, mentre, invece, il rapporto processuale che si innesta a seguito dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale è indipendente ed autonomo rispetto a quello di natura pubblicistica, che si instaura tra accusa e difesa in ordine alla pretesa punitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2016, n. 20066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20066 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
20 0 6 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ROCCO MARCO BLAIOTTADott. Presidente N. 50412016 - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere -N. 48099/2015 Dott. SALVATORE DOVERE Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - - Consigliere -Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASA DI CURA VILLA GIOSE SRL SS GI N. IL 13/08/1949 avverso la sentenza n. 821/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 25/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Nardo Marilia che ha concluso per l'inammissibilità, il rigetts dei ricorsi VI IN che chiede la conferma dello sentenso eceps Udito, per la parte civile, l'Avv sita conclusioni e note spese Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal responsabile civile, confermava la pronuncia di condanna per omicidio colposo e le statuizioni civili della sentenza resa dal Tribunale di Crotone nei confronti di IA IO e della Curatela del fallimento Casa di Cura Villa Giose s.r.l. a seguito del decesso di HI MA, che dopo aver subito un intervento di resezione dello stomaco era deceduto a seguito di una perforazione del fondo gastrico, non diagnosticata dal chirurgo nonostante i dolori lamentati dal paziente nel decorso post-operatorio, che aveva comportato l'insorgenza di uno stato di shock grave con insufficienza multiorgano. L'IA veniva ritenuto responsabile anche del reato di falso, per non aver annotato sulla cartella clinica l'esecuzione dell'esame radiologico allo stomaco effettuato dal paziente il 12.6.2008 presso il centro radiologico AR nonché il relativo referto, in cui era stata riscontrata la detta perforazione a livello del fondo dello stomaco.
2. La Corte territoriale, respinta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata per la mancata escussione del consulente tecnico nominato dalla difesa, fondava il giudizio di colpevolezza dell'IA per il reato di omicidio colposo sulla documentazione medica e sulle consulenze medico-legali versate in atti, corroborate dalle dichiarazioni dei parenti della vittima, che avevano descritto le sofferenze atroci patite dal HI dopo l'intervento, i contatti con il medico che lo tranquillizzava circa la normalità del decorso post operatorio, e l'esito della radiografia dello studio AR che attestava una gravissima perforazione gastrica. Con riferimento invece alla imputazione di falso, ribadiva che il referto della radiografia del 12.6.2008 non era stato annotato nella cartella clinica, né ad essa era stato allegato, come sostenuto dalla difesa. Riteneva infine inammissibile perché tardivo l'appello della Curatela, responsabile civile. L'atto di gravame, benché intitolato "appello incidentale" conteneva in realtà un argomento del tutto svincolato dall'appello principale perché si faceva questione della proponibilità della domanda di risarcimento nei confronti della fallita Casa di Cura Villa Giose, di competenza esclusiva del tribunale fallimentare, questione peraltro preclusa per non essere stata tempestivamente proposta nel limite temporale dell'art.491 c.p.p.
3. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, prospettando varie doglianze tutte relative alla motivazione della sentenza. In particolare si censura la mancata escussione del consulente della difesa dott. Carlo Schipani ed il rigetto della richiesta di una perizia d'ufficio, l'omesso esame dei puntuali rilievi mossi nell'atto di appello alle affermazioni su cui i giudici di merito 1 avevano basato la pronuncia di responsabilità, quali l'attendibilità della radiografia eseguita presso lo studio AR, la testimonianza del medico del 118 intervenuto prima del decesso, che aveva parlato di un mero stato d'ansia del HI, la discrepanza tra la presenza di una perforazione e l'esito dell'esame autoptico secondo cui gli organi presentavano un aspetto uniforme della superficie. Infine, si deduce motivazione illogica in riferimento al rigetto del motivo di appello contenente richiesta di assoluzione dal reato di falso, perché dal verbale di sequestro della cartella clinica risultava allegato il referto radiografico, come del resto già rilevato dal Tribunale.
4. Ha proposto altresì ricorso la Curatela fallimentare per violazione di legge e vizio di motivazione. Sotto il primo profilo rileva l'esistenza di un legame di connessione essenziale logico-giuridico tra l'appello principale e quello incidentale, nella specie tra il giudizio di reità dell'imputato e la pretesa risarcitoria;
sotto il secondo profilo evidenzia che l'opposizione alla citazione in giudizio del responsabile civile fallito era stata correttamente formulata in sede di questioni preliminari alla prima udienza del processo di primo grado.
5. Le parti civili hanno depositato memoria ex art.611 c.p.p. volta alla declaratoria di inammissibilità ovvero al rigetto di entrambe le impugnazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dell'imputato è inammissibile.
2. Come primo motivo questi deduce la mancanza totale di motivazione in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che la Corte d'Appello avrebbe disatteso senza dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della inidonietà degli stessi ad eliminare contraddizioni dei dati già raccolti o ad inficiare la valenza di questi.
2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, c.p.p., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez.4, 5.12.2003, n.4981; Sez.4, 19.2.2004, n.18660; Sez.6, 13.1.2015, n.8936). 2 Nel caso di specie la Corte di Catanzaro ha respinto le richieste difensive condividendo le valutazioni del Tribunale circa la completezza delle acquisizioni istruttorie, costituite sia da fonti dichiarative, sia da documentazione medica e consulenze medico legali, integrate in dibattimento dall'approfondita esposizione degli esperti nominati dal P.M., dall'imputato e dalle parti civili: di qui la insussistenza del vizio denunciato in ricorso.
3. Si lamenta ancora vizio di motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per la morte del HI. Il Giudice territoriale, secondo il ricorrente, aveva dato eccessivo peso alle dichiarazioni dei familiari della persona offesa, senza dare conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni per le quali, in assenza di una perizia d'ufficio, aveva condiviso la tesi prospettata dai consulenti del P.M. e delle parti civili e non quella dei consulenti dell'imputato: non era stata compiuta quindi una rivalutazione effettiva della regiudicanda alla luce delle doglianze mosse nei motivi di appello, con conseguente radicale ed assoluto difetto di motivazione.
3.1. Anche tale ragione di ricorso è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale fornito adeguata e corretta risposta ai motivi di appello, non mancando di evidenziare preliminarmente che le osservazioni della difesa erano spesso sganciate dal dato documentale emerso in dibattimento, ed avevano proposto argomentazioni meramente congetturali, senza offrire una rilettura organica dei dati acquisiti conducente ad una ricostruzione dei fatti alternativa alla colpevolezza dell'imputato. Queste le argomentazioni della sentenza di appello. Le testimonianze e la documentazione in atti dimostravano in maniera assolutamente univoca che alle ripetute richieste di aiuto rivolte all'IA dai parenti del HI, iniziate già la sera del primo intervento chirurgico, erano seguite minimizzazioni e rassicurazioni del medico: il paziente ed i suoi congiunti, che nel medico avevano riposto totale fiducia, si erano così convinti che nonostante gli atroci dolori si trattasse di un normale decorso post operatorio. Solo a distanza di giorni e precisamente il 12 giugno venne effettuato un accertamento radiologico allo stomaco presso lo studio AR (dato che il macchinario della casa di cura non funzionava) che rilevò una perforazione gastrica: della gravissima situazione era stata immediatamente avvisata la Clinica, che trascurò completamente questo dato allarmante. Il 19 giugno il paziente venne dimesso. Perdurando la situazione di profondo malessere, con dolori lancinanti e febbre alta, il HI era stato nuovamente ricoverato presso la medesima struttura dal 30 giugno al 2 agosto senza alcun ulteriore controllo radiologico allo stomaco, nonostante la sintomatologia lamentata a distanza di oltre un mese dall'intervento. Il 13 settembre, nelle prime ore del mattino, il HI venne trasportato in ambulanza a Villa Giose: il dott. Carioti, medico del 118, attestò nella scheda che durante il tragitto il paziente aveva perso conoscenza, era dispnoico, la pressione arteriosa era bassissima 3 (70/40), i battiti cardiaci erano molto accelerati, fino a quando andò in arresto cardiaco che lo portò al decesso quella stessa mattina, nonostante le manovre rianimatorie. Di fronte a questi dati certi la Corte ha ritenuto correttamente prive di ogni valenza le rassicurazioni rivolte dal dott. Carioti alla moglie del HI circa lo stato non preoccupante del paziente, da interpretarsi come mero tentativo di conforto, e la circostanza che i sanitari non usarono la lettiga a dispetto della conclamata condizione terminale, piuttosto ulteriore indice di imperizia e di scarsa attenzione. La difesa aveva indicato tali elementi perché ritenuti incompatibili con la diagnosi di morte dovuta ad insufficienza multiorgano provocata da una grave forma di sepsi, come accertato dal consulente del P.M. dott. Barbaro. Trattasi di rilievi inconsistenti e soprattutto ininfluenti sull'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e tali sono stati considerati dalla Corte di Catanzaro. I giudici di appello hanno poi fornito analitiche risposte agli altri motivi di gravame, con cui si contestava, definendola "assurda", l'affermazione del Tribunale circa l'erronea scelta dell'intervento, sconsigliato dalla gastrite in atto, e la qualità della sua esecuzione. Hanno osservato che l'esistenza della gastrite cronica prima dell'intervento chirurgico non era una ipotesi ma era emersa documentalmente dalla gastroscopia effettuata il 20.5.2008 prima del ricovero, ed era stata riscontrata dal consulente del P.M. al momento dell'esame necroscopico. Una volta accertata la presenza della gastrite era dunque condivisibile la conclusione del dott. Barbaro secondo cui in presenza di tale infiammazione era sconsigliabile eseguire la resezione dello stomaco, per il pericolo di cedimento dei punti di sutura. La tesi dell'esito positivo dell'intervento sostenuta dalla difesa era poi fermamente smentita dallo stesso processo penale, in cui era stato accertato che l'esito mortale dell'intervento chirurgico era proprio da addebitare al cedimento dei punti di sutura, emergente già dalla radiografia del 12.6.2008 che aveva riscontrato la presenza di una perforazione che provocava la fuoriuscita di liquido e dunque la peritonite e la sepsi. Si trattava di un dato oggettivo e perciò la difesa dell'IA, fondata sull'affermazione della inesistenza di una perforazione gastrica, era totalmente disancorata rispetto alle emergenze documentali e anzi dalle stesse smentita. La difesa aveva poi, sempre sul punto, richiamato la testimonianza del dott. Barbaro che avrebbe affermato che dall'autopsia non era stato possibile accertare l'esistenza della perforazione: in realtà le dichiarazioni del consulente del P.M., come spiegato dalla Corte, erano di ben altro tenore, poiché il medico-legale aveva in realtà dichiarato che l'avanzato stato di decomposizione del cadavere al momento dell'autopsia, effettuata dopo alcuni mesi dalla morte, aveva impedito di riscontrare direttamente in quel momento la perforazione sullo stomaco, e ciò perché a seguito della colliquazione gli organi sono liquefatti ed i liquidi si omogeneizzano e si uniformano, lasciando scomparire ogni traccia presente allo stato solido. Il dott. Barbaro non aveva però affatto negato la presenza della perforazione, ma anzi l'aveva ricavata con certezza dalla più volte menzionata radiografia dello studio AR.
4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce motivazione illogica in riferimento al rigetto del motivo di appello contenente la richiesta di assoluzione dal reato di falso e travisamento della prova in quanto "sarebbe stato sufficiente leggere il verbale di sequestro della cartella clinica del 17.11.2008 per avvedersi che a pag.91 del fascicolo del pubblico ministero era allegato il referto del 12.6.2008" (così il ricorso dell'IA).
4.1. Anche in questo caso la Corte territoriale ha smentito l'argomento difensivo rilevando che, come più volte segnalato dal consulente del P.M., il referto della radiografia del tubo digerente eseguito presso il centro radiologico AR non era stato trovato allegato alla cartella clinica, sequestrata in data 17.11.2008, ma fu oggetto di un secondo sequestro operato il giorno successivo 18 novembre. Di qui la palese insussistenza del denunciato vizio della impugnata sentenza.
5. La manifesta infondatezza dei motivi porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente IA al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
6. La Curatela del fallimento Casa di Cura Villa Giose S.r.l. ha affidato il proprio ricorso a due distinti motivi: erronea applicazione di norme giuridiche e manifesta contraddittorietà del provvedimento rispetto agli altri atti del processo (art.606, comma 1, lett.b e lett.e c.p.p.).
7. Sotto primo profilo ci si duole della inammissibilità dell'appello incidentale pronunciata dalla Corte territoriale ex art.595 c.p.p., pronunciata sul rilievo che il capo relativo alla proponibilità della domanda risarcitoria non attenesse strettamente a quelli impugnati dal ricorrente principale. Esiste invece secondo la ricorrente un legame di - connessione essenziale logico-giuridico di immediata evidenza, poiché il punto della decisione sulla pretesa risarcitoria è logicamente e giuridicamente connesso a quello che statuisce sulla reità dell'imputato.
7.1. La censura è infondata. La Corte di Catanzaro ha ritenuto inammissibile perché tardivo l'appello del responsabile civile, escludendo che potesse qualificarsi come "appello incidentale": ha argomentato in proposito che per poter ritenere un appello come incidentale e perciò proponibile tardivamente, è necessario che i motivi in esso contenuti colpiscano gli stessi punti della decisione censurati dall'appello principale o comunque strettamente attinenti ad essi. Nella specie invece l'appello della Curatela poneva la questione della proponibilità 5 della domanda di risarcimento nei suoi confronti, essendo di competenza esclusiva del tribunale fallimentare con riguardo ai crediti vantati verso il fallito, questione che esulava da quelle proposte con l'appello principale e dunque poteva essere prospettata unicamente con autonoma impugnazione principale. Il ragionamento dei giudici di merito è corretto. Per una esaustiva analisi del motivo di ricorso è indispensabile soffermarsi sulle nozioni di "capo" e "punto" della sentenza. Le Sezioni Unite hanno chiarito che nel sistema delle impugnazioni, la nozione di "capo della sentenza” è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione;
tanto che per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Il concetto di "punto della decisione" ha invece una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente però che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art.597, comma 1, c.p.p. coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato;
in primo luogo l'accertamento della responsabilità e la determinazione della pena, che rappresentano, in tal senso, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza e nel caso di condanna l'accertamento delle - circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili d'ufficio. Alla stregua della distinzione tra capi e punti della sentenza deve ritenersi, per altro aspetto, che la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere della irrevocabilità soltanto quando siano divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli (Sez.Un., 19.1.2000, n.1, Tuzzolino). Questa dicotomia "capi-punti" della sentenza è ormai canonizzata in un precetto fondamentale del regime delle impugnazioni, quello dell'art.581, comma 1, lett. a) c.p.p. secondo cui nell'atto di impugnazione sono enunciati i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione medesima, così annidando l'atto di gravame entro lo 6 stretto ambito del devolutum, a pena di inammissibilità comminata dall'art.591 c.p.p. Lo scopo dichiarato della enunciazione dei capi o punti della decisione ai quali si riferisce il provvedimento impugnato, nonché delle richieste e dei motivi, è allora quello di delimitare l'oggetto della impugnazione in modo tale che è lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell'oggetto del gravame. La giurisprudenza prevalente di questa Corte Suprema è orientata nel senso che l'appello incidentale, per quanto sul punto taccia l'art.595 c.p.p. che lo disciplina, deve limitarsi ai capi e ai punti su cui si incentra l'appello principale. Lo scopo dell'appello incidentale è stato così individuato in una funzione antagonista rispetto all'appello principale, e la sua ratio nell'esigenza di realizzare un sostanziale contraddittorio delle parti sul thema decidendum devoluto al giudice della impugnazione. Con la conseguenza che solo sui capi ed i punti della sentenza attaccati dall'appello principale deve realizzarsi un completo confronto paritario tra le parti processuali. In relazione alla tradizionale regola "tantum devolutum quantum appellatur" il giudizio di appello, come ogni altro giudizio di impugnazione, trae dunque origine dall'impulso e dalla disponibilità di parte, connessi alle questioni che si intendono devolvere al giudice superiore. Tale regola, consistente nella preclusione processuale di cui all'art.597 comma 1 c.p.p. per i punti della sentenza non impugnati, definisce l'area attaccata dalla impugnazione e il perimetro del potere di cognizione del giudice di appello: "la norma contiene le linee portanti dei poteri cognitivi e decisori del giudice di secondo grado (Sez. Un, 27.9.2005, William Morales). Secondo quanto prescrive l'art.597 comma 1 c.p.p., la cognizione del giudice d'appello è limitata ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti. Pertanto il giudizio di appello si incentra sugli specifici punti della decisione di primo grado indicati nei motivi di doglianza e su quelli con essi strettamente connessi oda essi dipendenti ovvero legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico giuridico, con conseguente impossibilità di una nuova indagine su punti diversi da quelli che le parti ritengano di dover sottoporre a nuova valutazione (Sez.Un., 17.10.2006, n.10251). La Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso (tardivo) in quanto l'imputato in via principale aveva posto in discussione la pronuncia di colpevolezza, ritenendola non supportata da adeguati riscontri istruttori: consentire l'estensione dell'appello incidentale anche a capi non oggetto di gravame, assegnando loro un ambito devolutivo indipendente e più ampio di quello dell'appello principale, avrebbe vanificato i termini per proporre impugnazione, tassativamente fissati a pena di decadenza, operando come una restituzione in termini non consentita. Questo Collegio ritiene che tra i rapporti processuali dotati di autonomia e suscettibili di autonoma decisione, accanto a quelli corrispondenti alle singole imputazioni, rientri anche quello che si innesta nel processo penale a seguito dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni. Si tratta di un rapporto che conserva una propria e caratteristica struttura ed indipendenza rispetto a 7 quello, di natura pubblicistica, che si instaura tra accusa e difesa come espressione della potestà punitiva. L'esercizio dell'azione civile è, nel processo penale, solo eventuale ed è legato alla iniziativa del soggetto danneggiato dal reato, che può far valere le sue pretese tanto nel processo penale come in un diverso e separato processo civile, eventualmente trasferendovi l'azione già esercitata davanti al giudice penale. Ma la collocazione della pronuncia sull'azione civile tra i capi della sentenza si ricava da abbondanti ed inequivocabili elementi, sia testuali che sistematici come quelli contenuti nell'art.574, - comma 1, nell'art.576, comma 1, 578, 538, 539, 540 e 541, 622 c.p.p. norme dalle quali si evince senza ombra di dubbio che le decisioni sull'azione civile nella sentenza penale costituiscono capi autonomi della stessa e, come tali, suscettibili di passaggio in giudicato ove non siano oggetto di specifica impugnazione e non siano, ovviamente, travolti da una pronuncia assolutoria. Ne deriva che la condanna del responsabile civile emessa in primo grado poteva, nel caso in esame, essere travolta solo dall'assoluzione dell'IA, ma ciò sarebbe avvenuto per effetto dell'automatismo normativo dell'art.538 c.p.p. che esclude la possibilità di pronunciare la condanna dell'imputato, e solidalmente del responsabile civile, al risarcimento del danno nel caso di proscioglimento dell'imputato. La Curatela ricorrente non poteva quindi pretendere che il suo appello avente ad oggetto l'eccezione di improponibilità della domanda nei suoi confronti per essere intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento fosse esaminato, in virtù dell'effetto estensivo, - anche oltre i limiti dell'impugnazione proposta dall'imputato, che era tenuto a gravare i capi della sentenza riguardanti l'azione civile onde evitare che, in caso di conferma dell'affermazione di responsabilità, tali capi restassero, come è avvenuto, coperti dal giudicato (così Sez.4, sent.n.12489/2000, Rv 219234; sugli stessi principi cfr. anche Sez.6, 13.1.2015, n.1187; Sez.4, 7.12.2006, n.40275; Sez. Un.9.3.2007, n.10251).
8. Il secondo motivo attiene al rigetto della eccezione di improponibilità della domanda di parte civile, che secondo la Corte territoriale sarebbe stata formulata dalla Curatela solo in sede di impugnazione e non nel termine indicato dall'art.491 c.p.p. davanti al giudice di prime cure.
8.1. Anche tale doglianza va respinta poiché la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, correttamente contenuta nella impugnata sentenza, impediva l'esame di merito di tutte le questioni prospettate nell'atto di appello.
9. Ne deriva il rigetto del ricorso della Curatela fallimentare e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10. Entrambi i ricorrenti vanno infine condannati in solido alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo. 0 0
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato IA IO e lo condanna al pagamento delle spese processuali, nonché di mille euro alla cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del responsabile civile Curatela del fallimento della Casa di cura Villa Giose e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili difese dall'Avv. IN Vrenna, che liquida in 4.500,00 euro, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2016 feldsIl Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Carla Menichetti CASE تک مسلما Z I O N E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG, 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr sya Gabriela Lamelza 6