Sentenza 14 gennaio 2008
Massime • 1
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nell'ambito del giudizio direttissimo, ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare il procedimento deve considerarsi regredito alla fase del giudizio di primo grado e non a quella delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2008, n. 10681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10681 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/01/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 00020
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 030051/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT GU N. IL 30/09/1956;
avverso ORDINANZA del 12/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni, del P.G. Dr. CIANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
NA UI è stato arrestato in flagranza e raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 22/8/06 dal GIP del Tribunale di Napoli perché ritenuto gravemente indiziato di violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2 reato per cui è stato tratto a giudizio direttissimo in cui ha avanzato istanza di patteggiamento.
La sentenza di applicazione di pena su richiesta emessa il 28/8/06 nei suoi confronti dal locale Tribunale monocratico è stata annullata da questa Corte, perché non si era tenuto conto dell'aumento per la recidiva, con sentenza in data 6/2/07 che ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale medesimo il quale poi, il 13/6/07, ha pronunciato nuova sentenza di applicazione di pena su richiesta.
Nelle more del nuovo giudizio il Tribunale, quale giudice procedente, con ordinanza in data 29/3/07 ha respinto l'istanza di scarcerazione per scadenza del termine massimo previsto per la fase delle indagini preliminari dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 1) - raddoppiato ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 2, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 7-22/7/05 n. 29, e art. 304 c.p.p., comma 6 - che era stata presentata nell'interesse dell'NA sull'assunto che era nella suddetta fase che il procedimento doveva intendersi regredito dopo l'annullamento della prima sentenza di applicazione di pena su richiesta. Ha ritenuto invece il Tribunale che il processo fosse regredito nella fase del giudizio e ha rilevato che il termine relativo a tale fase previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 1, raddoppiato ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 2 e art. 304 c.p.p., comma 6, non era ancora scaduto, anche calcolando il periodo di custodia cautelare sofferto dall'NA nella stessa fase anteriormente alla sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte, quando è stata pronunciata la nuova sentenza che l'ha conclusa. L'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. nell'interesse del prevenuto contro questa decisione è stato rigettato dal Tribunale della libertà di Napoli con ordinanza in data 12/7/07. Contro questa pronuncia i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione con il quale insistono nella tesi secondo cui il procedimento doveva intendersi regredito nella fase delle indagini preliminari in quanto in caso di scelta del rito ex art. 444 c.p.p., tale fase, secondo quanto previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), va dall'inizio della custodia sino a che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione di pena su richiesta. La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Correttamente invero il Tribunale ha ritenuto che il procedimento non fosse regredito nella fase delle indagini preliminari, bensì in quella del giudizio di primo grado.
La sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti viene infatti dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) individuata, ai fini della determinazione dei termini massimi di fase della custodia cautelare, come momento conclusivo della fase delle indagini preliminari solo con riferimento all'ipotesi che tale sentenza intervenga quando ancora non si è aperta, con il provvedimento che la dispone, la fase del giudizio.
Nel caso di specie invece, quando è stata avanzata l'istanza di patteggiamento, si era già verificato il passaggio alla fase del giudizio con la presentazione da parte del P.M. dell'NA all'udienza davanti al giudice del dibattimento ai sensi dell'art.558 c.p.p., che è il momento in cui si instaura il processo direttissimo nei confronti dell'imputato detenuto (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione, 9/4/91, P.M. in proc. Ferraiuolo, rv. 187.498).
E l'atto che ha determinato il passaggio di fase non è venuto meno con la sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte che, per l'ulteriore corso, ha disposto la trasmissione degli atti non al P.M. ma al Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008