CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24282 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2021 della Corte di Appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dal difensore dalle parti civili in data 30 gennaio 2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo,; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI NO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Stefano Belli, difensore delle parti civili SA AN in proprio e nella qualità di rappresentante della New CE Camper s.r.I., e RT RO, che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso ed ha depositato comparsa conclusionale e nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1. IG VI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 giugno 2021 con la quale la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, in data 14 luglio 2016, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt. 367, 490 e 648-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24282 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 10/02/2023 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione/erronea applicazione degli artt. 648-bis cod. pen. e 8, 12 e 16 cod. proc. pen. Entrambi i giudici di merito, rigettando le eccezioni di incompetenza avanzate dal ricorrente, avrebbero erroneamente affermato che «il luogo di consumazione del reato di cui al capo D fosse incleterminabile» con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo di commissione del reato di calunnia (Tribunale di Prato). Secondo il ricorrente la competenza territoriale sarebbe, invece, del Tribunale di Firenze in quanto parte della condotta di riciclaggio sarebbe stata realizzata nel comune di Signa (in particolare, la denuncia di smarrimento delle targhe apposte sul veicolo di provenienza furtiva è stata effettuata presso la Stazione dei Carabinieri di Signa ed il camper oggetto delle condotte rubricate è stato rinvenuto in tale cittadina). 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 157 e 640 cod. pen. Il reato di FF, a giudizio del ricorrente si sarebbe prescritto in data anteriore al momento della pronuncia della sentenza di appello;
la condotta descritta nel capo A) si sarebbe, infatti, consumata con l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto che si sarebbe realizzato al momento in cui il VI ha ottenuto la proprietà del camper di provenienza delittuosa (e quindi in data 14 novembre 2013 come desumibile dalla visura del PRA prodotta dalla difesa in sede di appello). 4. In data 30 gennaio 2023 il difensore delle parti civili ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 1. Con il primo motivo di ricorso viene riproposta la questione di competenza territoriale già affrontata e rigettata dal primo giudice e dalla Corte di appello. La doglianza non tiene conto della preclusione prevista dall'art. 438, comma 6 -bis cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speclitezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo (vedi sul punto sentenze Corte Costituzionale n. 349 del 2000, n. 130 del 1995, n. 521 del 1991). 2 La richiesta di rito abbreviato ricomprende, infatti, un'implicita rinuncia alla proposizione di eccezioni in tema di competenza, nella consapevole accettazione di una procedura che non contempla tale proponibilità (Sez. 6, n. 45868 del 03/11/2011, Cirfera, Rv. 250989 - 01; Sez. 2, n. 1596 del 03/10/2019, Angrisani, Rv. 277790 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione ineccepibile in punto di logica e conforme alle risultanze istruttorie, ha affermato che -in presenza di una ipotesi di FF contrattuale- il momento consumativo della condotta FFldina si dilata fino alla fase esecutiva del contratto, momento in cui si compie l'ultimo atto dannoso «dando così rilevanza a tutte le condotte fraudolente che lo precedono e allo stesso avvinte da nesso di derivazione causale» (vedi pag. 12 della sentenza impugnata). I giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui il mancato rispetto delle modalità di esecuzione di un contratto, accompagnato dalla realizzazione di artifici e raggiri, integra gli elementi costitutivi del reato di FF (vedi Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01; Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, Cantone, Rv. 280563-02; Sez. 7, Ordinanza n. 38464 del 14/06/2022, Artusi, non massimata). Nel caso di specie, pertanto, le condotte poste in essere dal VI, nel periodo successivo all'accordo negoziale raggiunto con le persone offese, costituiscono ulteriori artifici e raggiri che hanno tratto in inganno le vittime inducendole a concedere all'imputato ulteriori dilazioni di pagamento del prezzo fino al giugno del 2014 (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). I giudici di merito hanno, pertanto, correttamente evidenziato che l'ingiusto profitto della contestata FF non si è realizzato al momento del passaggio di proprietà del veicolo ma in quello del mancato pagamento dai parte del VI del prezzo pattuito che è stato correttamente individuato nel momento in cui l'assegno consegnato dal ricorrente non è stato incassato per mancanza di fondi e, quindi, nel giugno del 2014 (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado e pag. 13 della sentenza impugnata). In considerazione della data di commissione (24/06/2014), il termine massimo di prescrizione del reato di FF si è perfezionato in data 24/12/2021 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 22 giugno 2021. La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e 3 della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile SA GIANNOZZI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società New CE Camper s.r.l. e dalla parte civile RT RO che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili SA AN in proprio e nella qualità di rappresentante della New CE Camper s.r.I., e RT RO, che liquida complessivamente in euro 4054,60, oltre accessori di legge. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il c9n dee,en,sore
lette le conclusioni dell'Avv. Stefano Belli, difensore delle parti civili SA AN in proprio e nella qualità di rappresentante della New CE Camper s.r.I., e RT RO, che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso ed ha depositato comparsa conclusionale e nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1. IG VI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 giugno 2021 con la quale la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, in data 14 luglio 2016, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt. 367, 490 e 648-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24282 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 10/02/2023 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione/erronea applicazione degli artt. 648-bis cod. pen. e 8, 12 e 16 cod. proc. pen. Entrambi i giudici di merito, rigettando le eccezioni di incompetenza avanzate dal ricorrente, avrebbero erroneamente affermato che «il luogo di consumazione del reato di cui al capo D fosse incleterminabile» con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo di commissione del reato di calunnia (Tribunale di Prato). Secondo il ricorrente la competenza territoriale sarebbe, invece, del Tribunale di Firenze in quanto parte della condotta di riciclaggio sarebbe stata realizzata nel comune di Signa (in particolare, la denuncia di smarrimento delle targhe apposte sul veicolo di provenienza furtiva è stata effettuata presso la Stazione dei Carabinieri di Signa ed il camper oggetto delle condotte rubricate è stato rinvenuto in tale cittadina). 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 157 e 640 cod. pen. Il reato di FF, a giudizio del ricorrente si sarebbe prescritto in data anteriore al momento della pronuncia della sentenza di appello;
la condotta descritta nel capo A) si sarebbe, infatti, consumata con l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto che si sarebbe realizzato al momento in cui il VI ha ottenuto la proprietà del camper di provenienza delittuosa (e quindi in data 14 novembre 2013 come desumibile dalla visura del PRA prodotta dalla difesa in sede di appello). 4. In data 30 gennaio 2023 il difensore delle parti civili ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 1. Con il primo motivo di ricorso viene riproposta la questione di competenza territoriale già affrontata e rigettata dal primo giudice e dalla Corte di appello. La doglianza non tiene conto della preclusione prevista dall'art. 438, comma 6 -bis cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speclitezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo (vedi sul punto sentenze Corte Costituzionale n. 349 del 2000, n. 130 del 1995, n. 521 del 1991). 2 La richiesta di rito abbreviato ricomprende, infatti, un'implicita rinuncia alla proposizione di eccezioni in tema di competenza, nella consapevole accettazione di una procedura che non contempla tale proponibilità (Sez. 6, n. 45868 del 03/11/2011, Cirfera, Rv. 250989 - 01; Sez. 2, n. 1596 del 03/10/2019, Angrisani, Rv. 277790 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione ineccepibile in punto di logica e conforme alle risultanze istruttorie, ha affermato che -in presenza di una ipotesi di FF contrattuale- il momento consumativo della condotta FFldina si dilata fino alla fase esecutiva del contratto, momento in cui si compie l'ultimo atto dannoso «dando così rilevanza a tutte le condotte fraudolente che lo precedono e allo stesso avvinte da nesso di derivazione causale» (vedi pag. 12 della sentenza impugnata). I giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui il mancato rispetto delle modalità di esecuzione di un contratto, accompagnato dalla realizzazione di artifici e raggiri, integra gli elementi costitutivi del reato di FF (vedi Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01; Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, Cantone, Rv. 280563-02; Sez. 7, Ordinanza n. 38464 del 14/06/2022, Artusi, non massimata). Nel caso di specie, pertanto, le condotte poste in essere dal VI, nel periodo successivo all'accordo negoziale raggiunto con le persone offese, costituiscono ulteriori artifici e raggiri che hanno tratto in inganno le vittime inducendole a concedere all'imputato ulteriori dilazioni di pagamento del prezzo fino al giugno del 2014 (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). I giudici di merito hanno, pertanto, correttamente evidenziato che l'ingiusto profitto della contestata FF non si è realizzato al momento del passaggio di proprietà del veicolo ma in quello del mancato pagamento dai parte del VI del prezzo pattuito che è stato correttamente individuato nel momento in cui l'assegno consegnato dal ricorrente non è stato incassato per mancanza di fondi e, quindi, nel giugno del 2014 (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado e pag. 13 della sentenza impugnata). In considerazione della data di commissione (24/06/2014), il termine massimo di prescrizione del reato di FF si è perfezionato in data 24/12/2021 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 22 giugno 2021. La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e 3 della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile SA GIANNOZZI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società New CE Camper s.r.l. e dalla parte civile RT RO che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili SA AN in proprio e nella qualità di rappresentante della New CE Camper s.r.I., e RT RO, che liquida complessivamente in euro 4054,60, oltre accessori di legge. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il c9n dee,en,sore