Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA 053 7 8 / 02 IN NOME DEL POPOLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 11159/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.16274 CELLERINO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PD ' in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO tempore, 31. rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO 2002 TONELLI CONTI, giusta delega in atti;
282 -1- - controricorrente nonchè
contro
UNIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI & AGRUMARI;
- intimato avverso la sentenza n. 9595/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/05/99 R.G. N. 32788/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Saverio udienza del 21/01/02 dal TOFFOLI;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma, l'Unione Italiana Produttori Ortofrutticoli e Agrumari UIAPOA, esponeva che, dopo aver sempre versato i contributi per i lavoratori dipendenti all'INPS, da cui era stato inquadrato nella categoria agricoltura con provvedimento del 9.10.1987 e decorrenza dal 14.11.1986, essa, in seguito alla promozione di alcuni suoi dipendenti alla qualifica dirigenziale, li aveva iscritti all'PD, versando poi allo stesso Istituto i relativi contributi cal settembre 1991 al settembre 1993; che, a seguito di contestazione da parte dell'Inps, ritenendo la medesima fondata, aveva chiesto all'Inpdai la revoca dell'iscrizione e la restituzione dei contributi;
che l'Inpdai aveva rigettato l'istanza. Chiedeva quindi in via principale l'accertamento che l'iscrizione dei suoi dirigenti doveva essere effettuata presso l'Inps e la condanna dell'Inpdai alla restituzione dei contributi versatigli, e, in via subordinata, in caso di rigetto della domanda principale, la condanna dell'Inps alla restituzione dei contributi versati al medesimo istituto. Il Pretore accoglieva la domanda principale. A seguito di appello dell'Inpdai, il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza impugnata, riteneva che i dirigenti dell'Uiapoa dovessero essere iscritti all'Inpdai e quindi rigettava la domanda principale, accogliendo la domanda subordinata di restituzione dei contributi versati all'Inps. Il giudice d'appello, rilevato che i criteri di classificazione di cui all'art. 49 1. 9 marzo 1989 n. 88 non sono applicabili con riguardo ad attività iniziate prima dell'entrata in vigore della legge medesima, operando invece l'ultrattività degli inquadramenti derivanti dalla normativa previgente, riteneva che l'attività svolta dall'Unione era qualificabile come attività di un'azienda industriale", ai fini 3 dell'iscrizione dei suoi dirigenti all'Inpdai, in base ai criteri richiamati dall'art. 4 della 1. 15 marzo 1973 n. 14. Osservava, in particolare, che, a norma dell'art. 2195, primo comma, n. 1, C.C., costituisce attività industriale, ove svolta con le caratteristiche dell'organizzazione, dell'economicità e della professionalità, non solo quella avente ad oggetto la produzione di beni, intesi come cose materiali, ma anche quella diretta alla produzione di servizi. A tale stregua doveva ritenersi industriale l'attività dell'Unione, svolgente, in favore delle associazioni che ne fanno parte, le attività di: assistenza e rappresentanza in occasione dei controlli disposti dal Ministero dell'Agricoltura; rappresentanza in sede di stipula di accordi interprofessionali, relativi ai prodotti ortofrutticoli;
consulenza giuridica, amministrativa, legale e fiscale;
assistenza nelle pratiche di liquidazione dei contributi dovuti agli associati. Ricorre per cassazione l'Inps sulla base di un unico motivo. L'Inpdai resiste con controricorso. L'UIAPOA non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inps deduce violazione della legge 20 ottobre 1978 n. 674, del regolamento CEE n. 1360 del 1978, nonché dell'art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88, in relazione all'art. 2195 c.c., oltre a difetto di motivazione su un punto decisivo. Lamenta che il giudice di appello, senza avere svolto una ulteriore e approfondita istruttoria, abbia dato per scontato e pacifico ciò che invece era stato smentito dal giudice di primo grado, il quale aveva accertato che l'UIAPOA aveva sempre svolto attività non industriale e, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 4 752/86, si era vista riconoscere lo status di associazione esercente attività agricola. Sostiene che le associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite per migliorare le condizioni di esercizio dell'attività di vendita sul mercato dei prodotti degli associati, ai sensi della legge n. 674/1978, applicativa del citato regolamento comunitario, sono caratterizzate da evidenti scopi commerciali e che deve presumersi che l'attività dell'Unione partecipi della stessa natura delle associazioni, salvo, a tutto concedere, la sua inquadrabilità nel settore agricoltura. Il ricorso è infondato. La censura dell'Inps in merito all'accertamento compiuto dal giudice di appello circa l'attività svolta dalla Unione italiana produttori ortofrutticoli è inidonea e inammissibile, in quanto formulata mediante richiamo di affermazioni del giudice di primo grado, invece che per mezzo della considerazione e di una adeguata critica dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui era pacifico in causa lo svolgimento da parte dell'Unione delle specifiche attività elencate nella sentenza stessa. D'altra parte il ricorrente fa riferimento non tanto a un diverso accertamento di circostanze fattuali da parte del giudice di primo grado, quanto, in realtà, a un mero giudizio qualificatorio. E' opportuno anche rilevare che l'accertamento in punto di fatto compiuto dal giudice d'appello risulta del tutto coerente con la disciplina di legge, poiché l'art. 7 della legge 20 ottobre 1978 n. 674 (avente lo scopo di integrare il regolamento comunitario del Consiglio n. 1360/78 del 19 giugno 1978, abrogato nel 1997), nel testo introdotto dall'art. 8 legge 8 novembre 1986 n. 752, afferma testualmente che “spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti". 5 Né l'Inps adduce alcun concreto e rilevante argomento al fine di contestare la correttezza della qualificazione operata dal giudice di merito nel senso del carattere industriale dell'attività in questione, a norma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, nel testo integrato dall'art. 4 legge 15 marzo 1973. Infatti, secondo questa disposizione, per aziende industriali si intendono le imprese o gli enti, privati o pubblici, esercenti le attività di cui ai nn. 1) e 3) dell'art. 2195 c.c. o attività ausiliarie delle predette. D'altra parte, costituisce una ferma acquisizione della ingente giurisprudenza di questa Corte in materia di inquadramento o qualificazione dei datori di lavoro ai fini contributivi (formatasi con riferimento alle fattispecie su cui non incide la nuova disciplina di cui all'art. 49 1. 9 marzo 1989 n. 88, la quale, a partire dal 1 gennaio 1997, è diventata operante anche con riferimento agli inquadramenti precedentemente in atto, per effetto della conclusione del regime transitorio disposta dall'art. 2, comma 215, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, sia pure con eventuali deroghe quanto al personale dirigente già iscritto all'Inpdai) che ha natura industriale, ai sensi dell'art. 2195 n. 1 c.c., anche l'attività di produzione di servizi (cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1989 n. 1159; Cass. 16 giugno 1990 n. 6069; Cass. 24 giugno 1991 n. 7092, Cass. 28 maggio 1993 n. 5974). D'altra parte, se, ai fini dell'iscrizione dei dirigenti all'Inpdai, può assumere rilievo, per la qualificazione industriale di un'attività, il carattere ausiliario della medesima rispetto a quella di altre imprese industriali, non è invece desumibile dall'art. 2195 c.c., e in particolare dal suo n. 5, un principio di carattere generale per cui le imprese svolgenti attività ausiliarie siano collocabili nello stesso ramo di attività delle imprese "ausiliate", perché il citato n. 5 "non ha la funzione di aggiungere un'ulteriore categoria a quelle 6 elencate nei numeri precedenti, ma sta solo a precisare che il fatto di svolgere un'attività ausiliaria di un'altra impresa non impedisce, a chi svolge l'attività ausiliaria, di assumere egli stesso la qualità di imprenditore, con il conseguente assoggettamento all'iscrizione nel registro delle imprese (Cass. 15 dicembre 1995 n. 12866; cfr. anche Cass., Sez. un., 7 dicembre 1990 n. 11745, sull'inquadramento nell'Inpdai dei dirigenti dei consorzi agrari, e Cass., Sez. un., 10 gennaio 1992, n. 197). Al fine di sostenere il carattere commerciale dell'attività svolta dall'Unione è, poi, palesemente inconferente il richiamo di Cass., Sez. I, 11 gennaio 1997 n. 8963, la quale, con riferimento alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ha qualificato le medesime come organizzazioni aventi ad oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, facendo riferimento alla nozione generica di attività e impresa commerciale, riferibile - secondo una diffusa terminologia di cui dà atto - a tutte le lo stesso codice civile (cfr. art. 2195, secondo comma, e 2221 c.c.) imprese prese in considerazione dall'art. 2195 c.c. Non rileva, infine, la previsione del citato art. 7 1. n. 674/1978, prevedente la denuncia delle associazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni alle camere di commercio "come esercenti attività agricola", non potendosi ritenere che tale specifica disposizione abbia rilievo ai fini della qualificazione sotto ogni profilo dell'attività svolta da dette organizzazioni, e tanto meno che sia idonea a derogare alle specifiche norme di disciplina della classificazione delle imprese ai fini dell'inquadramento previdenziale dei loro dirigenti. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra gli istituti previdenziali costituiti, mentre non deve provvedersi in materia di spese nei confronti della 7 Unione Italiana Produttori Ortofrutticoli e Agrumari, non costituitasi e non soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti costituite. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Save Thal. Mihin. Muhun. надеваarsella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 15 APR. 2002 IL CANCELLIERE Cussia fecielleмога 0 0 8