CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18168 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso l'ordinanza del 10/12/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 5575/2025 SIUS depositata in data 22 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione della pena di anni quattro di reclusione presso la Casa circondariale di Palermo (fine pena 19 giugno 2029) inflittagli con sentenza del GUP di Palermo del 12 giugno 2025 (irrevocabile il 3 luglio 2025) per il delitto di detenzione illecita di stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità (circa 28 kg.). Il Tribunale, pur ritenendo in astratto ammissibile la domanda in ragione dei parametri Penale Sent. Sez. 1 Num. 18168 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 13/05/2026 edittali modulati per la tipologia di reato in espiazione, rientrante nel catalogo di cui all’art.
4- bis ord. pen. (pena infraquadriennale) e della certificazione SerD attestante la dipendenza da sostanza, per la cui risoluzione è stato ritenuto idoneo un programma ambulatoriale – ha ritenuto la domanda di affidamento in prova terapeutico non meritevole di accoglimento sulla base dei seguenti rilievi: - il ricorrente “ha mostrato un normale adattamento alla vita detentiva, senza evidenziare peculiare indici di significativa maturazione personale, al di là della regolare condotta inframuraria e della generica riconduzione della devianza al disturbo di tossicodipendenza per il quale mostra una altrettanto generica consapevolezza”; - “il detenuto, sul conto del quale non è dato sapere se sia seguito dal SerD interno all’istituto, intende intraprendere un programma di disintossicazione ambulatoriale, genericamente articolato mediante due accessi settimanali, senza che sia stata prospettata una concreta opportunità lavorativo-risocializzante, da affiancare a detto percorso di disintossicazione”. In considerazione di quanto sopra, il Tribunale, “avuto particolare riguardo alla particolare natura del reato e alle modalità concrete dell’azione delittuosa, implicante una sicura organizzazione di mezzi e risorse e riferimenti certi per lo smistamento dell’ingente quantitativo di sostanza, “ciò che lascia fondatamente dubitare che la spinta delittuosa sia riconducibile ad una necessità di reperire denaro per far fronte ad un impellente bisogno di sostanza”, ha ritenuto allo stato inidoneo il richiesto beneficio a garantire le finalità di recupero ad esso peculiari, nonché le esigenze di prevenzione speciale, “tenuto conto dell’assoluta genericità del percorso riabilitativo oggi predisposto, che non sarebbe neppure ‘supportato’ da un impegno di carattere lavorativo-risocializzante”. 2. Avverso il provvedimento in epigrafe propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, il condannato affidato ad un unico promiscuo motivo in cui deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Con riferimento alla rilevata gravità del reato posta in primo luogo a base dell’impugnato rigetto, si denuncia come il Tribunale non abbia compiuto alcuno sforzo motivazionale per spiegare in che modo la gravità del reato e i precedenti penali incidano negativamente sulla richiesta terapeutica che, come diritto alla salute, deve avere una corsia preferenziale rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, posto che il beneficio richiesto, a differenza dell’affidamento in prova ordinario, ha come obiettivo la riabilitazione del condannato, tanto che la giurisprudenza di legittimità afferma che il suo rigetto non può basarsi apoditticamente sui precedenti penali e sulla gravità del reato commesso;
d’altra parte i precedenti penali – nella specie – sono “risibili” e non denotano affatto una propensione alla criminalità del condannato. Si deduce che l’equipe area penale dell’Uos SerD area 3, referente della Casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo, ha accertato che il ricorrente è dipendente da 2 sostanze stupefacenti, diagnosi eseguita secondo i criteri previsti dall’art. 1 d.l. n. 186 del 1990, e che è affetto da epatite cronica e da altre patologie derivanti da una pregressa tossicodipendenza endovena da eroina;
per tali ragioni egli sta seguendo un complesso e articolato programma terapeutico presso l’UOS Serd ambulatorio di Palermo per il suo recupero, che è stato interrotto con l’arresto per il procedimento in parola (cfr. allegati all’istanza). Si richiama la circostanza che il GIP di Palermo a seguito di questo articolato programma terapeutico ha scarcerato il ricorrente concedendo gli arresti domiciliari proprio per consentirgli di proseguire il programma terapeutico interrotto con la sopravvenuta detenzione in carcere. Si rileva che il ricorrente, come da documentazione medica all’istanza, è soggetto a continui ricoveri e deve recarsi continuamente presso i presidi ospedalieri per fare accertamenti inerenti le problematiche di salute. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si deduce che il programma è ben congegnato ed inattuabile all’interno del sistema carcerario: la motivazione opposta dal Tribunale che rimanda alla mancata prospettazione lavorativa da affiancare al programma di recupero terapeutico è discriminatoria e in contrasto con l’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, con requisitoria scritta del 18 aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e meramente contestative, risolvendosi in una critica lessicale e rivalutativa al provvedimento impugnato senza aggredirne specificamente la ratio decidendi. 1. Giova premettere che l’affidamento in prova in casi particolari (cd. terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) che abbia in corso un programma di recupero, di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u. stup.), secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, «pur inserendosi come species del genus dell’affidamento in prova già previsto dall’ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta […] differenziata dell’ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti» (Corte cost. sent. n. 377 del 1997, che richiama anche la pregressa ord. n. 367 del 1995). Invero, come da ultimo ribadito da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 9757 del 20/01/2026, [...], non mass. in motiv. § 2), mentre l’affidamento ordinario appare mirato alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (art. 47 ord. pen.), l’affidamento in prova in casi speciali per ragioni terapeutiche (giustappunto cd. “terapeutico”) si fonda su autonomi requisiti che rivestono una duplice natura: a) uno è di carattere soggettivo, essendo rappresentato dall’accertato «stato di 3 tossicodipendenza» (o di alcooldipendenza) del condannato ovvero di uso abituale di sostanze stupefacenti (o alcoliche), nozioni sinonimiche espressive di un medesimo “status patologico” (Sez. 3, n. 24990 del 13/02/2018, [...], Rv. 273023-01) da inquadrarsi nella più generale categoria dei “disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze”, all’interno della quale esse vanno poi distinte per grado (Sez. 1, n. 14008 del 13/01/2016, [...], Rv. 266619-01), sicché non ricorre tale condizione in caso di assunzione saltuaria che non dia luogo ad un consumo abituale o almeno continuativo (così Sez. 1, n. 317 del 5/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274411-01; conf. Sez. 1, n. 3805 del 29/11/2023, dep. 2024, [...], in motiv. § 2.6 che pure esclude, ai fini della concessione della misura, colui che assuma lo stupefacente secondo cadenze non atte a consolidare la relativa condizione di concreta dipendenza;
nel senso che non sussiste equipollenza tra l’uso abituale o continuativo di sostanze stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza propriamente detto, v. Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021, [...], Rv. 281625-01; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018, [...], Rv. 274586-01; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, [...], Rv. 269974-01; Sez. 4, n. 39530 del 14/07/2016, [...], Rv. 267899-01). Tale requisito soggettivo è richiesto – a pena di inammissibilità della domanda – e deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
b) l’altro requisito, di natura oggettiva, è costituito dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto, ovvero del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione - per più di due volte - dell'affidamento stesso. Al ricorrere di queste pre-condizioni, l’Autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione, relativa al probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l’art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990, oppure con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33400 del 03/10/2025, [...], non mass.; Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, [...], Rv. 261982- 01; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, [...], Rv. 255158-01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, [...], Rv. 220029-01). A tal fine assume valore dirimente la valutazione dell’idoneità del programma terapeutico-riabilitativo ai fini della sua risoluzione, con conseguente necessità di una certificazione di idoneità avente la duplice finalità: da un lato, di consentire, al Tribunale di sorveglianza la verifica dell’effettiva esistenza della struttura curativa esterna delegata ad accogliere il tossicodipendente (o alcoldipendente) in esecuzione alternativa di pena;
dall’altro, di ostacolare la precostituzione dello stato fittizio di tossicodipendenza (o alcoldipendenza) quantomeno attraverso la garanzia che, attraverso un programma fittizio o comunque non capace di condizionare il comportamento del tossicodipedente, il beneficio si traduca in una sostanziale disapplicazione del diritto punitivo statale (così, da ultimo, Sez. 1, n. 9757 del 20/01/2026, [...], in motiv. § 2). 4 La valutazione di idoneità del programma di recupero, nella struttura della misura, intesa come idoneità a combattere lo stato di dipendenza e quindi la pericolosità del soggetto che da essa si assume derivare, affiancandosi, o sostituendo, nel caso di concessione della misura della libertà, all’attività di osservazione “scientifica” della personalità, costituisce l’elemento sul quale il Collegio giudicante deve fondare il giudizio prognostico, per la concessione dell’affidamento. Come pure assume altresì un rilievo preminente, pur nel generale scopo rieducativo della misura, la cura dello stato patologico e l’affrancazione dell’interessato dalla relativa condizione (Sez. 1, n. 12699 del 27/02/2025, [...], non mass.; Sez. 1, n. 13452 del 3/3/2010, [...], Rv. 246833-01, richiamata da Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, [...], in motiv. § 4). La conformazione normativa dell’istituto in disamina richiede, peraltro, la costante verifica dell’effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte violatrici delle prescrizioni o illecite – compiute dal soggetto ammesso – possono comportare, essenzialmente in rapporto alla prognosi favorevole originariamente formulata (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, [...], in motiv. § 1), la revocadella misura, istituto che assume valenza sanzionatoria solo eventuale (così Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, [...], § 5) e al di fuori di ogni automatismo. Costituisce principio ormai consolidato – che il Collegio intende ribadire – quello secondo il quale è legittimo il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche qualora in motivazione venga evidenziata l’astrattezza del programma di recupero a fronte della pericolosità sociale del richiedente, atteso che l’art. 94, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’art.
4-undecies legge 21 febbraio 2006, n. 49 impone al Tribunale di accogliere l’istanza soltanto se il programma di recupero assicura anche la prevenzione del pericolo che il prevenuto commetta altri reati (Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, [...], Rv. 233728-01; cfr. altresì Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013, [...], Rv. 255690-01; conf. Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, Rv. 233728-01) 3. Tanto premesso e ribadito, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo della suesposta ermeneusi applicando rettamente alla fattispecie concreta, in particolare, quest’ultimo principio sicché essa resiste alle censure – per lo più aspecifiche e per il resto meramente contestative – mosse con l’odierno ricorso, nella cui prima parte il ricorrente si limita ad aggredire la premessa da cui muove il rigetto (ossia i precedenti penali e la gravità del reato in espiazione) e non già la sua ratio decidenti, focalizzata sull’assoluta genericità del percorso riabilitativo predisposto, neppure “supportato” da un impegno di carattere lavorativo-risocializzante (pag. 3 ord. imp.). Il Tribunale, dopo aver accertato la sussistenza delle pre-condizioni per accedere al richiesto beneficio, ritenendo la specifica domanda di affidamento terapeutico “in astratto 5 ammissibile” (pag. seconda ord. imp.), ha motivatamente svolto, nel merito, quella approfondita valutazione richiesta dall’art. 94 t.u. stup. relativa al probabile conseguimento delle finalità del programma e (solo) a tal fine tenuto conto (anche) della pericolosità del condannato posta in rapporto all’astrattezza del programma di recupero proposto ai fini dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale. È in questo senso va inteso – ed apprezzato, perché congruo – il riferimento ai precedenti penali e al commesso reato per cui il ricorrente è in espiazione pena su cui si dirigono, inammissibilmente, la gran parte delle odierne doglianze (v. pagg.
2-4 ricorso); il che è in linea con la giurisprudenza di questa Corte perché il Tribunale di sorveglianza in tanto può accogliere l’istanza di affidamento in prova terapeutico in quanto il programma di recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati (così Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013, [...], in motiv. § 2; Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, [...]). Nel caso di specie del tutto adeguata risulta la motivazione dell’ordinanza impugnata che, proprio sotto l’aspetto dell’evidenziata inadeguatezza (ed astrattezza) del programma terapeutico proposto, ha fatto congruo riferimento, da un canto, al limitato tempo di verifica in ambito carcerario del ricorrente, là dove non è dato comprendere se costui avesse o meno aderito a programma predisposto all’interno del SERD dell’istituto penitenziario, dall’altro, alla genericità del programma terapeutico fatto predisporre dall’esterno, tenuto conto anche del grave reato alla base della pena da espiare (v. supra “ritenuto in fatto”) e ne ha pure stigmatizzato le modalità in quanto prevede solo “due accessi settimanali senza che sia stata prospettata alcuna concreta opportunità lavorativo-risocializzante da affiancare a detto percorso di disintossicazione” (pag. seconda ord. imp.). Ad onta dei rilievi difensivi, meramente contestativi anche nell’ultima parte in cui si dolgono, del tutto genericamente, della pretesa “discriminatorietà” della motivazione, asseritamente in contrasto con la ratio dell’art. 94 t.u. stup. (pag. 5 ultimo cpv. ricorso), il compiuto riferimento operato dal Tribunale alla prospettata possibilità di affiancare al percorso finalizzato alla disintossicazione l’opportunità lavorativa sta solo ad indicare e confermare la citata genericità del programma proposto, non tanto “lo svolgimento dell’attività lavorativa” ma – evenienza sintatticamente non sovrapponibile – “la prospettata concreta opportunità lavorativa risocializzante” da affiancare al percorso di disintossicazione. 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in copia nella determinazione della causa di inammissibilità. Esigenze di tutela dell’interessato, in relazione ai dati sensibili trattati, impongono 6 l’oscuramento dei dati personali del ricorrente, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 5575/2025 SIUS depositata in data 22 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione della pena di anni quattro di reclusione presso la Casa circondariale di Palermo (fine pena 19 giugno 2029) inflittagli con sentenza del GUP di Palermo del 12 giugno 2025 (irrevocabile il 3 luglio 2025) per il delitto di detenzione illecita di stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità (circa 28 kg.). Il Tribunale, pur ritenendo in astratto ammissibile la domanda in ragione dei parametri Penale Sent. Sez. 1 Num. 18168 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 13/05/2026 edittali modulati per la tipologia di reato in espiazione, rientrante nel catalogo di cui all’art.
4- bis ord. pen. (pena infraquadriennale) e della certificazione SerD attestante la dipendenza da sostanza, per la cui risoluzione è stato ritenuto idoneo un programma ambulatoriale – ha ritenuto la domanda di affidamento in prova terapeutico non meritevole di accoglimento sulla base dei seguenti rilievi: - il ricorrente “ha mostrato un normale adattamento alla vita detentiva, senza evidenziare peculiare indici di significativa maturazione personale, al di là della regolare condotta inframuraria e della generica riconduzione della devianza al disturbo di tossicodipendenza per il quale mostra una altrettanto generica consapevolezza”; - “il detenuto, sul conto del quale non è dato sapere se sia seguito dal SerD interno all’istituto, intende intraprendere un programma di disintossicazione ambulatoriale, genericamente articolato mediante due accessi settimanali, senza che sia stata prospettata una concreta opportunità lavorativo-risocializzante, da affiancare a detto percorso di disintossicazione”. In considerazione di quanto sopra, il Tribunale, “avuto particolare riguardo alla particolare natura del reato e alle modalità concrete dell’azione delittuosa, implicante una sicura organizzazione di mezzi e risorse e riferimenti certi per lo smistamento dell’ingente quantitativo di sostanza, “ciò che lascia fondatamente dubitare che la spinta delittuosa sia riconducibile ad una necessità di reperire denaro per far fronte ad un impellente bisogno di sostanza”, ha ritenuto allo stato inidoneo il richiesto beneficio a garantire le finalità di recupero ad esso peculiari, nonché le esigenze di prevenzione speciale, “tenuto conto dell’assoluta genericità del percorso riabilitativo oggi predisposto, che non sarebbe neppure ‘supportato’ da un impegno di carattere lavorativo-risocializzante”. 2. Avverso il provvedimento in epigrafe propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, il condannato affidato ad un unico promiscuo motivo in cui deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Con riferimento alla rilevata gravità del reato posta in primo luogo a base dell’impugnato rigetto, si denuncia come il Tribunale non abbia compiuto alcuno sforzo motivazionale per spiegare in che modo la gravità del reato e i precedenti penali incidano negativamente sulla richiesta terapeutica che, come diritto alla salute, deve avere una corsia preferenziale rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, posto che il beneficio richiesto, a differenza dell’affidamento in prova ordinario, ha come obiettivo la riabilitazione del condannato, tanto che la giurisprudenza di legittimità afferma che il suo rigetto non può basarsi apoditticamente sui precedenti penali e sulla gravità del reato commesso;
d’altra parte i precedenti penali – nella specie – sono “risibili” e non denotano affatto una propensione alla criminalità del condannato. Si deduce che l’equipe area penale dell’Uos SerD area 3, referente della Casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo, ha accertato che il ricorrente è dipendente da 2 sostanze stupefacenti, diagnosi eseguita secondo i criteri previsti dall’art. 1 d.l. n. 186 del 1990, e che è affetto da epatite cronica e da altre patologie derivanti da una pregressa tossicodipendenza endovena da eroina;
per tali ragioni egli sta seguendo un complesso e articolato programma terapeutico presso l’UOS Serd ambulatorio di Palermo per il suo recupero, che è stato interrotto con l’arresto per il procedimento in parola (cfr. allegati all’istanza). Si richiama la circostanza che il GIP di Palermo a seguito di questo articolato programma terapeutico ha scarcerato il ricorrente concedendo gli arresti domiciliari proprio per consentirgli di proseguire il programma terapeutico interrotto con la sopravvenuta detenzione in carcere. Si rileva che il ricorrente, come da documentazione medica all’istanza, è soggetto a continui ricoveri e deve recarsi continuamente presso i presidi ospedalieri per fare accertamenti inerenti le problematiche di salute. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si deduce che il programma è ben congegnato ed inattuabile all’interno del sistema carcerario: la motivazione opposta dal Tribunale che rimanda alla mancata prospettazione lavorativa da affiancare al programma di recupero terapeutico è discriminatoria e in contrasto con l’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, con requisitoria scritta del 18 aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e meramente contestative, risolvendosi in una critica lessicale e rivalutativa al provvedimento impugnato senza aggredirne specificamente la ratio decidendi. 1. Giova premettere che l’affidamento in prova in casi particolari (cd. terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) che abbia in corso un programma di recupero, di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u. stup.), secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, «pur inserendosi come species del genus dell’affidamento in prova già previsto dall’ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta […] differenziata dell’ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti» (Corte cost. sent. n. 377 del 1997, che richiama anche la pregressa ord. n. 367 del 1995). Invero, come da ultimo ribadito da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 9757 del 20/01/2026, [...], non mass. in motiv. § 2), mentre l’affidamento ordinario appare mirato alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (art. 47 ord. pen.), l’affidamento in prova in casi speciali per ragioni terapeutiche (giustappunto cd. “terapeutico”) si fonda su autonomi requisiti che rivestono una duplice natura: a) uno è di carattere soggettivo, essendo rappresentato dall’accertato «stato di 3 tossicodipendenza» (o di alcooldipendenza) del condannato ovvero di uso abituale di sostanze stupefacenti (o alcoliche), nozioni sinonimiche espressive di un medesimo “status patologico” (Sez. 3, n. 24990 del 13/02/2018, [...], Rv. 273023-01) da inquadrarsi nella più generale categoria dei “disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze”, all’interno della quale esse vanno poi distinte per grado (Sez. 1, n. 14008 del 13/01/2016, [...], Rv. 266619-01), sicché non ricorre tale condizione in caso di assunzione saltuaria che non dia luogo ad un consumo abituale o almeno continuativo (così Sez. 1, n. 317 del 5/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274411-01; conf. Sez. 1, n. 3805 del 29/11/2023, dep. 2024, [...], in motiv. § 2.6 che pure esclude, ai fini della concessione della misura, colui che assuma lo stupefacente secondo cadenze non atte a consolidare la relativa condizione di concreta dipendenza;
nel senso che non sussiste equipollenza tra l’uso abituale o continuativo di sostanze stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza propriamente detto, v. Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021, [...], Rv. 281625-01; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018, [...], Rv. 274586-01; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, [...], Rv. 269974-01; Sez. 4, n. 39530 del 14/07/2016, [...], Rv. 267899-01). Tale requisito soggettivo è richiesto – a pena di inammissibilità della domanda – e deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
b) l’altro requisito, di natura oggettiva, è costituito dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto, ovvero del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione - per più di due volte - dell'affidamento stesso. Al ricorrere di queste pre-condizioni, l’Autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione, relativa al probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l’art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990, oppure con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33400 del 03/10/2025, [...], non mass.; Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, [...], Rv. 261982- 01; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, [...], Rv. 255158-01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, [...], Rv. 220029-01). A tal fine assume valore dirimente la valutazione dell’idoneità del programma terapeutico-riabilitativo ai fini della sua risoluzione, con conseguente necessità di una certificazione di idoneità avente la duplice finalità: da un lato, di consentire, al Tribunale di sorveglianza la verifica dell’effettiva esistenza della struttura curativa esterna delegata ad accogliere il tossicodipendente (o alcoldipendente) in esecuzione alternativa di pena;
dall’altro, di ostacolare la precostituzione dello stato fittizio di tossicodipendenza (o alcoldipendenza) quantomeno attraverso la garanzia che, attraverso un programma fittizio o comunque non capace di condizionare il comportamento del tossicodipedente, il beneficio si traduca in una sostanziale disapplicazione del diritto punitivo statale (così, da ultimo, Sez. 1, n. 9757 del 20/01/2026, [...], in motiv. § 2). 4 La valutazione di idoneità del programma di recupero, nella struttura della misura, intesa come idoneità a combattere lo stato di dipendenza e quindi la pericolosità del soggetto che da essa si assume derivare, affiancandosi, o sostituendo, nel caso di concessione della misura della libertà, all’attività di osservazione “scientifica” della personalità, costituisce l’elemento sul quale il Collegio giudicante deve fondare il giudizio prognostico, per la concessione dell’affidamento. Come pure assume altresì un rilievo preminente, pur nel generale scopo rieducativo della misura, la cura dello stato patologico e l’affrancazione dell’interessato dalla relativa condizione (Sez. 1, n. 12699 del 27/02/2025, [...], non mass.; Sez. 1, n. 13452 del 3/3/2010, [...], Rv. 246833-01, richiamata da Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, [...], in motiv. § 4). La conformazione normativa dell’istituto in disamina richiede, peraltro, la costante verifica dell’effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte violatrici delle prescrizioni o illecite – compiute dal soggetto ammesso – possono comportare, essenzialmente in rapporto alla prognosi favorevole originariamente formulata (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, [...], in motiv. § 1), la revocadella misura, istituto che assume valenza sanzionatoria solo eventuale (così Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, [...], § 5) e al di fuori di ogni automatismo. Costituisce principio ormai consolidato – che il Collegio intende ribadire – quello secondo il quale è legittimo il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche qualora in motivazione venga evidenziata l’astrattezza del programma di recupero a fronte della pericolosità sociale del richiedente, atteso che l’art. 94, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’art.
4-undecies legge 21 febbraio 2006, n. 49 impone al Tribunale di accogliere l’istanza soltanto se il programma di recupero assicura anche la prevenzione del pericolo che il prevenuto commetta altri reati (Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, [...], Rv. 233728-01; cfr. altresì Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013, [...], Rv. 255690-01; conf. Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, Rv. 233728-01) 3. Tanto premesso e ribadito, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo della suesposta ermeneusi applicando rettamente alla fattispecie concreta, in particolare, quest’ultimo principio sicché essa resiste alle censure – per lo più aspecifiche e per il resto meramente contestative – mosse con l’odierno ricorso, nella cui prima parte il ricorrente si limita ad aggredire la premessa da cui muove il rigetto (ossia i precedenti penali e la gravità del reato in espiazione) e non già la sua ratio decidenti, focalizzata sull’assoluta genericità del percorso riabilitativo predisposto, neppure “supportato” da un impegno di carattere lavorativo-risocializzante (pag. 3 ord. imp.). Il Tribunale, dopo aver accertato la sussistenza delle pre-condizioni per accedere al richiesto beneficio, ritenendo la specifica domanda di affidamento terapeutico “in astratto 5 ammissibile” (pag. seconda ord. imp.), ha motivatamente svolto, nel merito, quella approfondita valutazione richiesta dall’art. 94 t.u. stup. relativa al probabile conseguimento delle finalità del programma e (solo) a tal fine tenuto conto (anche) della pericolosità del condannato posta in rapporto all’astrattezza del programma di recupero proposto ai fini dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale. È in questo senso va inteso – ed apprezzato, perché congruo – il riferimento ai precedenti penali e al commesso reato per cui il ricorrente è in espiazione pena su cui si dirigono, inammissibilmente, la gran parte delle odierne doglianze (v. pagg.
2-4 ricorso); il che è in linea con la giurisprudenza di questa Corte perché il Tribunale di sorveglianza in tanto può accogliere l’istanza di affidamento in prova terapeutico in quanto il programma di recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati (così Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013, [...], in motiv. § 2; Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, [...]). Nel caso di specie del tutto adeguata risulta la motivazione dell’ordinanza impugnata che, proprio sotto l’aspetto dell’evidenziata inadeguatezza (ed astrattezza) del programma terapeutico proposto, ha fatto congruo riferimento, da un canto, al limitato tempo di verifica in ambito carcerario del ricorrente, là dove non è dato comprendere se costui avesse o meno aderito a programma predisposto all’interno del SERD dell’istituto penitenziario, dall’altro, alla genericità del programma terapeutico fatto predisporre dall’esterno, tenuto conto anche del grave reato alla base della pena da espiare (v. supra “ritenuto in fatto”) e ne ha pure stigmatizzato le modalità in quanto prevede solo “due accessi settimanali senza che sia stata prospettata alcuna concreta opportunità lavorativo-risocializzante da affiancare a detto percorso di disintossicazione” (pag. seconda ord. imp.). Ad onta dei rilievi difensivi, meramente contestativi anche nell’ultima parte in cui si dolgono, del tutto genericamente, della pretesa “discriminatorietà” della motivazione, asseritamente in contrasto con la ratio dell’art. 94 t.u. stup. (pag. 5 ultimo cpv. ricorso), il compiuto riferimento operato dal Tribunale alla prospettata possibilità di affiancare al percorso finalizzato alla disintossicazione l’opportunità lavorativa sta solo ad indicare e confermare la citata genericità del programma proposto, non tanto “lo svolgimento dell’attività lavorativa” ma – evenienza sintatticamente non sovrapponibile – “la prospettata concreta opportunità lavorativa risocializzante” da affiancare al percorso di disintossicazione. 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in copia nella determinazione della causa di inammissibilità. Esigenze di tutela dell’interessato, in relazione ai dati sensibili trattati, impongono 6 l’oscuramento dei dati personali del ricorrente, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7