Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 15963
CASS
Sentenza 21 marzo 2013

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Massime1

In tema di affidamento in prova terapeutico, il Tribunale di Sorveglianza può accogliere l'istanza formulata ai sensi dell'art. 94 quarto comma del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309 a condizione che il programma di recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati.

Commentario1

  • 1Niente affidamento terapeutico per chi è pericoloso (Cass. 20104/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020

    La ratio dell'affidamento "terapeutico" è quella di perseguire la cura del soggetto, per cui il programma di recupero assume un ruolo di centralità nella applicazione della misura, vista nell'ottica di un affrancamento del soggetto stesso dalla droga e/o dall'alcool ovvero dal mondo della devianza. In caso di serio pericolo di recidiva del condannato, ben può ritenersi insufficiente il solo programma terapeutico, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione dell'interessato, negata dalla condizione di persona pericolosa e dagli indici sintomatici che emergano nella specifica vicenda all'esame del giudice. Corte di Cassazione sez. I Penale sentenza 22 giugno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 15963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15963
Data del deposito : 21 marzo 2013

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