Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
In tema di affidamento in prova terapeutico, il Tribunale di Sorveglianza può accogliere l'istanza formulata ai sensi dell'art. 94 quarto comma del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309 a condizione che il programma di recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati.
Commentario • 1
- 1. Niente affidamento terapeutico per chi è pericoloso (Cass. 20104/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
La ratio dell'affidamento "terapeutico" è quella di perseguire la cura del soggetto, per cui il programma di recupero assume un ruolo di centralità nella applicazione della misura, vista nell'ottica di un affrancamento del soggetto stesso dalla droga e/o dall'alcool ovvero dal mondo della devianza. In caso di serio pericolo di recidiva del condannato, ben può ritenersi insufficiente il solo programma terapeutico, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione dell'interessato, negata dalla condizione di persona pericolosa e dagli indici sintomatici che emergano nella specifica vicenda all'esame del giudice. Corte di Cassazione sez. I Penale sentenza 22 giugno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 15963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15963 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1036
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 34540/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTO;
nei confronti di:
NE MA N. IL 02/04/1981;
avverso l'ordinanza n. 95/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO, del 13/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 giugno 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha accolto l'istanza con la quale NE IO, detenuto nella casa circondariale di Taranto, ha chiesto il beneficio dell'affidamento terapeutico ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, con riferimento alla residua pena detentiva di anni 5, mesi 10 e giorni 19 per vari reati, concernenti furti, estorsione, resistenza a p.u. e detenzione di sostanze stupefacenti, con scadenza pena al 17 maggio 2017.
2. Il Tribunale di Sorveglianza, rilevato che la pena residua da scontare rientrava nei limiti previsti dalla legge per l'applicazione dell'invocata misura alternativa, ha ritenuto che il programma terapeutico ambulatoriale formulato dal competente SERT era da ritenere maggiormente idoneo al suo percorso riabilitativo rispetto al suo inserimento in una comunità terapeutica, dalla quale l'NE si era in precedenza allontanato chiedendo di rientrare in carcere;
che sussisteva la possibilità per l'istante di svolgere attività lavorativa con suo fratello presso il mercato Fadini di Taranto.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Taranto ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, eccependo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e motivazione carente, in quanto il nuovo testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, introdotto col D.L. n. 272 del 2005, convertito nella L. n. 49 del 2006 prevedeva che la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza del richiedente indicasse anche la procedura con la quale era stata accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti e che il programma concordato contribuisse al recupero del condannato ed assicurasse la prevenzione del pericolo che il medesimo commettesse nuovi reati.
Al contrario il provvedimento impugnato aveva omesso di compiere ogni approfondita e puntuale verifica dei presupposti che consentivano la concessione della misura.
Dalla certificazione rilasciata il 29 maggio 2012 dal Dipartimento dipendenze patologiche della ASL di Taranto non risultava invero che il ricorso da parte dell'istante all'uso di sostanze stupefacenti potesse considerarsi abituale, in quanto dalla certificazione prodotta era solo emerso che l'istante avesse fatto un uso blando e discontinuo di eroina;
lo stesso Dipartimento aveva manifestato qualche perplessità sul percorso terapeutico, peraltro di tipo ambulatoriale che l'istante avrebbe seguito.
Il provvedimento impugnato era poi privo di adeguata motivazione circa l'idoneità del programma di assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, tenuto conto del fatto che l'NE si era già sottratto all'esecuzione di una analoga precedente misura, era gravato da diversi precedenti penali ed era altresì sottoposto, in atto, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per anni 2; il che denotava una sua spiccata pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.G. di Lecce è fondato.
2. L'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, che ha concesso ad NE IO il beneficio dell'affidamento terapeutico, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, non appare invero esaustivo. Il provvedimento impugnato infatti:
- ha riscontrato lo stato di tossicodipendenza del richiedente sulla base di una documentazione medica, allegata in copia dal P.G. ricorrente, carente della prescritta procedura di accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti da parte dell'istante;
- ha ritenuto adeguato il programma di recupero proposto, pur non contenendo esso nessun accenno circa l'idoneità del programma di assicurare la prevenzione del pericolo che l'istante commetta ulteriori reati.
È infatti noto che, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 4, il Tribunale di Sorveglianza in tanto può accogliere l'istanza di affidamento in prova terapeutico in quanto il programma di recupero, anche per le modalità con cui esso dev'essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati (cfr. Cass. 1A, 10.5.06 n. 18517, rv. 233728);
il che nella specie non ha formato oggetto di disamina da parte del Tribunale di sorveglianza di Taranto, non avendo esso valutato se per i precedenti penali dell'istante e per l'entità dei reati per i quali era in espiazione pena, fosse da ritenere tuttora valido ed attuale il pericolo di recidiva, avendo dovuto altresì tenersi conto:
- dell'avere l'istante abbandonato un precedente programma di affidamento terapeutico;
- dell'essere egli sottoposto, in atto, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s..
3. Da quanto sopra consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Taranto, affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l'istanza proposta da NE IO, colmando le riscontrate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Taranto.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013