Sentenza 9 ottobre 2019
Massime • 1
La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 49, commi 7, lett. b) e 9 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229), in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, opera - per i casi previsti dai commi 6 e 7, lettera a) e per il tempo per cui il processo è rinviato ai sensi dell'art. 7 - in favore delle parti che siano residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma di cui all'art. 1, a condizione che le stesse siano assenti o contumaci. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti i reati per prescrizione, ritenendo non corretta la valutazione del giudice di merito che aveva applicato la sospensione dei termini in esame, non risultando né gli imputati né i difensori residenti nelle zone colpite dal sisma del 2016).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2019, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2019 |
Testo completo
03225-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MA VESSICHELLI Sent. n. sez. 2973/2019 -Presidente - UP 09/10/2019 ALESSANDRINA TUDINO -Relatore - R.G.N. 3264/2019 IRENE SCORDAMAGLIA ELISABETTA MA MOROSINI GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI TU ON nato il [...] LL FA nato a [...] il [...] CO CO nato a [...] il [...] SC ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 22 settembre 2017, la Corte d'appello de l'Aquila ha, in riforma della decisione del Tribunale di Teramo del 12 marzo 2014, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di TO Di IO per i reati di lesioni aggravate e continuate e di oltraggio a pubblico ufficiale, nonché di ST LL, CO LA e VI SC per il reato sub g), consumati il 21 marzo 2010, rideterminato la pena e concesso al SC il beneficio della sospensione condizionale, confermando nel resto.
2. Ricorrono avverso tale pronuncia, con autonomi atti, gli imputati.
2.1. Con distinti ricorsi, entrambi a firma del difensore, Avv. CO Mastromauro, VI SC e ST LL affidano le proprie censure a due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, deducono violazione della legge penale in riferimento alla prescrizione del reato, dedotta in appello ed esclusa dalla corte territoriale attraverso un errato computo dei periodi di sospensione. In particolare, censura la ritenuta applicazione della sospensione (dal 24 febbraio 2017 al 22 settembre 2017) introdotta dalla legge 229 del 15 dicembre 2016, non applicabile al caso in esame, non risiedendo alcuna delle parti, né i rispettivi difensori, nei comuni indicati nel citato testo normativo.
2.1.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, in assenza di elementi probatori univoci con riguardo agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., sia in relazione all'atto d'ufficio compiuto, che alla presenza di più persone.
2.2. Con il ricorso, a firma del difensore Avv. Ivan Di Febo, CO LA articola due motivi, sostanzialmente sovrapponibili alle censure illustrate.
2.3. Con il ricorso, a firma del difensore Avv. Silvia Daccò, TH Di IO articola due motivi. motivo, deduce vizio della motivazione in 2.3.1. Con il primo per avere la corte territoriale erroneamente riferimento al reato sub b) disatteso la prospettazione difensiva, intesa ad escludere l'elemento soggettivo del dolo, risultando le lesioni provocate - per stessa ammissione della persona offesa TI AN dall'accidentale e fortuita caduta di una - cassetta in legno ed essendo, del pari, meramente fortuito il lancio della bottiglia che ha colpito il NI.
2.3.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in relazione al capo E), risultando le lesioni riportate dal ET sguarnite di adeguata corroborazione riguardo alla condotta dell'imputato, peraltro in contraddizione con l'assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo D). CONSIDERATO IN DIRITTO I reati sono prescritti.
1. L'art. 49, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con legge 15 dicembre 2016, n.229, in tema di "Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti", ha previsto la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonchè durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b) dello stesso decreto.
1.1.Il citato comma 7 dell'art. 49 prevede che nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal 3 sisma di cui all'articolo 1: a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017. Nel prevedere i casi esclusi dalla sospensione di cui ai commi 6 e 7, il comma ottavo ha statuito come la sospensione di cui al comma 6 non operi 2 qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa. In riferimento alla latitudine temporale, la sospensione è stata prevista come decorrente dalla data del sisma e sino al 31 maggio 2017. Per quanto qui di interesse, l'intervento normativo citato ha, pertanto, previsto con efficacia retroattiva in favore delle parti e dei difensori - (nominati prima del 24 agosto 2016) e residenti in uno dei comuni spacificatamente menzionati dall'art. 1 (che rinvia all'allegato 1)), il rinvio del processo se una di esse è assente (v. comma 7 lett. b)) e la correlativa sospensione del decorso della prescrizione (comma 9). -1.2. Nel caso in esame, il procedimento ed il decorso del termine di prescrizione - è stato sospeso d'ufficio, nel corso del procedimento di secondo grado, con provvedimento assunto all'udienza del 24 febbraio 2017, sino al 22 settembre 2017, senza alcun riferimento alla residenza delle parti, o dei rispettivi difensori, in uno dei Comuni indicati negli allegati alla legge citata. Né dagli atti risulta la sussistenza delle condizioni legittimanti la disposta sospensione, non constando neppure che lo studio dei difensori avesse sede nei Comuni predetti. Non risulta, in particolare, se le parti o i loro difensori fossero residenti nei comuni espressamente indicati all'art. 1, né in altri comuni colpiti dal sisma, alle condizioni declinate nell'allegato n.1 del citato decreto legge: l'art. 1, difatti, estende le disposizioni del decreto legge anche ai casi in cui le parti ed i difensori risiedano in altri comuni, non espressamente indicati nell'elenco di cui all'allegato richiamato ed interessati dal sisma, purchè vi sia richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata. In sede di conversione, inoltre, la legge 15 dicembre 2016, n.229 ha inserito l'allegato 2, comprensivo dei comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, prevedendo che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 3 dicembre 2000, n. 445, escludendo, pertanto, in relazione ai comuni predetti l'applicazione dell'art. 49 del d.l. in argomento. Ne consegue che la sospensione del processo penale non risulta disposta nei casi previsti dalla legge e, in conseguenza, il rinvio dell'udienza non ha comportato la sospensione del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 49, comma 9, del decreto legge n. 189 del 2016. Il relativo periodo non può essere, pertanto, computato ai sensi dell'art. 159 cod. pen.. Deve essere, pertanto affermato il principio per cui la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. art. 49, commi 7 lett. b) e 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con legge 15 dicembre 2016, n.229, in tema di "Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti", disposta in relazione al processo penale pendente alla data del 24 agosto 2016, di cui siano parti soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma di cui all'art. 1, non opera fuori dei casi previsti dai commi 6 e 7, lettera a), nonché per il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b) dello stesso decreto. Donde il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., contestato agli imputati VI SC, ST LL e CO LA e consumato il 21 marzo 2010, si è prescritto, in assenza di sospensioni, il 21 settembre 2017. 1.3. Sono, allo stesso modo, prescritti i reati di lesioni, aggravate ex art. 585 comma 2, cod. pen. e di oltraggio contestati ad TH Di IO, consumati nella medesima data. La recidiva, specifica ed infraquinquennale, contestata al predetto è stata implicitamente esclusa dal giudice di primo grado - che non ne ha tenuto conto nel giudizio di comparazione tra circostanze con statuizione non impugnata dal pubblico ministero, sicchè della stessa non può tenersi conto ai fini della prescrizione (Sez. U, n.20808 del 25/10/2018 - dep. 2019, Schettino, Rv. 275319).
2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, non risultando evidente la prova dell'innocenza degli imputati;
evidenza che, nel caso in esame, non si manifesta dal testo della sentenza impugnata con il necessario grado di assolutezza in punto di responsabilità, comportando le critiche contenute dei ricorsi un apprezzamento che si pone oltre la mera constatazione (Sez. U, 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, 244274).
3. Il ricorso del Di IO deve, invece, essere rigettato agli effetti civili. Sono infondate le censure proposte in riferimento al reato di lesioni, nella duplice declinazione descritta ai capi B) ed E).
3.1. Dal testo della sentenza impugnata risulta l'argomentata reiezione dei correlativi motivi d'appello, avendo la Corte territoriale evidenziato come le lesioni riportate da UR NI e TI AN siano state sorrette dall'elemento soggettivo doloso, sia in riferimento alla portata patognomica dei referti, che alla ricostruzione resa dalle medesime persone offese, chiaramente esplicativa di una aggressione intenzionalmente diretta contro il primo e della contusione di entrambi nel secondo segmento fattuale dell'azione, caratterizzato da un agito scomposto nelle immediate vicinanze delle vittime, colpite entrambe da ulteriori colpi. Donde del tutto inconferenti s'appalesano i rilievi, reiterati nel ricorso di legittimità, tendenti ad accreditare l'accidentalità dei colpi e l'intervento di un fattore fortuito, smentito dalle evidenze probatorie rassegnate nella sentenza impugnata.
3.2.E', invece, generica la censura relativa al reato di lesioni sub E) in danno di AN ET. A fronte della motivazione resa nella sentenza impugnata, che ha esplicitamente indicato le diverse e convergenti prove dell'aggressione del predetto (dichiarazioni della persona offesa e dei testi;
referto medico), il ricorrente prospetta un vizio di motivazione derivante da una non meglio specificata contraddittorietà della statuizione con l'assoluzione dal delitto sub D), avendo invece la Corte territoriale dato atto della ricerca di riparo del ET, aggredito nel bar Cocktail, nel locale Viceversa proprio per sfuggire al pestaggio. Di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale il ricorrente 5 omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Sono, pertanto, complessivamente infondate le censure rivolte all'affermazione di responsabilità, agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Alessandrina Tudino Mare CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 0 2070 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Il Funzionario Giudiziario Carne LANZUISE син 6