Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 1
È legittimo il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche qualora in motivazione venga evidenziata l'astrattezza del programma di recupero a fronte della pericolosità sociale del richiedente, atteso che l'art. 4-undecies della L. 21 febbraio 2006 n. 49, sostituendo il comma quarto dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, impone al Tribunale di accogliere l'istanza soltanto se il programma di recupero assicura anche la prevenzione del pericolo che il prevenuto commetta altri reati. (Fattispecie in cui la pericolosità sociale era desumibile dai numerosi e specifici precedenti penali, dai procedimenti penali ancora pendenti, dalla sottoposizione al regime della sorveglianza speciale di P.S. e soprattutto di una precedente revoca di benefici penitenziari già concessi a causa di successivi comportamenti criminali).
Commentari • 2
- 1. L'affidamento in prova “terapeutico” per l'infrattore tossicodipendente o alcoldipendenteAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2025
L'esame dell'Art. 94 TU 309/90 L'”affidamento in prova in casi particolari”, detto anche “affidamento terapeutico”, è disciplinato dall'Art. 94 TU 309/90 e costituisce, come unanimemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una tipologia del tutto particolare di “affidamento in prova” del condannato. Con lungimiranza riduzionistica e nelle consapevolezza della natura criminogenetica della sola detenzione intramuraria, Cass., sez. pen. VI, 4 giugno 1998, n. 6522 ha osservato, con afferenza all'Art. 94 TU 309/90, che “si tratta di uno strumento normativo volto a perseguire la finalità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia …
Leggi di più… - 2. Affidamento in prova: l'esame della pericolosità sociale del tossicodipendenteAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2006, n. 18517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18517 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 10/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1657
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 001363/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIONE SPIRIDIONE N. IL 06/10/1965;
avverso ORDINANZA del 11/10/2005 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile, e comunque rigettava, la richiesta di affidamento terapeutico avanzata dal Trione ai sensi D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Osservava il tribunale, sotto il profilo dell'ammissibilità, che analoga istanza era stata precedentemente rigettata, in quanto da certificazioni del SERT si ricavava che il Trione, sia per i trattamenti frattanto ricevuti, sia per la lunga detenzione sofferta, non era più dipendente fisicamente dall'uso di droga. Quanto alla dipendenza psicologica, la conclusione era analogamente negativa, trattandosi di soggetto da lungo tempo in remissione coatta e non più ricaduto nell'uso di droghe, specie in considerazione della restrizione ormai ammontante a diciannove mesi. Le contrarie considerazioni contenute nella relazione sull'osservazione scientifica della personalità erano apodittiche e si basavano su argomentazioni generiche e prive di fattuale concretezza.
Sotto il profilo del merito, in ogni caso, la misura non era concedibile in quanto il Trione era gravato da numerosissimi e anche recenti condanne per gravi reati;
era sottoposto alla sorveglianza speciale;
gli era stata revocata la sospensione condizionata della pena per aver commesso reati;
pendevano a suo carico altri procedimenti;
gli era stata recentemente revocata la misura della semilibertà, dopo di che egli aveva continuato a violare la legge;
il rapporto di polizia rappresentava la negatività di una persona dalla pessima condotta e socialmente pericolosa.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Trione, che denunciava vizio della motivazione e violazione di legge. Affermando la insussistenza di una dipendenza dalle sostanze stupefacenti, il tribunale andava in contrasto colle informazioni derivanti dall'osservazione intramuraria, particolarmente pregnanti sull'individuare come permanente una sua compulsione all'uso dell'eroina, ad onta della remissione coattivamente imposta dal regime carcerario. Era evidente la prova della sua dipendenza psicologica da tale droga. Ma la motivazione appariva illogica anche per le ragioni esposte a sostegno del giudizio di infondatezza della richiesta, che facevano riferimento alla vita anteatta del ricorrente, senza valutare l'idoneità del programma terapeutico, al fine di agevolare il processo di un suo reinserimento sociale.
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene all'accertamento dell'attualità della tossicodipendenza del Trione, di quella fisica non è più il caso di parlare, giacché neppure il ricorrente vi fa specifico riferimento. Quanto a quella psicologica, la motivazione del provvedimento impugnato non presta il fianco a censure, in quanto il tribunale elenca gli elementi valutativi di segno contrario e disattende argomentatamente le difformi conclusioni raggiunte in sede di osservazione della personalità, pervenendo ad un giudizio di fatto motivato e non sindacabile da questa Corte, in quanto esente da manifeste illogicità o da errori di diritto. Ma, del resto, sarebbe poi assorbente il seguito della motivazione, che individua nel Trione un soggetto socialmente pericoloso e inaffidabile, in quanto ricaduto nella devianza nonostante i benefici e le misure alternative già parzialmente fruite e poi revocate per la indegnità della condotta successiva. E non è sostenibile la tesi che il passato (anche recentissimo) del soggetto debba cedere di fronte alla esistenza di un astratto programma di recupero, dal momento che lo stesso legislatore, colla L. 21 febbraio 2006, n. 49, proprio in riferimento all'istituto dell'affidamento terapeutico, disciplinato D.P.R. n.309 del 1990, art. 94, comma 4, prevede che tale programma debba assicurare la prevenzione dei reati, così uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che più volte aveva segnalato come il giudice, ben lungi dall'accettare supinamente il programma stesso, dovesse valutare la pericolosità del condannato, la sua attitudine ad intraprendere positivamente un trattamento, al fine di garantire un effettivo reinserimento nel consorzio civile: cfr. Sez. 1^, 4.4.2001, Di Pasqua. Sotto tale profilo, l'ordinanza esprime una valida conclusione negativa, scrutinando attentamente la personalità del richiedente, assolutamente refrattario al rispetto di qualsiasi regola;
ne' v'è spazio per un ulteriore sindacato del giudice di legittimità.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006