Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
La persona offesa, costituitasi parte civile, può proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2008, n. 38699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38699 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/06/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2832
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1952/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. LIBONE Elena il 7.6.2007, difensore della parte civile LD SA;
avverso la sentenza del 19 aprile 2007 del Giudice di pace di Lucca;
nel procedimento penale a carico di:
AT OS, nata a [...] il [...]. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BU OS era chiamata a rispondere, innanzi al Giudice di pace di Lucca, del reato di cui all'art. 594 c.p. perché offendeva l'onore ed il decoro di SA DI, profferendo al suo indirizzo, alla presenza di più persone, la frase "diglielo te che rubi, te rubi".
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace assolveva l'imputata dal reato anzidetto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, perché non risultava provato che l'imputata lo avesse commesso.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore della DI ha proposto appello innanzi al Tribunale di Lucca, lamentando erronea valutazione delle risultanze di causa. Si duole, in particolare, che il giudicante abbia ritenuto non provato il fatto-reato in contestazione, nonostante le dichiarazioni della persona offesa, in ordine alle quali aveva ritenuto necessaria la presenza di riscontri, reputando che elementi di riscontro non fossero ravvisabili nella deposizione del teste LM. Osserva, in proposito, che il testimone, citato più volte a comparire e, poi, accompagnato coattivamente in udienza, pur dimostrandosi reticente (nell'assunto di non essere in grado di riferire le parole profferite dall'imputata), aveva nondimeno ammesso che tra la stessa e la DI era intercorso un battibecco, con ciò offrendo una significativa conferma al contesto di fatto nel quale si era svolta la vicenda, come riferito dalla stessa parte civile. Con ordinanza del 23 luglio 2007, il Tribunale qualificava l'appello come ricorso per cassazione ed ordinava trasmettersi gli atti a questa Suprema Corte. Riteneva il giudicante che, alla stregua della L. n. 274 del 2000, art. 38, la parte civile ricorrente avrebbe potuto proporre solo ricorso per cassazione. Ed infatti, il PM poteva proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa, ove invece, l'art. 594 c.p., comma 1, è punito con la sola pena pecuniaria, a seguito della devoluzione dello stesso reato alla competenza del giudice di pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La vicenda in esame pone un pregiudiziale profilo problematico in rito, in tema di impugnabilità delle sentenze di proscioglimento, pronunciate dal giudice di pace in tema di ingiuria, da parte della persona offesa costituita parte civile.
In proposito, è decisiva la corretta individuazione del regime processuale intertemporale, considerato che la normativa codicistica ha subito, sul punto, significative modifiche ad opera della L. n. 46 del 2006, priva di norme di coordinamento con la speciale disciplina dettata dalla legge istitutiva del giudice di pace (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274), che, all'art. 38, riguarda espressamente il potere d'impugnazione della persona offesa nella sola ipotesi, però, in cui abbia proposto ricorso diretto, a mente del menzionato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21. 2 - Orbene, nel precedente regime processuale, l'art. 576 c.p.p. riconosceva alla parte civile facoltà di impugnazione con il mezzo previsto per il pubblico ministero e tale norma andava raccordata con quella contenuta nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, secondo cui il pubblico ministro poteva proporre appello contro le sentenze di condanna che applicassero una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con pena alternativa.
A seguito della devoluzione del reato di ingiuria alla competenza per materia del giudice di pace (ai sensi dell'art. 4 della menzionata normativa n. 274 del 2000), si è verificata la situazione seguente. L'art. 594 c.p., comma 1, prevedeva - per la forma semplice - la reclusione sino a sei mesi o la multa fino ad Euro 516,00, mentre il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 stabiliva che, in siffatta ipotesi di pena alternativa (non superiore nel massimo a sei mesi di reclusione), dovesse applicarsi la pena pecuniaria della specie corrispondente, da Euro 258,00 ad Euro 2.582,00. Di guisa che, per effetto del combinato disposto di tali norme, il reato in questione, devoluto alla competenza del giudice di pace, non poteva più ritenersi punito con pena alternativa, occorrendo riferirsi non già alla pena originariamente prevista dalla norma incriminatrice, ma a quella in concreto irrogabile dal giudice di pace. Pertanto, il mezzo di impugnazione esperibile dal PM avverso le sentenze di proscioglimento per l'ingiuria era il ricorso per cassazione. Analogo mezzo era, quindi, esperibile dalla parte civile, tanto agli effetti della responsabilità penale che della responsabilità civile. A sua volta, l'art. 38 della legge istitutiva del giudice di pace (secondo cui il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero) andava raccordato con la norma di cui all'art. 577 c.p.p., secondo cui la persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. La giurisprudenza di questa Corte aveva avuto modo di considerare che la previsione dell'art. 38 non aveva efficacia derogatoria, ma anzi estensiva rispetto alla disciplina generale di cui al menzionato art. 577 c.p.p., applicabile, dunque, anche alle ipotesi di citazione ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 (cfr. Cass. sez. 4, 14.2.2007, n. 15223, rv. 236169). La L. 20 febbraio 2006, n. 46, ha profondamente innovato tale regime processuale, abrogando, in primo luogo l'art. 577 c.p.p. e, poi, sopprimendo l'inciso.... e contro le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con pena alternativa, di cui all'art. 36 della legge istitutiva del giudice di pace. Per effetto della prima modifica, la persona offesa costituita parte civile non ha più il potere di proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. E quanto al procedimento innanzi al giudice di pace, la modifica dell'art. 36 (la cui legittimità costituzionale è stata, di recente, riconosciuta dal giudice delle leggi con sentenza n. 298 del 9.7.2008) comporta che il pubblico ministero non ha più il potere di appellare le sentenze di proscioglimento. Ed in virtù del richiamo all'ambito dei poteri di impugnazione del pubblico ministero stabilito dall'art. 38, identica contrazione ha subito, di riflesso, la persona offesa che agisca in veste di accusatore privato, mediante ricorso immediato al giudice, di cui all'art. 21. In conclusione, allora, sia il pubblico ministero che la persona offesa possono proporre, secondo il novellato regime delle impugnazioni, soltanto ricorso per cassazione.
Resta da considerare, nondimeno, se la limitazione, per la parte offesa, riguardi solo il profilo della responsabilità penale o anche quello della responsabilità civile. Il quesito interpretativo ha trovato appagante risposta nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, con l'affermazione di principio secondo cui, anche dopo le modificazioni introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 6 e all'art. 576 c.p.p., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado, statuizione questa che vale anche per il procedimento innanzi al giudice di pace, come è dato intendere dalla motivazione della relativa pronuncia (Cass. Sez. Un. 29.3.2007, n. 27614, rv. 236539). Tale facoltà le deriva dalla regola generale dettata dall'art. 576 c.p.p., in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento:
norma, certamente, applicabile al processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art.
2. Da tale ricostruzione normativa ed esegetica emerge, allora, che la persona offesa, costituita parte civile, ha facoltà di proporre appello, sia pure ai soli fini della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace.
3. - L'ulteriore quesito dell'individuazione del regime intertemporale applicabile va risolto, in mancanza di normativa transitoria, sulla base del consueto parametro ermeneutico del tempus regit actum, individuando nella sentenza l'actus, il cui tempo è determinante ai fine della risoluzione del quesito anzidetto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27614/2007 cit.). Orbene, la sentenza impugnata è successiva all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, che va, dunque, applicata al caso di specie. Per quanto sopra si è detto, la stessa pronuncia è suscettibile di appello ai soli effetti della responsabilità civile, peraltro espressamente reclamata dalla DI nell'originario atto di appello, con la richiesta di condanna dell'imputata al risarcimento dei danni cagionati ed alla rifusione delle spese. E sul gravame proposto nell'esercizio dell'opzione processuale spettante alla persona offesa (che ha presentato appello e non ricorso per cassazione), il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi, sia pure nei limiti anzidetti, in esito ad un procedimento nel corso del quale l'imputata avrebbe avuto modo di esercitare il suo diritto di difesa in una fase di merito. Diritto che sarebbe, ovviamente, conculcato - ove, in esito all'erronea ordinanza di rimessione degli atti, pronunciata dal giudice a quo, questa Corte di legittimità dovesse, comunque, provvedere sull'impugnazione della persona offesa agli effetti penali - in considerazione dell'efficacia di giudicato che la sentenza penale irrevocabile avrebbe, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nel giudizio civile al quale le parti andrebbero, poi, comunque rimesse.
4. - Per quanto precede, l'impugnazione proposta va qualificata come appello, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Qualifica il ricorso come appello e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008