CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2023, n. 38962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38962 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: OU JI nato il [...] avverso la sentenza del 05/04/2017 del TRIBUNALE di PRATO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 13/10/2022 — qualificata come ricorso per cassazione l'impugnazione presentata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato in data 5/4/2017, che aveva condannato IN OU alla pena di anni quattro di reclusione per i delitti di cui agli artt. 648, ritenuta l'ipotesi di cui al comma quarto e 477- 482 cod. pen — disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38962 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/05/2023 2. L'unico motivo cui il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha affidato il ricorso si articola in più profili. Innanzitutto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui individua il reato più grave in concreto in quello di falso di cui al capo C), relativo alla contraffazione della carta di identità. Evidenzia in proposito che la gravità del reato si stabilisce in astratto, con riferimento alla pena edittale prevista, per cui più grave è il reato punto con pena edittale massima più elevata. Dunque, nel caso di specie la ricettazione è il reato più grave, con il limite per il Tribunale di determinare la pena base detentiva in misura non inferiore a mesi quattro di reclusione, che è la pena edittale minima prevista per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen. Sotto un secondo profilo deduce la sproporzione della pena irrogata rispetto ai fatti contestati, evidenziando che la motivazione risulta del tutto apparente e non tiene conto dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen. 3. In data 9/5/2023 è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che seguono. 1.1 Osserva, invero, il Collegio che è ormi acquisito il principio per il quale, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse e che, qualora il reato meno grave sia punito con pena più elevata nel minimo, la pena da irrogare in concreto non può essere inferiore alla più alta previsione edittale del reato satellite (Sezioni Unite, n. 25939 del 28/2/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01; Sezione 5, n. 854 del 18/11/2022, Glaoui, Rv. 284184 - 01; Sezione 3, n. 18099 del 15/11/2019, Niang, Rv. 279275 - 01; Sezione 2, n. 36107 del 16/5/2017, Ciccia, Rv. 271031 - 01; Sezione 4, n. 30557 del 7/6/2016, Cadi, Rv. 267689 - 01; Sezione 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261425 - 01). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, il reato più grave è quello di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., che prevede sei anni di reclusione quale pena edittale massima, a fronte del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., che è punito con pena massima pari a due anni di reclusione. Dunque, la pena base andava individuata con riferimento al reato di ricettazione, con il limite per il Tribunale di determinare la pena base detentiva in misura non inferiore a mesi quattro di reclusione, che è la pena edittale minima prevista per il reato di cui 2 agli artt. 477-482 cod. pen., atteso che l'art. 648, comma quarto, cod. pen. non prevede alcun minimo. 1.2 II profilo di doglianza relativo alla sproporzione della pena resta assorbito. 1.3 L'impugnazione è, dunque, fondata. Tuttavia, risalendo i fatti al 4/10/2010 e tenuto conto delle sospensioni (per un periodo complessivo pari ad anni due e mesi otto), il termine per i reati di cui ai capi B) e C) è spirato, ai sensi degli artt. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., in data 4 dicembre 2020. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, per tale ragione con riguardo ai reati di cui ai capi B) e C). Il reato di cui al capo A), invece, non è ancora prescritto, atteso che - in ragione del periodo complessivo delle sospensioni - andrà a scadere in data 4 giugno 2023.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di contraffazione di cui ai capi B) e C) sono estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per la determinazione della pena con riferimento alla ricettazione di cui al capo A). Dichiara definitivo il giudizio di responsabilità con riferimento al capo A) Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 13/10/2022 — qualificata come ricorso per cassazione l'impugnazione presentata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato in data 5/4/2017, che aveva condannato IN OU alla pena di anni quattro di reclusione per i delitti di cui agli artt. 648, ritenuta l'ipotesi di cui al comma quarto e 477- 482 cod. pen — disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38962 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/05/2023 2. L'unico motivo cui il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha affidato il ricorso si articola in più profili. Innanzitutto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui individua il reato più grave in concreto in quello di falso di cui al capo C), relativo alla contraffazione della carta di identità. Evidenzia in proposito che la gravità del reato si stabilisce in astratto, con riferimento alla pena edittale prevista, per cui più grave è il reato punto con pena edittale massima più elevata. Dunque, nel caso di specie la ricettazione è il reato più grave, con il limite per il Tribunale di determinare la pena base detentiva in misura non inferiore a mesi quattro di reclusione, che è la pena edittale minima prevista per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen. Sotto un secondo profilo deduce la sproporzione della pena irrogata rispetto ai fatti contestati, evidenziando che la motivazione risulta del tutto apparente e non tiene conto dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen. 3. In data 9/5/2023 è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che seguono. 1.1 Osserva, invero, il Collegio che è ormi acquisito il principio per il quale, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse e che, qualora il reato meno grave sia punito con pena più elevata nel minimo, la pena da irrogare in concreto non può essere inferiore alla più alta previsione edittale del reato satellite (Sezioni Unite, n. 25939 del 28/2/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01; Sezione 5, n. 854 del 18/11/2022, Glaoui, Rv. 284184 - 01; Sezione 3, n. 18099 del 15/11/2019, Niang, Rv. 279275 - 01; Sezione 2, n. 36107 del 16/5/2017, Ciccia, Rv. 271031 - 01; Sezione 4, n. 30557 del 7/6/2016, Cadi, Rv. 267689 - 01; Sezione 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261425 - 01). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, il reato più grave è quello di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., che prevede sei anni di reclusione quale pena edittale massima, a fronte del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., che è punito con pena massima pari a due anni di reclusione. Dunque, la pena base andava individuata con riferimento al reato di ricettazione, con il limite per il Tribunale di determinare la pena base detentiva in misura non inferiore a mesi quattro di reclusione, che è la pena edittale minima prevista per il reato di cui 2 agli artt. 477-482 cod. pen., atteso che l'art. 648, comma quarto, cod. pen. non prevede alcun minimo. 1.2 II profilo di doglianza relativo alla sproporzione della pena resta assorbito. 1.3 L'impugnazione è, dunque, fondata. Tuttavia, risalendo i fatti al 4/10/2010 e tenuto conto delle sospensioni (per un periodo complessivo pari ad anni due e mesi otto), il termine per i reati di cui ai capi B) e C) è spirato, ai sensi degli artt. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., in data 4 dicembre 2020. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, per tale ragione con riguardo ai reati di cui ai capi B) e C). Il reato di cui al capo A), invece, non è ancora prescritto, atteso che - in ragione del periodo complessivo delle sospensioni - andrà a scadere in data 4 giugno 2023.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di contraffazione di cui ai capi B) e C) sono estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per la determinazione della pena con riferimento alla ricettazione di cui al capo A). Dichiara definitivo il giudizio di responsabilità con riferimento al capo A) Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023.