Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
Qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa secondo la previsione dell'art. 2041 cod. civ., la quantificazione dell'indennizzo medesimo va effettuata secondo i criteri fissati dalla citata norma, mentre resta esclusa la possibilità di un'applicazione diretta della tariffa professionale, la quale dispiega rilievo solo come parametro di valutazione oltre che come limite massimo di quella liquidazione.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento del danno: criteri di calcolo di rivalutazione e interessihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
I. Introduzione In caso di risarcimento del danno per debiti di valore (p.es. in caso di incidente stradale; sulla distinzione su debiti di valore e debiti di valuta cfr. infra) la somma calcolata quale risarcimento deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione ed interessi. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l?importo della somma (che viene liquidata con riguardo al fatto in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Normalmente questa operazione viene effettuata avvalendosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4687/96 R.G. proposto da:
COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dagli Avv. Sergio Soria ed Andrea Scognamiglio in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
ricorrente contro
SA FF, domiciliato e difeso come appresso, controricorrente e sul ricorso incidentale iscritto al 6861/96 R.G. proposto da:
SA FF, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'Avvocato Renato Scognamiglio che, con l'Avvocato Luigi Rippa, lo difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso-ricorso incidentale;
contro
COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato e difeso come sopra,
intimato per la cassazione della sentenza 29 novembre - 14 dicembre 1995 n. 2304/95 della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 3 aprile 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per il controriccorente-ricorrente incidentale, l'avv. Claudio Scognamiglio per delega dell'Avv. Renato Scognamiglio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale e dei primi quattro motivi del ricorso principale e per l'accoglimento per quanto di ragione, del quinto motivo di quest'ultimo ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli a favore dell'ing. FF SA per il pagamento di £. 45.421.605, oltre interessi ex art. 9 L.143/1949, a titolo di compenso per la progettazione di un impianto fognario affidatagli con delibera di giunta n. 2426 dell'11/10/1983, l'intimato Comune di Ercolano, oltre ad eccepire la prescrizione del diritto azionato ex adverso, dedusse, tra l'altro, la nullità della delibera di giunta relativa all'incarico, la congruità della somma di £. 19.365.445 che esso Comune aveva già corrisposta al professionista.
Il SA, costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., al che il Comune di Ercolano oppose la mancanza di prova dell'utilizzazione dell'opera. Con sentenza 21/9/1993 il Tribunale, accogliendo l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e respinse la domanda subordinata del ER in base al rilievo che la invocata delibera di giunta del 1983 riguardava la progettazione e la direzione dei lavori della rete fognaria e idrica al servizio di un insediamento abitativo per terremotati e che il relativo compenso, ammontante a £. 19.366.445, era stato anche pagato dal Comune, mentre il progetto cui si riferiva il decreto ingiuntivo non poteva ritenersi regolarmente affidato al SA in quanto la delibera di Giunta n. 114 del 15/1/1985, con la quale l'incarico era stato esteso alla progettazione di altri impianti, aveva natura di mero atto interno, cioè di semplice proposta che abbisognava dell'accettazione scritta, mai avvenuta, da parte del professionista;
ne' quest'ultimo poteva utilmente ripiegare sull'azione di arricchimento, non avendo provato che all'incarico fosse seguita la realizzazione dell'opera pubblica secondo la previsione del suo progetto.
In seguito a gravame del SA, resistito dal Comune di Ercolano, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma di quella impugnata, ferma la revoca del provvedimento monitorio, ha condannato il comune suddetto a pagare all'appellante, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ., la somma di £. 81.450.022, comprensiva di rivalutazione monetaria, con gli interessi legali a far tempo dal 9.11.1984, e comunque una somma da contenere nei limiti di quella che gli sarebbe sino allora spettata, per capitale e interessi, sulla base del decreto ingiuntivo opposto. A sostegno di tale decisione la Corte territoriale ha osservato quanto segue:
- Come esattamente ritenuto dal primo giudice, il progetto dell'impianto fognario di cui al decreto ingiuntivo era stato redatto senza che fosse stato perfezionato un formale contratto tra il comune e l'ing. SA;
- Quest'ultimo, tuttavia, sin dal primo grado di giudizio aveva proposto una domanda riconvenzionale di indennizzo per arricchimento senza causa che non aveva mancato di riproporre con l'atto di appello;
- Tale domanda era fondata perché vi era stato l'implicito riconoscimento, da parte del Comune, dell'utilità dell'opera mediante delibera consiliare 9/11/1984 di approvazione dell'elaborato, con contestuale manifestazione della volontà di richiedere il relativo finanziamento, riconoscimento che aveva avuto l'effetto irretrattabile di attribuire al SA il diritto all'indennizzo ex art. 2041 cod. civ.;
- Questo indennizzo poteva essere determinato nell'importo di tariffa, corrispondente sia all'impoverimento del professionista, sia all'arricchimento del Comune;
- Era irrilevante la circostanza della mancata previsione di spesa nel bilancio dell'ente, dato che la delibera del 1984 veniva in considerazione solo per il suo contenuto di manifestazione di scienza in ordine all'utilitas;
- Ammesso il pagamento in virtù dello specifico titolo indennitario di cui all'art. 2041, questo prevaleva sul riconoscimento del debito "fuori bilancio" da parte del Comune;
- Al SA competevano, quindi, £. 45.421.605, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata, con decorrenza dalla data della suddetta delibera, ma con la precisazione, per non adnare ultra petita, che il totale non avrebbe mai potuto superare quello che sarebbe stato dovuto in base al decreto ingiuntivo opposto.
Ricorre per cassazione il Comune di Ercolano sulla base di cinque motivi ai quali FF SA replica con controricorso, formulando, a sua volta, un motivo di ricorso incidentale. Il SA deposita anche memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disposta, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti contro la medesima sentenza.
Ragioni di ordine logico rendono prioritario l'esame del ricorso incidentale con il cui unico motivo il SA - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1326. 1351, 2222, 2697, cod. civ. carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia ritualmente prospettato - si duole che non sia stata accolta la sua domanda principale e che la Corte partenopea si sia sbarazzata sbrigativamente di essa, senza valorizzare gli elementi costituiti dalla lettera d'incarico del Sindaco in data 24/3/1984, dalle delibere 9/11/1984 e 11/10/1983 e dal riconoscimento del debito in questione fuori bilancio. La censura è priva di fondamento.
La sentenza d'appello, infatti, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha precisato senza essere impugnata sul punto, che solo con delibera di giunta n. 114 del 25/1/1985, l'incarico di cui alla originaria delibera n. 2426 dell'11/10/1983 (poi regolarmente perfezionatosi e per il quale era anche avvenuto il pagamento del compenso nella misura di £. 19.366.445) era stato esteso alla progettazione "dei collegamenti fognari fino "ai limiti dei lotti assegnati alle Cooperative nell'ambito del p.e. " e.p. di Monaco Aiello", ma che in relazione a questo ulteriore progetto, del resto già redatto dal SA prima ancora di detta delibera del 1985 e a cui si riferiva la pretesa da lui azionata in sede monitoria, nessun formale contratto era mai intervenuto con il Comune nella doverosa forma scritta, anche se il Consiglio Comunale lo aveva approvato riconoscendone l'utilità, con delibera n. 268 del 9/11/1984. È evidente, allora, che atti e provvedimenti anteriori alla ripetuta delibera di Giunta del 1985, come quelli invocati dal SA, risalenti al 1984, erano irrilevanti ed inidonei alla regolarizzazione di un incarico deliberato in epoca posteriore;
come pure è evidente che il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio era insufficiente, da solo, ad integrare la forma scritta indispensabile per la validità del contratto d'opera intellettuale tra il Comune ed il professionista relativo all'ulteriore progettazione.
Il ricorrente incidentale, del resto, si guarda bene dal sostenere che tale contratto fosse intervenuto per iscritto, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (v. sent. 18/11/1994 n. 9762), limitandosi a dolersi della mancata valorizzazione di elementi che tutt'al più avrebbero potuto costituire semplici fatti concludenti provenienti dall'autorità comunale ma che non erano in alcun modo idonei al perfezionamento del contratto nella forma suddetta.
Con il primo mezzo del ricorso principale si contesta l'ammissibilità della domanda "riconvenzionale" proposta in via subordinata dal SA all'atto della sua costituzione nel giudizio di opposizione, sostenendosi non essersi trattato di una semplice emendatio, bensì di una mutatio libelli, dato che l'azione contrattuale e quella di arricchimento senza causa hanno presupposti ed oggetto diversi.
La censura non ha alcuna consistenza per la semplice ragione che su detta domanda subordinata formulata in primo grado il Comune di Ercolano ebbe ad accettare il contraddittorio difendendosi nel merito contro di essa, e appunto nel merito il Tribunale ne negò l'accoglimento, dicendo che il SA non aveva provato che all'incarico fosse seguita la realizzazione dell'opera secondo la previsione del suo progetto.
Parimenti inconsistente è il secondo mezzo con cui si contesta che la domanda di arricchimento sia stata riproposta in secondo grado, sostenendosi che nell'atto di appello vi si faceva solo un generico e frettoloso riferimento e che le conclusioni definitive non ne facevano il minimo accenno, sicché doveva ritenersi che vi fosse stata una implicita rinunzia ad essa.
Tali assunti, infatti, trovano una netta smentita nella lettura, sia dell'atto di appello, col quale veniva impugnata specificamente la decisione di rigetto del Tribunale "anche in "riferimento alla domanda subordinata ed alternativa di ingiusto "arricchimento (ai cui effetti esplicava pure efficacia il contenuto "della deliberazione n. 268 del 9/11/1984 e lo stesso "riconoscimento del debito da parte del Comune"), sia delle conclusioni definitive riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata, dove si chiedeva "l'accoglimento dell'appello e delle "domande proposte dall'ing. SA dinanzi al giudice di primo grado".
Con il terzo mezzo si nega che il Comune ricorrente avesse riconosciuto, mediante la delibera di approvazione 9/11/1984, l'utilità del progetto redatto dal professionista, sostenendosi che a tal fine sarebbe stata necessaria una sua utilizzazione per realizzare l'opera pubblica secondo le previsioni di esso. Si sostiene, inoltre, che detta delibera aveva solo valore ricognitivo ex lege dei debiti fuori bilancio, senza alcun valore transattivo o di riconoscimento dell'utilitas.
La censura non merita accoglimento, investendo essa una questione di fatto, quale è, senza dubbio, quella relativa all'esistenza o meno di un riconoscimento dell'utilità del progetto da parte del Comune, questione che, per altro, la Corte di merito ha risolto in senso del tutto conforme all'orientamento giurisprudenziale di questo Supremo Collegio secondo cui detto riconoscimento può essere implicito e, quindi, risultare anche dall'approvazione, da parte del consiglio comunale, e dal successivo invio al comitato di controllo di un progetto di opera pubblica elaborato per conto del Comune, senza necessità che l'opera progettata abbia avuto concreta realizzazione (v. sent. 16/12/1980 n. 6515, 18/2/1987 n. 1753, 23/6/1992 n. 7694). Con il quarto mezzo si deduce: che all'ing. SA si sarebbero potute liquidare, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. solo le spese che egli aveva sostenute, con esclusione, comunque, del profitto;
che gli altri incarichi professionali espletabili del medesimo nel tempo in cui si era dedicato alla redazione del progetto dovevano essere rigorosamente provati e non semplicemente ipotizzati;
che, nel qualificare il presunto risparmio dell'ente nella misura della spesa per un incarico contrattualmente valido, la Corte napoletana era incorsa in contraddizione;
che già in primo grado la parcella era stata contestata come sperequata ed esosa, anche perché si riferiva ad attività ancora da iniziare e non conteneva elementi per individuare quelle già compiute. Anche questa censura manca di pregio.
Correttamente, infatti, il giudice d'appello, con valutazione adeguatamente e logicamente motivata, come tale non suscettibile di sindacato in questa sede, ha ritenuto che la parcella depositata dal SA, approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, potesse essere utilizzata come parametro di valutazione dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in quanto corrispondente, da un lato, all'impoverimento del professionista (il quale, nel tempo dedicato alla redazione del progetto per conto del Comune, avrebbe potuto esplicare altri incarichi nella stessa misura remunerativi), e dall'altro, all'arricchimento del Comune (il quale, se avesse conferito l'incarico secundum legem, avrebbe dovuto pagare, per onorario e rimborso spese, in relazione a quell'importo dei lavori, esattamente la stessa somma indicata nella parcella). Beninteso non si tratta, ne' si potrebbe trattare, in assenza di un valido vincolo contrattuale, di applicazione diretta della tariffa professionale e della parcella redatta alla stregua di essa, ma solo di un parametro valutativo, destinato anche a rappresentare il limite massimo della liquidazione, per desumerne il risparmio conseguito dall'ente rispetto alla spesa cui sarebbe andato incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido: ed in tal senso, del resto, si è già pronunciata più volte questa Corte regolatrice con riferimento a fattispecie in tutto analoghe a quella in esame (v. sent. 26/11/1986 n. 6981, 23/6/1992 n. 7694, 27/6/1994 n. 6182). Con il quinto mezzo si muovono due censure alla sentenza impugnata:
a) avere ingiustamente ed erroneamente fatto decorrere interessi e rivalutazione monetaria dalla data della delibera di approvazione del progetto ( 9/11/1984), anziché dal giorno della costituzione in mora;
b) aver calcolato gli interessi sulla somma già rivalutata, con ingiusta locupletazione del SA.
La prima di tali censure manca di fondamento.
Non vale, infatti, il richiamo alla disciplina riguardante i debiti e la mora della P.A., poiché tale disciplina si riferisce alle obbligazioni pecuniarie, mentre, come è ius receptum, l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, configura un debito di valore che sorge, in capo al depauperato, sin dal momento dell'arricchimento altrui, sicché da tale momento va operata la rivalutazione e decorrono gli interessi legali (. sent. 22/6/1983 n. 4275, 26/11/1986 n., 6981, 11/2/1987 n. 1735, 18/2/1991 n. 1690 23/6/1992 n. 7694, 16/11/1993 n. 11296, 20/1/1994, n. 517). Fondata, invece, è l'altra censura concernente il cumulo di rivalutazione ed interessi.
Questa Suprema Corte a sezione unite, invero, nello statuire recentemente che, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che egli provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento, prova che può essere offerta e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso, ha anche affermato che in tale ultima ipotesi gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base a i prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (v.
sent. 17/2/1995 n. 1712). Tale principio, dal quale non vi è ragione qui di discostarsi, è stato ignorato dalla Corte napoletana la quale ha fatto decorrere gli interessi legali dal 9/11/1984, data dell'arricchimento, sull'intera somma rivalutata di £. 81.450.022, pur avendo avuto l'accortezza di precisare opportunamente che in nessun caso l'importo di riconoscere al SA può superare quello che gli spetterebbe sulla base del decreto ingiuntivo revocato. Su questo punto, quindi, e solo su di esso l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli la quale si uniformerà al principio di diritto testè enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso incidentale ed i primi quattro motivo del ricorso principale.
Accoglie, per quanto di ragione, il quinto motivo dello stesso ricorso principale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del procedimento di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 3 aprile 1998.
Depositata in Cancelleria il 18/2/1999.