Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite.
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La sentenza n. 1691 del 2 dicembre 2024, pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Penale, dimostra ancora una volta come anche i casi apparentemente minori possano sollevare questioni giuridiche di grande interesse. Questa volta, sotto la lente della Suprema Corte, sono finiti un ombrello a scatto, cinque euro e il pianerottolo di un condominio. Il caso L'imputato, condannato in primo grado per furto aggravato e furto in abitazione, si era appellato sostenendo l'insufficienza delle prove e l'inapplicabilità dell'art. 624-bis c.p., affermando che il pianerottolo non fosse una pertinenza di privata dimora. La Corte d'Appello aveva dichiarato improcedibile il reato di furto …
Leggi di più… - 2. Dichiarazione infedele: può concorrere con gli altri reati dichiarativi (art. 2, 3 e 5 Dlgs 74/2000)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
La massima Ciascuno dei delitti dichiarativi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, sanziona condotte tra loro diverse, non costituenti modalità alternative di realizzazione dello stesso reato, in quanto volte a evadere, per ogni anno, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante dichiarazioni differenti ovvero mediante la violazione dell'obbligo di presentare entrambe le dichiarazioni, sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione ove, in relazione a un medesimo anno, siano realizzate diverse condotte tipizzate dalle indicate norme incriminatrici (Cassazione penale , sez. III , 16/03/2022 , n. 20050). Fonte: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 18099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18099 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
18099-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da: Sent. n. sez. 2778/2019 - Presidente - VITO DI NICOLA UP 15/11/2019 - Relatore ANGELO MATTEO SOCCI R.G.N. 28720/2019 ALDO ACETO ALESSIO SCARCELLA FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: AN HA nato a [...]( SENEGAL) il 12/12/1978 avverso la sentenza del 10/05/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di pena. Андевитана оси RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 10 maggio 2018 ha condannato AN HA alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 500,00 di multa relativamente ai reati di cui all'art. 81 e 648, comma 2, cod. pen., 171 ter, comma 1, lettera D, legge 633/1941, e 6, comma 3, legge 286/1998, unificati con la continuazione, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, reato più grave quello ex art. 648, comma 2, cod. pen.; con la sospensione condizionale della pena;
reati commessi il 16 gennaio 2016. 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Pena illegale, violazione di legge, art. 81 cod. pen. e 171 ter, I. 633/1941. La pena pecuniaria irrogata risulta inferiore al minimo previsto per il reato satellite dell'art. 171 ter, I. 633/1941. Il limite invalicabile dell'applicazione della continuazione, individuato dalla giurisprudenza, impone l'irrogazione di una pena che non può essere inferiore a quella prevista per il reato satellite. Il reato di cui all'art. 171 ter, I. 633/1941 è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00, quindi la pena della multa (€ 500,00) è stata irrogata al di sotto del minimo edittale. Dovevano poi applicarsi anche le pene accessorie di cui all'art. 171 ter, legge 633/1941. Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Son L'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati sopra indicati. Il Tribunale, ritenuti i reati avvinti dal medesimo disegno criminoso e più grave quello di ricettazione, di cui all'art. 648, comma 2, c.p., ha quantificato la pena base nella misura di mesi 6 di reclusione ed Euro 450,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi 4 di reclusione ed € 300,00 d multa con l'aumento per la continuazione, relativamente ai reati di cui all'art. 171 ter, comma 4, I. 633/1941 e art. 6, comma 3, legge 286/1998, di mesi 2 ed € 200,00 1 mese ed € - 100,00 per ogni reato) in totale a mesi 6 di reclusione ed € 500,00 di multa. Così facendo, però, il Giudice ha erroneamente posto a base del calcolo una pena pecuniaria inferiore al corrispondente minimo edittale del reato satellite che, oltre la pena detentiva, contempla una pena pecuniaria che va da un minimo di Euro 2.582,00 di multa ad un massimo di Euro 15.493,00. Va ribadito il consolidato principio secondo il quale in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 2, n. 10987 del 17/02/2005, Contini, Rv. 231327; Sez. 3, n. 9261 del 28/01/2010, Del Prete, Rv. 246236; Sez. 5, n. 12473 del 11/02/2010, Salviani, Rv. 246559; Sez. 3, n. 19737 del 14/04/2011, Bessi, Rv. 250335; vedi però in senso diverso Sez. 2, n. 47447 del 06/11/2009 - dep. 14/12/2009, P. G. in proc. Sall, Rv. 24643201). Sono necessari ulteriori accertamenti di merito, anche per le pene accessorie di cui all'art. 171 ter, comma 4, legge 633/1941, e, quindi, la sentenza deve annullarsi con rinvio (limitatamente al trattamento sanzionatorio principale e alle pene accessorie); ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. si dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio principale e alle pene accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Benevento. Così deciso il 15/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA nłodricrea АН МА DEPOSITATA IN CANCELLI 12 GIG 2020 IL CANCELLIERE ESPERTO NA RI 3