Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOM045 14/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Condominio Spasecomuni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SPADONEDott. Mario R.G.N. 20352/98 Dott. ON VELLA Consigliere 364/99 MENSITIERI - Consigliere Cron. 9720 Dott. Alfredo Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Rep. 1552 Dott. Ettore BUCCIANTE -Rel. Consigliere Ud. 10/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Pistista copia stud DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato IL SOLE 24 ORE.. 6000 PUGLIESE SALVATORE, che la difende unitamente agli 28 MAR. 2001 avvocati LE CORRADO, D'AMICO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
DELLAGIACOMA LO IA UI, LO CINO in proprio e quale procuratore di LO ON e di RI LO NINETTA, DELLAGIACOMA MANFRONI 2000 MARGHERITA, MANFRONI TO;
1818 intimati - -1- J -DCV e sul 2° ricorso n° 00364/99 proposto da: LO DELLAGIACOMA IA UI, LO CINO IN PR BE148790 at d d NO PROC. GEN. LO, LO ΙΟ, LO RI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NINETTA, DELLAGIACOMA UFFICIO COPIE MANFRONI MARGHERITA, MANFRONI Richiesta copia studio Ma s TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F dal Sig. per diritthLeraeཚན་ 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI CONFALONIERI IL CANCELLIERE LUIGI, che li difende unitamente all'avvocato GIOVANNINI GIULIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti PUGLIESE contro 1400075 OR LE CI;
11.8.0.1 intimata avverso la sentenza n. 107/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 10/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 2000 CANCELLERIA udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1'Avvocato Salvatore PUGLIESE, difensore del BE431277 ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
BE431291 udito 1'Avvocato Emanuele COGLITORE, per delega dell'avvocato Luigi MANZI, depositata in udienza, BE431282 difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del del ricorso l'accoglimento ricorso principale incidentale;
-2- M udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
l'inammissibilità e il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, rigetto del secondo motivo. -2-625- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21 luglio 1994 il Tribunale di Trento adito da MA SA AC, IA Florio anche quale procuratore generale di ON Florio e di TA Di IO, AR TA AC e ER RO, nonché in via riconvenzionale da IA NI, gli uni e l'altra proprietari di singole unità immobiliari comprese in un edificio ubicato in Predazzo condannò la convenuta а pagare agli attori la somma di lire 5.890.000, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, come rimborso pro quota delle spese occorse per la ristrutturazione del fabbricato, dedotta l'indennità dovutale per l'avvenuta sopraelevazione dello stabile;
la condannò a rimuovere una fossa biologica, che aveva realizzato su un'area appartenente in via esclusiva agli attori;
respinse tutte le altre varie domande proposte dall'una e dall'altra parte;
compensò le spese di giudizio per un terzo, ponendole per gli altri due terzi a carico di IA NI. Impugnata da quest'ultima in via principale, incidentalmente da MA SA AC, e IA Florio anche quale procuratore generale 20352/98-364/99 3 Mmm di ON Florio e di TA Di IO, AR TA AC e ER RO, la decisio- ne è stata confermata dalla Corte di appello di Trento, che con sentenza del 10 marzo 1998 ha rigettato entrambi i gravami e condannato l'ap- pellante principale al rimborso di due terzi delle spese del giudizio di secondo grado soste- nute dalle altre parti, compensandole per il resto. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione IA NI, in base a sei motivi. Hanno resistito con controricorso MA SA AC, IA Florio anche quale procuratore generale di ON Florio e di TA Di IO, MargheTA AC e ER RO, formulando anche due motivi di ricorso incidentale. Ognuna delle parti ha pre- sentato una propria memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere riuniti, in applica- zione dell'art. 335 c.p.c. Di quello principale i resistenti hanno con- testato pregiudizialmente l'ammissibilità, rile- vando che non contiene l'esposizione sommaria dei 20352/98-364/99 Hen fatti della causa, prescritta dall'art. 366 c.p.c. L'eccezione non è fondata. La disposizione richiamata dai controricorrenti può senz'altro considerarsi osservata, quando la lettura del ricorso per cassazione consente di individuare, nei termini essenziali, la vicenda che ha dato luogo alla controversia, lo svolgimento del processo e il contenuto della decisione impugna- ta, in modo che risultino comprensibili le censu- re ad essa rivolte, senza necessità di utilizzare alcun altro atto: cfr., per tutte, Cass. 4 giugno 1999 n. 5492. Questa esigenza, nella specie, è stata soddisfatta, poiché i presupposti sostan- ziali e processuali delle doglianze formulate da IA NI, anche se non sono stati esposti in un'apposita sezione dell'atto di impugnazione, si desumono con chiarezza dal complessivo conte- sto del ricorso, nel quale sono stati illustrati in maniera esauriente. Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso principale, vengono denunciati "vio- lazione - falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione e nullità della sentenza ex art. 360, nn. 3-4-5 C.P.C. in relazione agli 20352/98-364/99 5 artt. 116, 252 C.P.C.". Lamenta IA NI che il giudice di secondo grado ha confermato la sua condanna al rimborso pro quota delle spese sostenute dagli altri condomini per il rifacimen- to integrale del tetto dell'edificio, basandosi sulla testimonianza del geom. UI NI, il quale aveva riferito che ella aveva prestato il proprio consenso all'esecuzione dell'opera, dopo essere stata informata del relativo progetto e dei costi. Secondo la ricorrente, la Corte di appello ha motivato la propria decisione, sul punto, soltanto per relationem a quanto in propo- sito aveva ritenuto il Tribunale, senza tenere conto delle varie ragioni che ella aveva fatto valere, а dimostrazione dell'assoluta inattendi- bilità di quella testimonianza. La censura non può essere accolta. Si verte, come è palese, nel campo di apprez- eminentemente di merito quale tipica-zamenti mente è la valutazione delle risultanze istrutto- rie insindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo della omissione, insuffi- cienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da questi vizi la sentenza impugnata risulta del tutto immune. Il giudice di secondo grado, senza 20352/98-364/99 6 Mami affatto trascurare le contestazioni sollevate dall'appellante principale in ordine all'attendi- bilità del NI, le ha reputate non "plau- sibili", spiegandone adeguatamente ed esauriente- mente le ragioni: la qualità di "geometra di fiducia di tutte le parti in causa" del testimone e i "riscontri oggettivi" che le sue dichiarazio- ni avevano trovato in quelle rese da altre perso- ne chiamate a deporre. La motivazione dunque esiste, non è carente, non è inficiata da vizi logici о giuridici. Tanto constatato, questa Corte non può addentrarsi oltre, controllando la intrinseca esattezza e congruità di quei giudizi, mediante le verifiche che pretende di affidarle la ricorrente, in base ad argomenti quali: l'es- -- sere stato il geom. NI più intensamente legato alle altre parti che a lei stessa;
il non collimare le sue dichiarazioni in maniera precisa con quelle dei testimoni indicati nella sentenza esse contraddetteimpugnata;
l'essere state dall'avv. Ferruccio Zuccaro, la cui deposizione era stata erroneamente qualificata come de relato dal Tribunale. Entrare in questo terreno signifi- cherebbe superare i limiti propri del giudizio di "la legittimità, in quanto valutazione delle 20352/98-364/99 7 Mm. risultanze delle prove e il giudizio sull'atten- dibilità dei testi, come la scelta, fra le varie probatorie, di quelle ritenute piùrisultanze idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
consegue che il controllo di legittimità da parte della corte di cassazione non può riguardare il convin- cimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza da punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova" (Cass. marzo 2000 n. 2404). Allo stesso capo della sentenza impugnata at- tiene il quinto motivo del ricorso principale, con cui IA NI, dolendosi di "violazione - falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione ex art. 360 C.P.C. in relazione agli artt. 1350, 1127, 1129, 1136 C.C.", sostiene che la sua (pretesa) approvazione all'esecuzione dei lavori di rifacimento integrale del tetto 20352/98-364/99 8 dello stabile non doveva essere considerata valida, in quanto non era stata espressa per iscritto, né manifestata in occasione di un'as- semblea condominiale. Sostiene la ricorrente che il suo consenso avrebbe dovuto essere manifestato in tali forme, sia perché la sopraelevazione del fabbricato comportava un aumento di volume e la costituzione di un diritto reale su tale incre- mento, sia perché l'esistenza di otto condomini comportava la necessità di procedere alla nomina di un amministratore e di formalizzare per iscritto ogni deliberazione. Anche questa censura va disattesa. La sopraelevazione di un edificio costituisce una facoltà che l'art. 1127 c.c., ricorrendone le condizioni, attribuisce al proprietario dell'ul- timo piano e per suo esercizio non è richiesta alcuna autorizzazione, né scritta né verbale, da parte degli altri condomini, ai quali compete soltanto il diritto ad ottenere la relativa indennità (che in effetti è stata riconosciuta in sede di merito a IA NI e detratta, in parziale compensazione, dalla somma da lei dovuta alle altre parti, come contributo alle spese per la ristrutturazione dello stabile). 20352/98-364/99 Mm Quanto poi alla necèssità della nomina di un e della formalizzazione della amministratore delibera, è sufficiente rilevare che nessuna specifica critica è stata mossa dalla ricorrente alle argomentazioni svolte in proposito dalla Corte di appello: l'iniziativa per la nomina ai sensi dell'art. 1129dell'amministratore, C.C., avrebbe potuto essere presa dalla stessa NI, che invece era rimasta inerte;
in presenza di una "determinazione plebiscitaria" per l'esecuzione dei lavori in questione, non occorreva dare corso a quanto prescrive l'art. 1136 c.c., né il risultato sarebbe stato diverso, se lo si fosse fatto. Il terzo e il quarto motivo del ricorso prin- cipale tra loro strettamente connessi e da esaminare quindi congiuntamente - si riferiscono alla fossa biologica realizzata dalla NI, a servizio del suo appartamento, in un'area appartenente in via esclusiva alle altre parti. Secondo la ricorrente, la decisione è affetta da : "vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 C.P.C. in relazione all'art. 132 C.P.C. e violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 C.P.C., in relazione all'art. 1062 20352/98-364/99 10 Mmm. C.C.", per avere la Corte di appello confermato sul punto la sentenza di primo grado, omettendo sia di esaminare un documento decisivo, sia di assumere la prova testimoniale che era stata dedotta in proposito, sia di motivare le ragioni per cui si era discostata dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, sia di disporre nuove indagini peTAli, sia di riconoscere che l'impianto costituiva oggetto di una servitù costituita per destinazione del padre di fami- glia. Neppure queste censure possono essere accol- te. Nel ricorso viene fatto riferimento а una "fossa biologica". Ma la questione aveva (sola) -- dato luogo a due distinte pronunce del Tribunale: con l'una era stata accolta la domanda degli attori (intesa ad ottenere la condanna della NI a rimuovere il nuovo impianto che ella aveva costruito sul terreno di loro proprietà), essendosi ritenuto che ella lo avesse fatto "pacificamente senza averne titolo"; con l'al- *** tra era stata rigettata la riconvenzionale (aven- te per oggetto la condanna degli stessi attori al ripristino di un vecchio impianto, destinato al 20352/98-364/99 11 M servizio di tutte le unità dell'edificio condomi- niale, che la convenuta affermava essere stato eliminato in occasione dei lavori di ristruttura- zione del fabbricato), essendosi ritenuto che mancasse ogni "riscontro probatorio in ordine alle modalità di tale manomissione" e alla "esi- stenza di un diritto al mantenimento del manufat- to". Invece, nell'adire il giudice di secondo grado, l'appellante principale aveva sostenuto di essersi limitata a ricollegare il proprio appar- tamento alla vecchia fossa biologica, di cui lamentava che gli altri condomini avessero inter- aveva altresì affermato di rotto gli allacci (e aver agito a buon diritto, quale titolare di una corrispondente servitù, che a suo dire era stata costituita in via negoziale o comunque per desti- nazione del padre di famiglia). Questo assunto, però, è stato disatteso dalla Corte di appello, la quale ha confermato integralmente la decisione impugnata in quella sede, recante sia la condanna della NI "a rimuovere la fossa biologica dalla stessa realizzata sulla p.f. 804/3 C.C. Predazzo", sia il rigetto della domanda della stessa NI, di condanna delle altre parti "al ripristino della fossa biologica comune, come 20352/98-364/99 12 Mai da sempre esistita". Anche il giudice di secondo grado, quindi, ha deciso nel presupposto della distinzione tra le due opere, su entrambe le quali ha provveduto, stabilendo che l'una doveva essere eliminata, perché realizzata su terreno altrui, e che l'altra non doveva essere ripristi- nata, perché non formava oggetto di alcuna servi- tù. Ebbene, con i motivi di ricorso in esame, IA NI, invece, dà per scontato, in fatto, che la fossa biologica sia la stessa (quella esistente "da sempre", alla quale afferma di aver collegato nuovamente il suo appartamen- to), mentre invece la Corte di appello ha deciso in senso diverso (e sostiene poi, in diritto, di avere titolo a mantenere tale allaccio, in forza di una servitù gravante sul fondo di proprietà degli originari attori, che sarebbe stata erro- neamente disconosciuta dal giudice di secondo grado). Tale discrasia, tra i presupposti di fatti posti a base, rispettivamente, della sen- tenza impugnata e del ricorso, comporta che è stata chiesta inammissibilmente la cassazione di una pronuncia che in realtà non è stata affatto adottata nel giudizio a quo. Con il secondo motivo di ricorso IA OR 20352/98-364/99 13 Mi -dini, deducendo "violazione falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione e nullità della sentenza ex art. 360 nn. 3-4-5 C.P.C., in relazione all'art. 112 C.P.C.", lamen- ta che la Corte di appello ha omesso di esaminare il suo motivo di gravame, relativo alla mancata condanna degli originari attori al risarcimento dei danni, che ella aveva chiesto in primo grado, con domanda ribadita in secondo. La doglianza è infondata. La domanda di cui si tratta era meramente conseguenziale a quella che formava oggetto della prima delle riconvenzionali (avvenuta esecuzione ristrutturazione del fabbricatodei lavori di all'insaputa della convenuta). Confermato il -- rigetto di tale domanda, non occorreva quindi che il giudice di secondo grado indicasse specifici I motivi, per giustificare quanto necessariamente ne derivava. Infine, con il sesto motivo del ricorso prin- cipale, IA NI si duole di "violazione- falsa applicazione di norme di diritto, vizio di motivazione e nullità della sentenza ex art. 360 nn. 3, 4, 5 C.P.C., in relazione agli artt. 90, 91, 92 C.P.C.", sostenendo l'erroneità del giudi- 20352/98-364/99 14 zio relativo alla propria maggiore soccombenza, sia in primo che in secondo grado, da cui è per due conseguita la sua condanna al rimborso, terzi, delle spese di entrambi i giudizi. La censura va disattesa. L'unico sindacato consentito in tale ambito, da parte di questa Corte, consiste infatti nel verificare che le spese non siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la loro compensazione, totale o parziale, costi- tuisce esercizio di un potere prettamente discre- zionale, che non può formare oggetto di censure in sede di legittimità (Cass. 27 dicembre 1999 n. 14576). Con il primo motivo del ricorso incidentale -= MA SA AC, IA Florio anche quale procuratore generale di ON Florio e di TA Di IO, MargheTA AC e ER RO lamentano che la Corte di appel- lo ha omesso di pronunciarsi sulle loro domande, "ritualmente spiegate in primo grado e nell'ap- pello incidentale", dirette alla condanna di IA NI alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni, con riferimento all'asse- TAmente illegittima utilizzazione, da parte di 20352/98-364/99 15 lei, del terreno sottostante al piano seminterra- to dello stabile condominiale. La doglianza non può essere accolta. vero, infatti, che il giudice di secondo grado non ha provveduto sulla domanda in questio- ne, che era stata formulata con il gravame inci- dentale proposto con la comparsa di risposta in appello. Ma essa non avrebbe potuto comunque essere presa in esame se non per essere respin- ta, in applicazione dell'art. 345 c.p.c., nel testo all'epoca vigente data la sua novità: davanti al Tribunale, infatti, era stata bensì formulata, ma tardivamente, soltanto con la replica alla conclusionale avversaria. Il secondo motivo del ricorso incidentale -= concerne la conferma del rigetto della domanda degli originari attori, di condanna della conve- nuta alla riduzione in pristino, fino alle dimen- sioni originarie, di un balcone del suo apparta- mento, da lei ampliato, in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio, fino а una distanza eccedente quella legale: secondo ricorrenti, la Corte di appello, ritenendo che tale abuso avesse formato oggetto di una loro "implicita accettazione", ha violato gli art. 20352/98-364/99 16 Min 873, 905, 907, 1031, 1058, 1062 c.c., poiché si costituzione di diritti verteva in materia di reali. Anche questa censura va disattesa. Sul punto, il giudice di secondo grado ha os- servato che gli altri condomini, "sottoscrivendo i progetti nei quali era ben rappresentata tale opera", ne avevano "implicitamente accettato le dimensioni". На quindi ritenuto che il loro consenso era stato manifestato in maniera espres- sa e nella debita forma scritta: l'avverbio "implicitamente", che si legge nella sentenza : impugnata, è stato impiegato nel senso di "conte- stualmente" o "conseguentemente" e simili, non in quello di "tacitamente" o "verbalmente" e simili, implicherebbe 1'invalidità, dedotta daiche ricorrenti incidentali, della loro accettazione all'ampliamento del balcone in questione e della costituzione della corrispondente servitù di veduta. Entrambi i ricorsi debbono essere quindi ri- gettati. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. 20352/98-364/99 17 DISPOSITIVO La Corte riunisce i ricorsi;
li rigetta en- trambi;
compensa tra le parti le spese del giudi- zio di cassazione. Roma, 10 novembre 2000 Snow Buriant est. Preskalat Прилинь IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri ALLERIA 28 MAR. 2001 100.000 350000 ROMA 2 a01220550 o 350.200 R A M O S 4: 1 0 0 20352/98-364/99