Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
La mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente proposta, in quanto l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2012, n. 10955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10955 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 09/11/2012
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2681
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 5609/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La OL AN IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/09/2010 del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21 settembre 2010 il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Legnano, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto AN IO La DO responsabile dei delitti di ingiuria, lesione personale e minaccia in danno di Osama Saleh;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
1.1. La ricostruzione del fatto recepita dai giudici di merito si è fondata sulla deposizione del teste Abdel Nasser Kashash, completa e particolareggiata nella descrizione dell'episodio. È stata esclusa l'applicabilità al reato di ingiuria dell'esimente di cui all'art.599 cod. pen., non essendo risultato che il La OL avesse agito nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del Saleh.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo, articolato in due censure, il ricorrente lamenta: che il Tribunale abbia omesso di dichiarare la revoca della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni scritte in sede di discussione finale;
che il giudice di pace abbia infondatamente respinto l'eccezione di nullità della costituzione di parte civile per omessa indicazione delle generalità dell'imputato.
2.2. Col secondo motivo, denunciando vizi di motivazione, il ricorrente si fa portatore di una ricostruzione alternativa del fatto, donde dovrebbero evincersi gli estremi per l'applicazione della scriminante della legittima difesa;
sostiene essere carente la prova delle lesioni lamentate dal Saleh;
deduce omessa confutazione dell'argomento difensivo basato sulla reciprocità delle offese. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
2. Ciò non è a dirsi in ordine al primo motivo, del quale va riconosciuta l'infondatezza sotto entrambi i profili nei quali si articola.
2.1. Non sussiste, invero, la denunciata revoca tacita della costituzione di parte civile, quale pretesa conseguenza della mancata formulazione di conclusioni scritte nel giudizio di secondo grado;
questa Corte Suprema si è già espressa sul tema, enunciando il principio a tenore del quale la mancata presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente, proposta, in quanto l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo (Sez. 5, n.
38942 del 27/10/2006, Calonico, Rv. 235486).
2.2. Inammissibile è l'eccezione di nullità dell'atto di costituzione di parte civile per omessa indicazione delle generalità della persona costituitasi;
non risulta, infatti, che il relativo vizio - non appartenente al novero delle cause di nullità assoluta, di cui all'art. 179 cod. proc. pen. - sia stato denunciato nell'atto di appello: donde la preclusione operante in questa sede per disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3. 3. Anche il secondo motivo di ricorso consiste, in parte, nella deduzione di vizi non denundabili in sede di legittimità. Attengono infatti al merito, e non possono quindi formare oggetto di censura nel giudizio di cassazione, le censure che tendono a prospettare una ricostruzione alternativa del fatto.
3.1. Infondata è la censura con cui si contesta la sussistenza del reato di lesione personale, in rapporto alle conseguenze riportate dal Saleh;
in proposito valga richiamarsi al principio giurisprudenziale secondo cui è riconducibile alla nozione di "malattia" ai sensi dell'art. 582 cod. pen., e, pertanto, integra l'elemento oggettivo del reato di lesione personale il trauma contusivo che determini un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo tale da richiedere un processo terapeutico, con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche (Sez. 5, n. 36657 del 05/06/2008, Ballandi, Rv. 241343): il che trova riscontro nella fattispecie qui rassegnata, secondo quanto accertato dal giudice di merito.
3.2. È invece fondata la doglianza riferita alla carenza motivazionale in ordine all'esclusione dell'esimente di cui all'art.599 cod. pen., comma 1, in rapporto all'imputazione di ingiuria. Nei
motivi di appello il La OL aveva sostenuto esservi stata reciprocità delle offese e invocato, per tale ragione, la scriminante anzidetta;
il Tribunale, anziché stabilire se le offese fossero state reciproche come dedotto ed esprimere, se del caso, la propria valutazione discrezionale circa la non punibilità per tale ragione, ha disatteso l'istanza difensiva con motivazione non congrua, escludendo che l'imputato avesse agito nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui.
4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in parte qua per la carenza di motivazione che la affligge. Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Milano, sottoporrà a rinnovata disamina il punto in questione, in piena libertà decisionale e col solo obbligo di motivare il deliberato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano limitatamente al reato d'ingiuria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013