Sentenza 14 ottobre 2013
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In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione, impedisce la revoca del beneficio.
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- 1. Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 gennaio 2022
- 2. Sospensione condizionale della pena , casi di revoca del beneficioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 agosto 2021
(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, confermata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, passata in giudicato, e subordinato all'adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato che, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2013, n. 43905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43905 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/10/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera - rel. Consigliere - N. 3276
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 13708/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL IE N. IL 20/02/1974;
avverso l'ordinanza n. 100046/2011 TRIB. SEZ. DIST. di CHIOGGIA, del 27/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA;
lette le conclusioni del PG di rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22.11.2012 il giudice del tribunale di Venezia, sez. distaccata di Chioggia, in veste di giudice dell'esecuzione revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a UL LE con la sentenza di condanna emessa in data 20.12.2011, subordinatamente all'intervenuto risarcimenti dei danni, così come quantificati in sentenza in Euro 5000,00 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, poiché il predetto non aveva provveduto in detto tempo a pagare quanto dovuto.
2. Avverso detta decisione interponeva ricorso per cassazione la difesa del prevenuto per dedurre:
2.1 Inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, per non essere mai stata l'ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.11.2012;
2.2 Omessa motivazione dell'ordinanza su un punto decisivo, ovverosia le rappresentate gravissime condizioni economiche in cui versava UL LE, sottoposto a pignoramenti immobiliari, cosicché il suo inadempimento doveva ritenersi del tutto incolpevole. Ci sarebbe stata una totale omissione di motivazione sulle argomentazioni difensive e sarebbe stato tacciato di cattiva volontà il ricorrente, laddove il suo comportamento era riportabile ad un'assoluta indisponibilità di mezzi.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. Risulta che il ricorrente abbia allegato, documentandola, una condizione di difficoltà economica che gli impedì di fare fronte all'adempimento dell'obbligo risarcitorio. Vi è agli atti copia di assegno circolare a favore dell' offeso -Ferro Riccardo- di Euro 5000, messo a disposizione del padre dell'imputato che giunse a soccorso del figlio in questo frangente di particolare emergenza. È principio affermato da questa Corte che l'assoluta impossibilità di adempiere impedisce la revoca del beneficio, una volta accertata dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3^, 13.11.2008, n. 3197, Rv 242177).
Nel caso di specie l'ordinanza non ha motivato ne' sulle dedotte e comprovate condizioni economiche dell'obbligato, ne' sulla riportabilità dell'inadempimento ad un comportamento incolpevole, nè sulla disponibilità concretamente manifestata dal padre dell'obbligato di accollo del debito del figlio, a riprova di una condizione di oggettiva difficoltà in cui il UL versava. Il discorso giustificativo del provvedimento impugnato omette qualsivoglia valutazione delle deduzione difensive, riportando l'omissione ad esclusiva "cattiva volontà" dell'obbligato, senza confrontarsi con gli argomenti spesi per accreditare un'impossibilità assoluta ad adempiere che andavano adeguatamente soppesati.
A tale conclusioni il giudice a quo non poteva spingersi, sul solo presupposto che l'inadempienza fu totale, in quanto doveva essere verificato, come ha rilevato il Procuratore Generale, se il prevenuto fosse stato nelle condizioni di avanzare una qualsivoglia offerta adeguata alle sue condizioni economiche.
L'ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Venezia, posto che a seguito dell' intervento legislativo in materia di nuova geografia giudiziaria, sono state soppresse tutte le sedi distaccate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013