Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10359 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1035 9 /0 1 IN NOMI DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 5365/00 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere Cron..22975 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep . CAPITANIO Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Natale Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente 215 S EN TE NZA sul ricorso proposto da: FFSS- FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio Thilo dell'avvocato NICOLA CORBO, che le rappresenta difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CO NG;
intimato 2001 avversO la sentenza n. 3718/99 del Tribunale dil 868 NAPOLI, depositata il 18/11/99 R.G.N. 42918/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Miles -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 luglio 1988 il Pretore di Napoli accoglieva il ricorso proposto contro le FF.SS. dal dipendente NA LO, volto ad ottenere la declaratoria dell'origine da causa di servizio delle accertare sue infermità. In prosieguo, il predetto lavoratore proponeva altra domanda giudiziale per il riconoscimento della malattia professionale delle affezioni in tal modo accertare. Resistente la Società convenuta, la quale contestava in toto la pretesa e, in particolare, eccepiva il difetto probatorio, da parte del مفضل ricorrente, circa la eziologia professionale della patologia dedotta, il giudice adito, acquisita C.T.U., accoglieva parzialmente l'istanza con decisione del 19.5.1994, confermata, all'esito dell'appello della soccombente, con sentenza del Tribunale del luogo in data 18 novembre 1999. Ritenevano i giudici di merito che l'artrosi riscontrata alle mani ed alle ginocchia dello NA, come accertato e riferito dall'ausiliare, alle cui conclusioni aderivano intregralmente, fosse qualificabile come malattia professionale, siccome malattia degenerativa da 3 esposizione protratta all'agente patogeno del servizio prestato, ed in particolare dalla esposizione a strumenti vibranti determinanti alterazioni e microtraumi delle regioni articolari, con alterazione ossea ed usura cartilaginea, nonché in relazione al meccanismo di ammortizzamento delle vibrazioni. Avverso tale sentenza la Società ha proposto ancorandolo ad un solo ricorso per cassazione, motivo sviluppato in due direzioni;
il dipendente è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE Miles Con l'unico mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e segg. T.U. n. 112465, 2687 Cod. Civile e ogni altra norma e principio in materia di malattia professionale, con particolare riguardo ai dipendenti delle FF.SS., anche in connessione con le norme in materia di causa di servizio"; violazione delle norme sul riparto probatorio;
omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile. Articola il ricorso in due direzioni, deducendo 4 sostanzialmente che il Tribunale ha errato nel ritenere, senza alcun elemento probatorio più incisivo, da fornirsi dall'interessato, che la accertata causa di servizio a fini dell'indennizzo riconosciuto fosse sufficiente anche per configurare la ricorrenza della malattia professionale а fini di rendita, laddove normalmente la prima non può supportare la seconda, se non con una indagine probatorią più penetrante quanto al nesso eziologico trasoprattutto attività a rischio e patologia, neppure soddisfatta all'esito della C.T.U., basata su mere ipotesi correlate alle mansioni del lavoratore e fatta Miles propria dal giudice apoditticamente, senza alcuna attività istruttoria volta ad approfondire la tematica del rischio specifico, la cui prova incombeva comunque sullo NA;
e lamentando che i giudici di merito, a fronte di tali carenze, hanno omesso altresì di valutare le deduzioni della Società, squisitamente tecniche e corroborate da consulenza di parte in contrasto specifica insanabile con quella d'ufficio, le cui documentate osservazioni andavano comunque esaminate e confutate. Il motivo è fondato in entrambe le 5 prospettazioni. Sotto il primo profilo, non è dubbio che, conformemente al parere espresso dall'ausiliare, il quale ha basato il suo responso su mere illazioni ancorate alle mansioni svolte dal dipendente, il Tribunale è pervenuto alle conclusioni di cui alla sentenza impugnata con apodittica accettazione del Нига акселамедc i approfondit. has adiviti del range, responso peritale, rischio specifico e patologia lamentata;
di guisa che, ad onta della terminologia usata, in concreto nessuna ulteriore indagine è insorgenza, stata effettuata in ordine alla modalità, causazione della malattia da valutare a fini di rendita, si da far assurgere la ritenuta causa di servizio, accertata per la erogazione dell'indennizzo, ad elemento del pari probatorio dei presupposti per il riconoscimento Laddove èdell'ulteriore beneficio richiesto. giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte diche il riconoscimento della dipendenza da causa servizio di una infermità о lesione non coincide con il presupposto necessario per l'attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti, in particolare, per l'ambito e la intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonché 6 per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sé alcun apprezzamento in ordine alla eventuale incidenza di altri fattori di natura extraprofessionale sull'attitudine al lavoro dell'assicurato (Cfr. Cass. nn. 8873 e 13094/99). Quanto al secondo aspetto, va ribadito del pari il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le critiche mosse dalla parte interessata alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere prese in considerazione dal giudice, che è tenuto a valutarle adeguatamente ed а motivare le ragioni della loro eventuale reiezione, quando esse siamo precise e puntuali, nonché supportare da richiami ad elementi obiettivi e potenzialmente decisivi in M iles favore della tesi del deducente (Cfr. Cass. n. 5158/98). Laddove nella specie, a fronte di critiche basate non su mere affermazioni di parte, suprive di adeguato supporto probatorio, ma precisi, puntuali elementi obiettivi, assistiti dal crisma della potenziale decisività anche iu rapporto a quanto evidenziato nella disamina della prima doglianza (V. argomenti tecnici prospettati, consulenza di parte, prove documentali prodotte sub doc. 9 in sede di appello), che imponevano approfonditi accertamenti, con adeguata motivazione 7 in ordine alle conclusioni raggiunte circa la loro valenza sul thema decidendum, ed anche se per confutarli soltanto, il Tribunale ne ha del tutto omettendo al riguardo ogniignorata la esistenza, valutazione. Ricorrono, dunque, nel caso portato al controllo di legittimità di questa Corte, vistosi errori di impostazione, palesi violazioni di legge e non emendabili difetti di motivazione, nei termini e nei limiti prospettati nella censura, che infirmano irrimediabilmente la decisione impugnata e determinano l'accoglimento del ricorso. Per l'effetto la sentenza del Tribunale Va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche Miles per la statuizione sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, ad altro giudice, designato come da dispositivo, il quale provvederà ad effettuare le indagini carenti, secondo quando rilevato, applicando i principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinviata, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle 8 spese concernenti il presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli. Roma 22 febbraio 2001. il Presidente: Mearino Santo Janni incento t iles Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 30 LUG 2001 Oggt, IL CANCELLIERE 3 3 5 0 . 1 N . T 3 A R S 7 A - S ' 4 L A L T , E 1 A D S E E P 5 S T 1 A O P O X T E 9