Sentenza 23 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Danno parentale da morte, danno morale e danno non patrimonialeAccesso limitatoFabio Quadri · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AR IA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21861/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/07/00 R.G.N. 51340/95;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 10/07/03 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, di accogliere il ricorso per manifesta fondatezza.
LA CORTE Letto il ricorso del Ministero dell'Interno per la cassazione della sentenza resa dal Tribunale di Roma fra il Ministero ricorrente e RT AR;
lette le conclusioni del PG;
considerato che l'intimata non ha depositato controricorso;
ritenuto che con la sentenza impugnata il giudice di appello, accogliendo il gravame proposto dal Ministero dell'Interno e il gravame incidentale proposto dall'appellata ha dichiarato spettare a quest'ultima, sulla somma dovutale a titolo di assegno di invalidità, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da data successiva al 120^ giorno dalla domanda amministrativa;
ritenuto che il Ministero ricorrente, denunziando violazione dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, nonché vizi di motivazione, censura la sentenza perché essa avrebbe erroneamente disposto il riconoscimento in via cumulata di rivalutazione e interessi;
rilevato che, come esattamente ricordato dal PG, a seguito della pronunzia 5895/1996 delle Sezioni Unite di questa Corte è pacifico in giurisprudenza che nel caso in cui l'inadempimento della prestazione previdenziale o - come nel caso - assistenziale si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo la data del 1^ gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in base al quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione del valore del suo credito;
ritenuto pertanto che il ricorso è manifestamente fondato e va accolto, dal momento che il giudice di merito, nel cumulare interessi e rivalutazione monetaria non ha effettuato alcuna distinzione fra periodo anteriore e periodo successivo alla data anzidetta;
ritenuto che, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata;
ritenuto altresì che la causa può esser decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
ritenuto, quanto alle spese, di confermare per i giudizi di merito le statuizioni adottate nelle relative pronunzie;
ritenuto che nessuna decisione va assunta circa le spese del giudizio di legittimità data la natura della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riconosce sul beneficio concesso, con decorrenza dal 121^ giorno dalla domanda amministrativa, sui ratei maturati sino al 31 dicembre 1991 interessi e rivalutazione e sui ratei maturati successivamente la maggior somma fra interessi e rivalutazione;
conferma la statuizione sulle spese dei giudizi di merito;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004