Sentenza 7 novembre 2014
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello disponga l'assegnazione della provvisionale in assenza della richiesta della parte civile, considerato che l'art. 539 cod. proc. pen. subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte civile, che, pertanto, non può ritenersi soddisfatta dall'istanza di provvisoria esecuzione della eventuale condanna al risarcimento del danno, disciplinata dalla diversa previsione dell'art. 540 cod. proc. pen.
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- 1. Spedizione del titolo esecutivo nel processo penaleGaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Il titolo esecutivo: aspetti generali – 2. Il titolo esecutivo nel processo penale – 3. Rilascio copia esecutiva provvedimento penale relativamente agli effetti civili – 4. Dispositivo sentenza penale con provvisionale: spedizione di copia in forma esecutiva – 5. Esecutività della condanna al pagamento delle spese processuali – 6. Spese processuali a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – 7. Esecutività dei provvedimenti che riconoscono il risarcimento per errore giudiziario e per ingiusta detenzione 1. Il titolo esecutivo: aspetti generali Si definisce titolo esecutivo [1] il documento che consente di promuovere l' esecuzione forzata o è titolo …
Leggi di più… - 2. Provvisionale in appello anche senza impugnazione (Cass., 53153/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022
- 3. Spedizione del titolo esecutivo nel processo penaleCaglioti Gaetano Walter · https://www.diritto.it/ · 17 aprile 2019
INDICE: a) Premessa b) Rilascio copia esecutiva provvedimento penale relativamente agli effetti civili c) Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva. d) Esecutività della condanna al pagamento delle spese processuali e) Spese processuali a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato f) Esecutività dei provvedimenti che riconoscono il risarcimento per errore giudiziario e per ingiusta detenzione a) Premessa Si definisce titolo esecutivo [1] il documento che consente di promuovere l' esecuzione forzata o è titolo esecutivo quel documento che consente di esercitare l'azione esecutiva della quale rappresenta condizione necessaria e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2014, n. 47723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47723 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 07/11/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 2573
Dott. ALMA Marco M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 23638/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD NE, nata in [...] il [...];
avverso la sentenza n. 3220 in data 7/10/2013 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputata, Avv. ZUCCO Giuseppe, che ha concluso richiamandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7/10/2013 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza in data 18/7/2011 del Tribunale della stessa città, ha dichiarato l'imputata RD NE colpevole del reato di truffa alla stessa contestato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, ha condannato la stessa alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Ha condannato, inoltre, l'imputata al risarcimento dei danni derivanti dal reato a favore della parte civile costituita UNICREDIT S.p.A. da liquidarsi avanti al giudice civile, assegnando la provvisionale di Euro 200.000,00.
Ha concesso, infine, all'imputata entrambi i benefici di legge, subordinando però la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di cui si è detto.
Il Giudice di prime cure aveva, invece, mandato assolta l'imputata con la formula "perché il fatto non sussiste".
Prima di illustrare i motivi di ricorso appare doveroso riassumere i punti della vicenda che nel loro oggettivo sviluppo non sono oggetto di controversia tra le parti.
La RD il 17 gennaio 2007 si presentava presso la banca UNICREDIT di Nichelino in compagnia di tale PH CA, già correntista presso il medesimo istituto di credito, ed ivi apriva un conto corrente per "non residenti".
Il giorno successivo versava sul conto medesimo 4 assegni bancari del complessivo importo di Euro 260.000,00 costituenti il corrispettivo della vendita di un cavallo a tale SO IO.
In data 30 gennaio 2007 la RD chiedeva che i predetti titoli di credito venissero ritirati in quanto, come si accerterà in epoca successiva, le parti addivenivano ad un accordo per il pagamento del corrispettivo della vendita del cavallo con modalità differenti: il SO provvedeva al bonifico della somma su altro conto corrente acceso a favore della società "Goldenboon" di Marentino amministrata dalla PH.
L'operazione di compravendita dell'animale era così conclusa. La banca UNICREDIT tuttavia, per un disguido interno non provvedeva a stornare dal conto corrente dell'odierna imputata la somma portata dai titoli di credito indicati, somma che quindi rimaneva quindi formalmente caricata sul conto stesso.
Dopo tali vicende il conto corrente in esame rimaneva sostanzialmente dormiente per mesi e ciò fino al 5 novembre 2011 allorquando la RD, che nel frattempo e come detto aveva ricevuto il pagamento del cavallo per altra via, si presentava in banca chiedendo l'estinzione del conto.
Il funzionario di banca addetto all'operazione rimuoveva quindi il blocco del conto che era stato apposto dalla banca a seguito delle vicende del gennaio precedente e provvedeva al trasferimento mediante bonifico della somma di Euro 260.000,00 che ancora risultava formalmente giacente sul conto stesso a favore della società HLP-LP di Edimburgo acceso presso la filiale di Hong Kong della Standard Chartered Bank.
Da qui l'imputazione per truffa a carico dell'odierna imputata. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla pronuncia di primo grado (e agli artt. 530 e 533 c.p.p.). Lamenta, al riguardo, parte ricorrente che la sentenza della Corte di Appello non si è adeguatamente confrontata con quella del Giudice di prime cure che aveva mandato assolta l'imputata. Osserva come la motivazione del primo Giudice era puntuale e che la Corte di Appello si è limitata a dare una interpretazione alternativa ai fatti che però non consente di scalfire i punti essenziali della sentenza primo grado.
La decisione della Corte di Appello, inoltre, sarebbe forzata nel momento in cui ha ritenuto di fondare la colpevolezza dell'imputata in relazione al comportamento della stessa successivo ai fatti (sostanzialmente legato alla mancata restituzione della somma de qua) soprattutto alla luce del fatto che la sentenza di primo grado aveva evidenziato che nessun artifizio e raggiro era stato posto in essere dall'imputata ne' al momento dell'apertura del conto, ne' al momento della chiusura dello stesso.
L'impiegato di banca sentito come teste aveva, infatti, precisato che quando l'imputata si presentò per chiedere l'estinzione del proprio conto corrente e per chiedergli il trasferimento di eventuali saldi su altro conto non ne aveva indicato l'importo. Nessuno, inoltre, informò l'imputata del blocco informatico che era stato posto sul conto.
Gli argomenti adottati la corte di appello per affermare la penale responsabilità dell'imputata, in particolare il fatto che la stessa abbia mantenuto un "malizioso silenzio" in relazione al fatto che la somma non era stata stornata dal conto è ancora che la stessa abbia approfittato del tempo - circa nove mesi - trascorso dall'apertura del conto sino alla sua chiusura proprio come artifizio al fine di trarre in inganno la banca non sono certo idonei ad affermare la penale responsabilità della stessa.
2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e):
travisamento delle prove anche in relazione all'art. 192 c.p.p.. Lamenta, al riguardo, il ricorrente che il Giudice di appello ha evidenziato nella motivazione della sentenza che l'imputata aveva fatto bonificare la somma di Euro 260.000 a favore di un conto corrente dalla stessa indicato. Ciò non risponde al vero in quanto l'imputata si era semplicemente limitata a chiedere l'estinzione del conto ed il bonifico del residuo su altro conto corrente ma senza l'indicazione della cifra che doveva essere bonificata. L'imputata, osserva ancora la difesa, conosceva la lingua italiana soltanto in modo approssimativo, tant'è vero che quando si presentò in banca la stessa necessitò del supporto dell'amica PH CA per indicare al funzionario della banca stessa l'operazione che era intenzionata a compiere. La Corte d'Appello sarebbe quindi incorsa in un travisamento del contenuto della prova nel momento in cui ha, per contro, sostenuto che l'imputata ben conosceva la lingua italiana.
Altro travisamento della prova nel quale sarebbero incorsi i Giudici di appello riguarda l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa agli estratti conto che sarebbero stati inviati alla imputata nella propria residenza in Svizzera. In realtà tali documenti non risultano mai pervenuti all'imputata come comprovato dalle dichiarazioni del teste SIDDI che la difesa ha esaminato sul punto e che ha affermato che forse i predetti estratti conto furono inviati a Marentino e non in Svizzera.
3. Mancanza di motivazione nonché inosservanza di norme ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 533, 593, 598 e 603 c.p.p. nonché art. 6 della CEDU e art. 111 Cost..
La Corte di Appello, osserva la difesa di parte ricorrente, ha dato una diversa valutazione del compendio probatorio ed ha condannato l'imputata sulla base di dichiarazioni testimoniali valutate in modo difforme rispetto al giudice di primo grado con controllo esclusivamente cartolare delle stesse.
Ciò è in contrasto con i principi stabiliti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo secondo i quali la Corte di Appello, chiamata a riesaminare un caso in fatto e in diritto ed a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente non può, per una questione di equo processo, decidere correttamente tali questioni senza una valutazione diretta della prova e, quindi, senza un nuovo giudizio in contraddittorio nel corso del quale non sia rinnovata l'assunzione orale delle prove testimoniali.
4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla violazione dell'art. 539 c.p.p., comma 2. La corte ha condannato l'imputata al pagamento della provvisionale pur in assenza di specifica richiesta della parte civile, la quale non aveva inserito tale domanda nelle conclusioni presentate in udienza.
5. Mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Lamenta, il ricorrente, che la sospensione condizionale della pena è stata subordinata dal giudice di appello al pagamento di una provvisionale che è stata concessa illegittimamente. I Giudici di appello, inoltre, non avrebbero adempiuto agli obblighi motivazionali al riguardo non esplicitando l'iter logico seguito per il giudizio conclusivo sul punto. La motivazione adottata la Corte d'Appello sarebbe quindi soltanto apparente a fronte di un elemento di indubbia valenza positiva qual è quello dell'assenza di precedenti penali dell'imputata.
6. Erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 597 c.p.p. e art. 163 c.p.. Con il sesto motivo di ricorso lamenta, infine, la difesa dell'imputata che la Corte avrebbe violato il principio del devolutum in quanto il pubblico ministero ha impugnato la sentenza di assoluzione ma nell'atto di appello non v'è richiesta di negare la concessione della sospensione condizionale della pena, ne' di concedere la provvisionale alla parte civile costituita. Il potere del Giudice di appello di decidere sulla sospensione condizionale è, a detta del ricorrente, un potere eccezionale rispetto al principio generale dettato dall'art. 597 c.p.p., comma 1, secondo cui il giudice di secondo grado ha cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono motivi proposti.
A ciò si aggiunge il fatto che il giudice di merito non ha rispettato l'obbligo di motivare la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena con riferimento sia all'accertamento di alcuna delle condizioni ostative di carattere oggettivo che soggettivo sia al giudizio prognostico. In data 6/11/2014 la difesa dell'imputata ha depositato presso la Cancelleria di questa Corte atto di transazione intervenuto con la banca UniCredit S.p.a..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre prendere le mosse dal terzo motivo di ricorso, così come sopra riassunto, in quanto la risoluzione della questione posta nello stesso assume carattere di evidente pregiudizialità rispetto alle altre.
La Corte territoriale, come si è detto, ha riformato, la sentenza di assoluzione di primo grado, condannando, quindi, l'imputata. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha agito su un duplice piano:
a) ha sostanzialmente rivalutato la portata delle testimonianze raccolte ma non l'attendibilità delle stesse;
b) ha rivalutato in senso accusatorio, sulla base di elementi di segno contrario che ha ritenuto di rinvenire o di dedurre dal contenuto degli atti, le questioni di diritto affrontate dal primo giudice, così giungendo ad affermare la penale responsabilità dell'imputata sulla base del fatto che la stessa - consapevole della circostanza che, per effetto di un errore nelle procedure operative della banca, la somma di Euro 260.000,00 non era stata stornata dal conto nonostante il ritiro degli assegni il cui importo era stato depositato sul conto stesso - ha serbato un "malizioso silenzio" su tale circostanza così ottenendo il bonifico di tale somma, successivamente non restituita, su altro conto da lei indicato. La sentenza, quindi, oggettivamente, pone il problema del se e in che termini possa essere stato violato l'art. 6 della CEDU. Com'è ben noto, la Corte di Strasburgo ha affermato che coloro i quali "hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità" e che "la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate": sentenza 5.7.2011, Dan c. Moldavia;
in senso analogo v. anche 21.9.2010, Marcos Barrios c. Spagna;
27.11.2007, IC c. Moldavia. Questa Corte di legittimità, adeguandosi all'interpretazione che la Corte di Strasburgo ha dato dell'art. 6 CEDU, ha stabilito che, da una parte, "È illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l'imputato sulla base di una alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio": Cass. 49755/2012 Rv. 253909 - Cass. 1514/2012 Rv. 253940 - Cass. 1266/2012 Rv. 254024 - Cass. 8705/2013 Rv. 254113 - e, dall'altra, che "Il giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile": Cass. 16566/2013; Cass. 28061/2013 Rv. 255580; Cass. 5854/2012 Rv. 254850.
Ora, è assolutamente indubbio nel caso di specie, il fatto che la Corte di Appello è giunta ad una diversa valutazione giuridica della condotta non attraverso una diversa valutazione di attendibilità o meno delle prove testimoniali raccolte ma esclusivamente attraverso una interpretazione differente, rispetto a quella fornita dal Giudice di prime cure, dei medesimi elementi probatori dallo stesso esaminati.
Correttamente quindi la Corte di Appello ha pronunciato un sentenza di segno opposto rispetto a quella del Giudice di prime cure senza provvedere ad una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. e ciò in base al principio anche di recente ribadito da questa Corte Suprema secondo il quale "il giudice di appello per riformare in "peius" una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile, ma non anche quando fonda il proprio convincimento su altri elementi di prova, in relazione ai quali la valutazione del primo giudice è mancata o è travisata" (Cass. Sez. 5, sent. n. 16975 del 12/02/2014, dep. 16/04/2014, Rv. 259843).
Il motivo di ricorso de qua risulta quindi non fondato. Risolta la predetta questione di carattere evidentemente pregiudiziale, si può passare all'esame delle altre questioni sollevate nei motivi di ricorso.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso si presenta non fondato. Va detto, innanzitutto, che non risulta essere posta in discussione la questione di puro diritto enunciata anche dalla Corte territoriale secondo la quale sono applicabili anche al caso che in questa sede ci occupa i principi enunciati dagli arresti giurisprudenziali secondo i quali "in materia di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento oggettivo del raggiro, idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato" (Cass. Sez. 2, sent. n. 39905 del 11/10/2005, dep. 02/11/2005, Rv. 232666; in tempi più recenti anche Sez. 2, sent. n. 28703 del 19/03/2013, dep. 04/07/2013, Rv. 256348). Del resto questa Corte Suprema ha anche avuto modo di precisare, con un assunto che l'odierno Collegio condivide, che "gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza" (Cass. Sez. 2, sent. n. 41717 del 14/10/2009, dep. 30/10/2009, Rv. 244952). Non appare, infatti, corretto quanto asserito dalla difesa dell'imputata circa il fatto che la Corte di Appello non si sarebbe confrontata in modo adeguato ed esplicito rispetto a quanto asserito dal Giudice di prime cure.
In realtà la sentenza qui in esame risulta essere stata congruamente e logicamente motivata, risulta avere ricostruito i fatti ed aver adottato riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che ha dato ragione delle difformi conclusioni.
Il fatto che, poi, la Corte di Appello abbia preso in esame anche condotte successive alla vicenda "truffaldina" (strettamente intesa) non rappresenta certo un vizio della sentenza in quanto detto elemento non è certo l'unico sul quale si è fondata la penale responsabilità dell'imputata ma risulta essere stato anch'esso, unitamente ad altri, assunto dalla Corte territoriale come corollario alla complessiva valutazione della vicenda.
Per il resto la Corte di Appello nel rovesciare la valutazione del Giudice di prime cure ha operato una valutazione dell'intero compendio probatorio attraverso un giudizio di pieno merito che, laddove sorretto - come si è detto - da una motivazione congrua e logica, non è certo sindacabile in sede di legittimità.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, si è detto, lamenta il ricorrente un "travisamento della prova" sotto diversi profili. Sul punto va evidenziato che correttamente la difesa di parte ricorrente ha effettuato delle produzioni documentali tali da garantire il rispetto del principio giurisprudenziale dell'"autosufficienza" del ricorso, ma nonostante ciò, tale "travisamento" nel senso tecnico-giuridico del termine non risulta ravvisabile.
Quanto al fatto che il Giudice di appello ha evidenziato nella motivazione della sentenza che l'imputata aveva fatto bonificare la somma di Euro 260.000 a favore di un conto corrente dalla stessa indicato, questo è un dato oggettivo anche alla luce della conseguenza che si è prodotta.
Semmai la discussione potrebbe vertere sulle espressioni utilizzate dalla RD (ed eventualmente tradotte) allorquando si presentò in banca unitamente alla PH per procedere alle operazioni di chiusura del conto.
In tale situazione il fatto che l'imputata abbia o meno menzionato l'ammontare della somma depositata sul conto appare, però, del tutto ininfluente avendo la stessa comunque indicato (iniziativa che non poteva certo essere assunta autonomamente dal funzionario di banca) il conto corrente sul quale far pervenire le giacenze del conto in fase di chiusura, in tal modo, già di per sè dando per scontato di sapere che delle giacenze vi erano.
Orbene ci si consenta di osservare che se i denari non erano in concreto mai pervenuti sul quel conto corrente a causa del richiamo dei relativi titoli e del conseguente (dovuto) storno dell'operazione e se il conto corrente stesso era stato utilizzato solo per quell'unica operazione non si vede proprio quali sarebbero state le ragioni per le quali la RD, secondo la difesa inconsapevole della giacenza di cotanta somma, avrebbe dovuto indicare un conto sul quale accreditare le competenze di chiusura, competenze che ragionevolmente non vi sarebbero state non essendo mai pervenuta in concreto alcuna somma sul conto o che, qualora presenti, sarebbero state cosi modeste da non richiedere certo di essere bonificate su di un conto corrente acceso in un altro continente.
La osservazioni fatte dalla Corte territoriale sul punto qui in esame e l'espressione utilizzata in sentenza sul punto contestato sono quindi tutt'altro che frutto di un travisamento della prova in quanto, indipendentemente dalle frasi utilizzate dall'imputata in occasione dell'incontro del novembre 2007 con il funzionario di banca è - e rimane - un dato di fatto correttamente indicato in sentenza che la RD con il proprio agire "chiese" ed ottenne il bonifico del residuo presente sul conto (per l'appunto la somma di Euro 260.000,00) su di un conto da lei indicato.
Quanto, poi, alla questione della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputata, anche la stessa non può certo essere valutata come un travisamento della prova.
La Corte territoriale ha, infatti indicato in sentenza una serie di elementi (rapporti con il SO, partecipazione alle trattative ed attenzione ai particolari contrattuali, collocazione della propria residenza sportiva in Italia) che, uniti anche alle dichiarazioni della PH, l'hanno portata a ritenere che la stessa sapeva trattare da sola ed in Italiano. L'elemento contrapposto indicato dalla difesa circa il fatto che la RD si fece accompagnare in banca dalla PH la quale collaborò con lei nella traduzione al funzionario dei suoi desiderata è un argomento che certo fa da contraltare a quanto affermato dalla Corte territoriale (che come detto in base ad altri elementi ha dedotto la conoscenza della lingua nazionale) ma che non consente certo di configurare un "travisamento" della prova. Semmai quella operata dalla Corte territoriale è una valutazione di merito in presenza di elementi di prova contrapposti. A ciò si aggiunga che anche l'aspetto o meno della conoscenza (totale o parziale) della lingua italiana da parte della RD non appare elemento risolutivo perché un conto sono le conoscenze linguistiche e ben altro è la consapevolezza dell'operazione che si sta ponendo in essere.
Quanto, infine, all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa agli estratti conto che sarebbero stati inviati alla imputata nella propria residenza in Svizzera mentre sulla base dalle dichiarazioni del teste SIDDI è emerso che "forse" (espressione utilizzata dallo stesso ricorrente - ndr.) i predetti estratti conto furono inviati a Marentino e non in Svizzera, va detto che nemmeno in questo caso è ravvisabile un travisamento della prova. La Corte d'Appello, infatti, a pag 8 dell'impugnata sentenza, al di là dell'improprio riferimento alla "residenza" dell'imputata, ha fatto espresso riferimento al fatto che gli estratti conto furono inviati "all'indirizzo fornito all'apertura del conto" (e d'altro canto non si vede perché avrebbero dovuto essere inviati ad altro indirizzo - ndr.) e, quindi, sulla base di ciò la stessa Corte ha ritenuto che fossero stati correttamente inviati e ricevuti. Tutto qui Ma, ancora una volta al di là di ciò, è dall'intero complesso delle argomentazioni e dei riferimenti e non certo dai minimali contrasti probatori che emerge la piena tenuta motivazionale della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata anche perché, come ha evidenziato la Corte d'Appello, con una motivazione non smentita neppure nel ricorso (cfr. pag. 9 della sentenza) "la piena consapevolezza non solo dell'imputata ma anche della PH circa l'ammontare del saldo è confermata dalla stessa PH che, a specifica domanda ha ammesso che, quando era andata con la RD NE per chiudere il conto, anche lei sapeva che "tutto quello che rimaneva sul conto ... e doveva essere trasferito ... erano Euro 250.000, qualcosa così". A corollario di ciò ha anche aggiunto la Corte "La stessa PH, attraverso il cui conto era stato fatto il bonifico del cavallo, non poteva ignorare che il SO aveva effettuato il bonifico per quel cavallo sul conto corrente della "Goldenboon" di Marentino, amministrata dalla PH stessa. Anche il secondo motivo di ricorso è, quindi, infondato.
4. Il quarto motivo di ricorso, al quale di fatto, si ricollegano anche il quinto ed il sesto è, invece, fondato.
Non risulta, infatti, dagli atti che la parte civile ha richiesto in fase di conclusioni il riconoscimento di una provvisionale. Sulla base del più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, "è illegittima la decisione con cui il giudice di appello disponga l'assegnazione della provvisionale in assenza della richiesta della parte civile, considerato che l'art. 539 c.p.p. subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte civile, che, pertanto, non può ritenersi soddisfatta dall'istanza di provvisoria esecuzione della eventuale condanna al risarcimento del danno, disciplinata dalla diversa previsione dell'art. 540 " (Cass. Sez. 5, sent. n. 9779 del 15/02/2006, dep. 21/03/2006, Rv. 234237). Il vizio descritto coinvolge anche quello indicato al quinto motivo di ricorso e, mediatamente, anche quello di cui al sesto, come sopra riassunti, in quanto, come già evidenziato, la concessione della sospensione condizionale della pena - certamente non sottoposta come erroneamente sostiene parte ricorrente al limite del devolutum con l'atto di impugnazione del Pubblico Ministero nel momento in cui lo stesso ha chiesto la riforma di una sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di prime cure - era stata subordinata al pagamento della provvisionale nella misura stabilita dalla Corte di Appello.
La sussistenza del vizio indicato nel quarto motivo di ricorso sopra indicato (nel quale come detto risultano assorbiti anche il quinto ed il sesto motivo di ricorso) unito alla documentata transazione economica intervenuta tra le parti che hanno dato atto, attraverso la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputata, dell'intervenuto risarcimento del danno, dell'assenza di ulteriori pretese economiche da parte di UNICREDIT e della manifestata volontà di revoca da parte di quest'ultima della costituzione di parte civile, consentono a questa Corte Suprema di procedere direttamente e senza necessità di disporre il rinvio degli atti ai Giudici territoriali, all'annullamento sul punto della sentenza impugnata con conseguente eliminazione della condanna dell'imputata al pagamento di una provvisionale a favore della parte civile, provvisionale che deve, quindi, essere eliminata.
Per le ulteriore ragioni sopra evidenziate devono ritenersi infondati gli ulteriori motivi di ricorso che, per l'effetto, devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento di una provvisionale che elimina;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014