Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2013, n. 28703
CASS
Sentenza 19 marzo 2013

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Massime1

Integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi ponga in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile l'elemento materiale della truffa nel silenzio serbato dal costruttore in ordine ad alcuni difetti strutturali del bene immobile compravenduto ed alle difformità dello stesso rispetto alla originaria concessione edilizia ed al progetto approvato).

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2013, n. 28703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28703
Data del deposito : 19 marzo 2013

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