Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2016, n. 18572
CASS
Sentenza 8 gennaio 2016

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In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine superiore ai "trenta giorni dalla decisione", indicato per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., è applicabile alla decisione che intervenga in sede di giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un'ordinanza "de libertate", in ragione della novella di cui all'art. 13 della legge 16 aprile 2015 n.47, che, introducendo il comma quinto bis dell'art. 311 cod. proc. pen., ha equiparato la disciplina del procedimento a seguito di rinvio a quella ordinaria.

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  • 1Alle Sezioni Unite la questione sull’operatività nel giudizio di
    Elisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2016, n. 18572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18572
Data del deposito : 8 gennaio 2016

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