Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
Ai fini della preclusione al patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni (cosiddetto "patteggiamento allargato"), è sufficiente che la recidiva, contestata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., sia stata riconosciuta dal giudice, anche se in concreto non applicata per effetto del giudizio di equivalenza con circostanze attenuanti.
Commentari • 2
- 1. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2017, n. 23052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23052 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
23052-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 757 Domenico Carcano Maurizio Gianesini -CC 04/04/2017 Ersilia Calvanese R.G.N. 42452/2016 Alessandra Bassi Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nei confronti di:
1. NA AI, nato in [...] il [...];
2. IM SA, nato in [...] il [...] nonché da 1. NA AI, nato in [...] il [...];
2. IM SA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia. M RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 17 dicembre 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., a NA AI la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e di euro 22.000 di multa, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi tra aprile ed agosto 2011, nonché ad altri fatti oggetto di precedente giudicato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, e computata la diminuente per il rito, nonché a IM SA la pena di due anni di reclusione e di euro 2.200 di multa, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi tra aprile ed agosto 2011, previa riqualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e computata la diminuente per il rito. Per entrambi gli imputati il reato più grave è stato ritenuto quello, contestato nel presente processo, relativo alla cessione di 100,00 grammi di cocaina.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, sia l'avvocato Michele Coccia, quale difensore di fiducia di NA AI e di IM SA.
3. Il ricorso dell'avvocato Michele Coccia, articolato in un unico motivo, si riferisce alle posizioni di entrambi gli imputati. Con detto motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza non indica alcun elemento di prova dal quale ha desunto l'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
4. Il ricorso del Procuratore generale ha riguardo sia alla posizione di NA AI, sia alla posizione di IM SA.
4.1. Il ricorso, con riferimento alla posizione di NA AI è articolato in due motivi. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 99, quarto comma, cod. pen. e 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ammissibilità della definizione del processo nelle forme del patteggiamento. 2 Si deduce che recidiva reiterata, in quanto ritenuta, è ostativa alla definizione del procedimento nelle forme del patteggiamento, atteso il disposto di cui all'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. e l'entità pena concordata, superiore ai due anni di reclusione. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 29 cod. pen. e 445, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della pena accessoria. Si deduce che, in ogni caso, stante l'entità della pena concordata ed applicata, imponeva l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
4.2. Il ricorso, con riferimento alla posizione di IM SA è articolato in un unico motivo. Con detto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione giuridica del fatto ritenuta in sentenza ed alla pena applicata. Si deduce che per determinare la pena nella misura applicata è necessaria la riqualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e che però nulla è indicato in sentenza, né l'operazione risulta possibile se si considerano i quantitativi trattati: l'episodio più grave attiene alla cessione di 100,00 grammi di cocaina;
nella altre occasioni, i quantitativi di cocaina sono pari a 20,00, 50,00, 60,00 e 80,00 grammi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati dagli imputati sono privi della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sentenza, invece, deve essere annullata, nei confronti di entrambi gli imputati, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia.
2. I ricorsi proposti da NA AI e da IM SA si limitano a lamentare in termini generali l'assenza di qualunque motivazione nella decisione impugnata in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza. Quest'ultima, infatti, evidenzia di aver esaminato gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, e di escludere la configurabilità dei presupposti 3 M di applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. proprio all'esito di tale controllo, in particolare richiamando le risultanze delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche e tra presenti, delle dichiarazioni testimoniali in atti, e dei verbali di sequestro e di arresto in flagranza di reato ed individuando la condotta dei due imputati in quella di abituali spacciatori di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, una volta per 100 grammi, altre volte per 80, o 60 o 50 o 30 o 20 grammi. In linea generale, del resto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191134, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; in termini molto simili, v. anche Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270, per la quale il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione anche implicita che è stata - - compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
3. Il ricorso del Procuratore generale è fondato sia con riferimento a NA AI, sia con riferimento a IM SA.
3.1. Per quanto riguarda la posizione di NA AI, occorre richiamare la regola enunciata in giurisprudenza, secondo cui, per l'esclusione dal patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni (cosiddetto "patteggiamento allargato"), è sufficiente che la recidiva, contestata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., sia stata riconosciuta dal giudice, anche se in concreto non applicata per effetto del giudizio di equivalenza con circostanze attenuanti (così espressamente Sez. 6, n. 2332 del 15/01/2014, Bastante, Rv. 258258, sviluppando le indicazioni provenienti da Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247840). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato e ritenuto la recidiva, reiterata specifica ed infraquinquennale, in quanto ha 4 M giudicato la stessa equivalente alle circostanze attenuanti generiche, e, previo computo della diminuente per il rito, ha applicato la pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione e di euro 22.000 di multa. La sentenza, quindi, per questo capo, è illegittima perché in violazione di quanto stabilito dall'art. 444, comma 1- bis, cod. pen. L'illegittimità così riscontrata impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NA AI, con conseguente assorbimento dell'ulteriore censura, pure astrattamente fondata, in ordine alla mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
3.2. Per quanto riguarda la posizione di IM SA, poi, occorre ricordare che, secondo un principio recentemente ribadito, in sede di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti, la motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità, ai sensi della fattispecie autonoma di reato punita dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità, mentre il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento qualora né le modalità dell'azione, né la quantità rinvenuta siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione del fatto come di lieve entità (cfr., specificamente, Sez. 3, n. 47301 del 22/09/2016, Singh, Rv. 268330, nonché, negli stessi termini, prima dell'entrata in vigore delle riforme del 2013 e del 2014 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, tra le altre, Sez. 6, n. 16596 del 13/03/2013, Lanzillotti, Rv. 256146, e Sez. 4, n. 4217 del 28/11/2012, dep. 2013, Lanzo, Rv. 254462). Nel caso in esame, l'imputato è stato ritenuto aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina, in plurime occasioni, e, precisamente, una volta per 100 grammi, altre volte per 80, o 60 o 50 o 30 o 20 grammi. La sentenza impugnata, inoltre, non ha motivato in alcun modo sulla riqualificazione del reato;
quest'ultima, anzi, si desume solo indirettamente, alla luce della quantificazione della pena, e precisamente dell'indicazione che la pena base è fissata per il reato di cessione di 100 grammi di cocaina ed è determinata in due anni di reclusione ed euro 3.000 di multa. E' perciò evidente la violazione di legge commessa dal Tribunale.
4. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di entrambi gli imputati, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Cremone per l'ulteriore corso del procedimento. I ricorsi dei due imputati, invece, devono essere dichiarati inammissibili, perché privi della specificità necessaria a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), D 5 cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di NA AI e IM SA, segue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ciascuno di essi, ravvisandosi profili di colpa nella - determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della millecinquecento, cosìEuroCassa delle ammende della somma di equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti entrambi gli imputati e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di NA AI e IM SA che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4 aprile 2017 Presidente Il Consigliere estensore Antonio Corbo Domenico Carcano Autor. beh 11 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO V A E H Piera Esposto P U S 6