Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
02 6 02002 AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12067/1999 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron.6248 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere Ud. 6 di- Dott. Donato Figurelli Consigliere cembre 2001 Dott. Alessandro De Renzis Consigliere ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: AL LF, OL RA e FA CE, elettivamente domi- ciliati in Roma, via Gramsci 20, presso l'avv. Prof. Giancarlo Pe- rone che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrenti 4797
contro
Ditta AN IS, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, studio avv. Fabrizio Imbardelli, presso l'avv. Giovanni Cuozzo, che la rappresenta e difen- de giusta delega in atti;
controricorrente e
contro
Ditta Bus IS S.r.l.; intimata- avverso la sentenza n. 375/99, decisa il 12 marzo 1999 e pubblica- ta il 25 marzo 1999, resa dal Tribunale di Cosenza nel procedimen- to n. 716 788/98 RG;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Rosalba Grasso, per delega dell'avv. Giancarlo Pero- ne, nell'interesse dei ricorrenti e Cuozzo Giovanni nell'interesse della ditta AN IS;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi, riuniti nel corso del giudizio di primo gra- do, AL LF, OL RA e FA CE convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Cosenza le ditte AN IS e Bus IS S.r.l. lamentando di essere stati fittiziamente assunti e di poi posti in cassa integrazione guadagni a zero ore ed infine licenziati in data 20 e 21 febbraio 1966 dalla seconda convenuta, pur avendo prestato effettivo servizio presso la prima. Chiedevano quindi che fosse ravvisata un'ipotesi di interposizione fittizia, riconosciuto il rapporto di lavoro con la ditta AN IS, condannata la stessa alla reintegra nel posto di lavoro ed 2 al risarcimento del danno. Con sentenza 24 febbraio 1998, il Pretore di Cosenza dichiarava l'illegittimità dei licenziamenti e, ravvisando nelle due imprese un centro unitario di interessi cui erano complessivamente riferi- bili i rapporti di lavoro, condannava le convenute, in solido, a riassumere i lavoratori e risarcire loro il danno. Interponevano appello con distinti ricorsi le ditte AN IS e Bus IS S.r.l. e in esito il Tribunale di Cosenza, con sen- tenza n. 375/99 emessa in data 12 - 25 marzo 1999, in accoglimento del gravame proposto dalla ditta AN IS, rigettava ogni domanda avversO la medesima;
dichiarava invece illegittimo il li- cenziamento intimato dalla Bus IS S.r.l. e tenuta la stessa a riassumere i lavoratori e in mancanza a risarcire il danno. La decisione veniva così motivata, per quanto interessa in questa sede. Osservava il Collegio che la pronuncia pretorile con la quale era stato ravvisato un unico centro operativo ed una fittizia artico- lazione in due imprese era viziata di ultrapetizione. Escludeva la sussistenza di un'ipotesi di interposizione fittizia dal momento che l'attività lavorativa veniva svolta in prevalenza in favore della Bus IS S.r.l. e solo per brevi periodi, al massimo della durata di un mese, gli attori avevano prestato la loro opera presso la ditta AN IS. Ravvisava in tale situazione l'esistenza di un distacco, del quale sussistevano i presupposti, ovvero la temporaneità della presta- 3 л zione presso la distaccataria e l'esistenza di un interesse del distaccante, individuato nell'unicità del referente di entrambe le imprese, appunto la persona fisica AN IS. Avverso la sentenza, non notificata, propongono ricorso per cassa- zione AL LF, OL RA e FA CE con atto noti- ficato in data 9 giugno 1999; deducono due complessi motivi. La ditta AN IS resiste con controricorso notificato in data 19 luglio 2001. La società Bus IS S.r.l. è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva di sorta. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si Osserva che non può ravvisarsi un interesse al distacco nella dell'unicità del referente delle due imprese, mera circostanza fattuale e tale da non comportare una
contro
- siccome meramente prestazione o vantaggio omogeneo alle prestazioni rese al distac- cante. Col secondo mezzo si denuncia sotto altro profilo, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione о falsa applicazione dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 nonché, con rife- rimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che il criterio della prevalenza non è sufficiente ad 4 escludere l'interposizione fittizia, quanto meno parziale. I due motivi vanno esaminati congiuntamente attesa la stretta con- nessione delle ragioni addotte dai ricorrenti. Le censure non sono fondate. In ordine alla pretesa carenza di interesse del distaccante alla prestazione d'opera dei propri dipendenti presso il distaccatario, il Collegio di merito ha ravvisato detto interesse "all'interno di un collegamento tra imprese che hanno come referente principale una stessa persona fisica". Trattasi di motivazione estremamente sintetica, peraltro suffi- ciente dal momento che i ricorrenti non indicano gli atti della fase di merito nei quali detto collegamento, che anzi si voleva portare alle estreme conseguenze fino a richiedere l'accertamento dell'unicità del soggetto datore di lavoro, abbia formato oggetto di discussione o di contestazione e pertanto il Tribunale non era tenuto ad approfondire l'indagine al di là del rilievo dell'evidenza. D'altro canto l'argomentazione svolta nella sentenza di merito va letta in un contesto unitario con l'accertamento, non contestato in questa sede, in ordine al carattere occasionale della destina- zione dei dipendenti, prevalentemente impegnati presso la Bus Pa- rise S.r.l. e solo saltuariamente, per periodi mai superiori al mese, presso la ditta AN IS. Il richiamo al collegamento di imprese vale dunque come implicita affermazione che l'interesse del distaccante va individuato nella 5 ricerca del miglior impiego dei fattori produttivi e quindi in una scelta imprenditoriale sindacabile solamente sotto il non de- dotto profilo della violazione del criterio della buona fede. I ricorrenti affermano ancora che il Tribunale avrebbe ignorato il principio per cui il requisito della temporaneità, che consente di configurare un distacco in luogo di una non consentita intermedia- zione di manodopera, deve essere inteso non già come brevità sib- bene come "non definitività". La censura non coglie la sostanza della decisione impugnata ove, sulla base di una valutazione delle risultanze probatorie riserva- ta al giudice del merito e comunque non criticata dai ricorrenti, si afferma che l'attività dei predetti veniva espletata solo "saltuariamente" presso la ditta AN IS;
la definitività dell'assegnazione a detto datore di lavoro risulta dunque esclusa dal significato letterale dell'espressione usata dal Collegio di merito, tale da implicare il rilievo che la prestazione d'opera si svolse solo per periodi ristretti e intervallati dal normale svol- gimento dell'attività lavorativa presso la Bus IS S.r.l.. Infondata è l'affermazione che in tal modo si è frustrato l'interesse del lavoratore alla maggior tutela che gli sarebbe ve- nuta dall'assunzione presso la ditta AN IS poiché l'argomento risulta inficiato da una petizione di principio, pre- supponendo come dimostrato ciò che si vuol provare, ovvero che il distacco è avvenuto in frode alla legge e al di fuori dei casi consentiti. ے ک Non appare, infine, accettabile la doglianza attinente alla prete- sa violazione del divieto di intermediazione di manodopera in quanto introdotta, per esplicita affermazione dei ricorrenti, sul presupposto dell'insussistenza di un'ipotesi di distacco. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità nei riguardi della ditta AN IS. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese per la S.r.l. Bus IS la quale non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità, nei riguardi della ditta AN IS. Nulla spese per la società Bus IS S.r.l.. Roma, 6 dicembre 2001 G ylietu (wall IL PRESIDENTE Allows you IL CONSIGLIERE ESTENSORE سمها Susie IL CANCELLIERE Depositato in Cance ri 22 FEB. 2002 oggi. IL CANCELLIERE Tvore fieville Ш 7