Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 2
Poiché le eventuali ammissioni fatte dalla parte in sede di interrogatorio libero non costituiscono prova piena in danno della parte medesima, ma hanno un valore solamente indiziario, la mancata considerazione di siffatto elemento in favore dell'altra parte ad opera del giudice di merito non è sindacabile nel giudizio di legittimità.
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che, con riferimento all'art. 33 del CCNL giornalistico, sul presupposto che le condizioni del compimento del sessantesimo anno di età e del possesso di trentatrè anni di anzianità contributiva previdenziale, che, in base alla citata disposizione, legittimano il recesso del datore di lavoro, dovessero sussistere al momento in cui il recesso era venuto in essere - trattandosi di requisiti di validità del negozio unilaterale recettizio che si perfeziona al momento in cui la volontà del recedente perviene a conoscenza del suo destinatario -, aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento, al quale era stato apposto un termine iniziale di efficacia coincidente con la scadenza del periodo di preavviso, la cui comunicazione era pervenuta al lavoratore prima della maturazione di entrambi i suddetti requisiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7596 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. ROSSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SCARL SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO IRACE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA OR, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio Avvocati BOER e LI MARZI, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO BOER e GIUSEPPE LI MARZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 301/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/04/01 - R.G.N. 4033/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato IRACE;
udito l'Avvocato BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 / 20 luglio 2000, il Tribunale di Roma dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dall'ANSA al dott. TT CA, giornalista, il 14 maggio 1996, ai sensi dell'art. 33, comma terzo, del c.c.n.l., con effetto al 30 giugno successivo;
condannava l'Agenzia a pagare a controparte le retribuzioni maturate e maturande dal licenziamento al compimento del 65 anno di età del dipendente.
L'appello dell'ANSA veniva rigettato dalla Corte di appello della stessa sede, con sentenza in data 6 febbraio / 18 aprile 2001, la quale rilevava che:
- l'ANSA aveva comunicato al CA, con lettera del 21 febbraio 1996, che intendeva avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 33 del c.c.n.l. - il quale le consentiva di recedere al compimento, da parte del giornalista, del 65^ anno di età oppure al compimento del 60^ anno in presenza di 33 anni complessivamente di anzianità contributiva, esclusi i versamenti volontari - per la data del 30 giugno 1996;
- al 21 febbraio 1996, data di intimazione del licenziamento, alla quale soltanto occorreva avere riguardo, trattandosi di atto ricettizio, il requisito contributivo non era maturato in relazione a domanda di regolarizzazione presentata dall'Agenzia solo il 31 maggio 1996;
- si trattava di rilievo assorbente rispetto alla questione se nell'anzianità contributiva complessiva dovesse computarsi la contribuzione I.N.P.S., oltre a quella I.N.P.G.I.;
- inoltre, non risultava, ne' era dedotto l'avvenuto versamento della riserva matematica e neppure l'eventuale data di esso, talché non era provata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.33 c.c.n.l.;
- il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate e maturande sino al compimento del 65^ anno di età, chieste in via alternativa dal lavoratore, così mantenendosi nell'ambito del "petitum" sostanziale e del contenuto complessivo della domanda giudiziale, senza incorrere, pertanto, nel denunciato vizio di extrapetizione;
- non doveva dedursi come "aliunde perceptum" il trattamento pensionistico anticipato (previsto dall'art. 4, comma secondo, del regolamento I.N.P.G.I.) già goduto in aggiunta alla retribuzione, nè vi era prova che il trattamento definitivo di vecchiaia percepito dal lavoratore fosse stato superiore alla c.d. pensione anticipata.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'ANSA con quattro motivi, illustrati con memoria.
TT CA resiste con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1334 e segg. c.civ., nonché degli artt.1362 e segg. cod. civ. in relazione all'art. 33 del c.c.n.l. giornalistico: insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 350, nn. 3 e 5 cod. proc. civ." e sostiene che:
a) - in forza dell'estensione agli atti unilaterali (art. 1324 c.civ.) delle norme riguardanti il contratto in quanto compatibili,
non poteva dubitarsi della legittimità della previsione nell'atto di recesso di un termine iniziale di efficacia, coincidente con la scadenza del periodo di preavviso;
b) - erroneamente la Corte di appello aveva interpretato l'art. 33 c.c.n.l. nel senso che le condizioni legittimanti il licenziamento dovevano verificarsi con riferimento al momento di esercizio del recesso, identificandolo con quello in cui il lavoratore venne a conoscenza della volontà di recedere anziché con la scadenza del preavviso.
Il motivo è infondato.
Dalla stessa citazione testuale dell'art. 33 del contratto collettivo, contenuta nella sentenza impugnata, si ricava che l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando concorra il requisito del compimento del 60^ anno di età e del 33^ anno di anzianità contributiva previdenziale.
È dunque corretta la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto non legittimo il licenziamento del giornalista intervenuto quando tali requisiti non erano ancora maturati.
Vero è che, come sostiene l'Agenzia, anche le dichiarazioni unilaterali ricettizie (art. 1224 c.civ.) possono contenere un termine iniziale di efficacia;
resta, però, insuperabile il rilievo che i requisiti sopra detti per la legittimità del licenziamento devono sussistere al momento in cui il recesso viene in essere, trattandosi di requisiti di validità del negozio unilaterale ricettizio di recesso e questo si perfeziona, come correttamente sostenuto dal Tribunale, al momento in cui la volontà del recedente perviene a conoscenza del suo destinatario (art. 1334 c.civ.). Non è poi contestata l'affermazione del Tribunale secondo cui a tale momento (21 febbraio 1996) il requisito contributivo non si era ancora perfezionato perché l'Agenzia non aveva ancora proposto la domanda di regolarizzazione contributiva, presentata solo il 31 maggio 1996.
Tali considerazioni, circa la accertata tardività della domanda di regolarizzazione rispetto al recesso, sono, evidentemente, assorbenti rispetto alle censure contenute nel secondo motivo di ricorso col quale viene denunciata la "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 350, nn.3 e 5 cod. proc. civ.)" per avere la Corte di appello affermato che non era provato ne' dedotto che fosse stato regolarmente effettuato il versamento della riserva matematica e comunque il momento dell'eventuale corresponsione: se il CA, secondo la prospettazione della ricorrente, aveva impugnato il licenziamento contestando, sotto diversi profili, l'idoneità della riserva versata dall'ANSA, mai aveva contestato il puntuale pagamento (circostanza estranea al "thema decidendum") che, anzi, era presupposto dalle deduzioni circa la tardività di esso rispetto all'intimazione del licenziamento e la sua inidoneità a concorre ad aumentare l'anzianità contributiva utile.
Del pari assorbito, per le stesse ragioni logiche, è il terzo motivo di ricorso, col quale si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 350, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.)" e si ripropone, da parte della ricorrente, la censura secondo cui l'avvenuto versamento della riserva matematica doveva ritenersi assolutamente pacifico, tra l'altro, come presupposto delle censure di illegittimità dallo stesso ricorrente avanzate in ordine al recesso, sicché l'ANSA era esonerata dalla prova relativa. Col quarto motivo, l'ANSA, dolendosi per la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 Cod. Proc. Civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 350, nn. 3 e 5 Cod. Proc. Civ.)" censura l'affermazione del giudice di appello relativa alla mancata deduzione in ordine ad una differenza eventuale tra il trattamento pensionistico definitivo di vecchiaia e quello della pensione c.d. anticipata in costanza di rapporto di lavoro, differenza deducibile dal risarcimento del danno. In realtà, già con la memoria difensiva in primo grado l'ANSA aveva precisato che la pensione anticipata percepita era di L. 4.800.000= mensili, mentre in sede di interrogatorio libero reso all'udienza del 16 maggio 1997, il CA aveva riconosciuto di percepire a seguito della cessazione del rapporto, il trattamento "definitivo" di L. 10.300.00 per quattordici mensilità; la circostanza era stata evidenziata anche con l'atto di appello e la Corte di merito avrebbe dovuto detrarre la differenza tra i due trattamenti come "aliunde perceptum".
Il motivo non può essere accolto.
Deducendosi da parte della ricorrente l'omessa valutazione di prove, la parte stessa avrebbe dovuto, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, riproporre nel ricorso medesimo il contenuto delle risultanze che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare, per porre in condizione la Corte di Cassazione cui, come giudice di legittimità, non è consentito di ricercare le prove negli atti, di valutare se il giudice di merito sia incorso nelle omissioni o negli errori logici denunciati con l'atto di impugnazione (v. "ex multis" Cass. 11 gennaio 2002, n. 317;
21 dicembre 2001, n. 16163; 21 novembre 2001, n. 14728; 16 ottobre 2001, n. 12599).
Deve, inoltre, rilevarsi che le eventuali ammissioni fatte dalla parte in sede di interrogatorio libero (Cass. 23 giugno 1992, n. 7665; 24 ottobre 1995, n. 11048) o contenute in atti difensivi del procuratore (cfr. Cass. 30 marzo 2001, n. 4727; 26.3.1999, n. 2894;
23 luglio 1997, n. 6909; 16 ottobre 1987, n. 7665; 8 aprile 1987, n. 3465) non costituiscono prova piena in danno della parte medesima, ma hanno un valore soltanto indiziario;
pertanto, la mancata considerazione di siffatto elemento in favore dell'altra parte ad opera del giudice di merito non è sindacabile nel giudizio di legittimità.
Infine, occorre precisare che alle carenze appena ricordate non può sopperire la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la quale, come costantemente affermato dalla Corte
regolatrice (Cass. 9 gennaio 2001, n. 238; 21 febbraio 2001, n. 2478;
21 luglio 2001, n.9946; 22 novembre 2001, n.15112; 19 aprile 200, n. 5079), può avere solo funzione di illustrazione dei motivi addotti nel ricorso (o di confutazione delle tesi sostenute nel controricorso), ma non anche di integrazione dei motivi. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza (art. 395 c.p.c.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese in euro 20,00, oltre euro 3.000,00= per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003