Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7596
CASS
Sentenza 15 maggio 2003

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Poiché le eventuali ammissioni fatte dalla parte in sede di interrogatorio libero non costituiscono prova piena in danno della parte medesima, ma hanno un valore solamente indiziario, la mancata considerazione di siffatto elemento in favore dell'altra parte ad opera del giudice di merito non è sindacabile nel giudizio di legittimità.

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che, con riferimento all'art. 33 del CCNL giornalistico, sul presupposto che le condizioni del compimento del sessantesimo anno di età e del possesso di trentatrè anni di anzianità contributiva previdenziale, che, in base alla citata disposizione, legittimano il recesso del datore di lavoro, dovessero sussistere al momento in cui il recesso era venuto in essere - trattandosi di requisiti di validità del negozio unilaterale recettizio che si perfeziona al momento in cui la volontà del recedente perviene a conoscenza del suo destinatario -, aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento, al quale era stato apposto un termine iniziale di efficacia coincidente con la scadenza del periodo di preavviso, la cui comunicazione era pervenuta al lavoratore prima della maturazione di entrambi i suddetti requisiti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7596
    Data del deposito : 15 maggio 2003

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