Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4727
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Sentenza 30 marzo 2001

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Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritte unicamente dal procuratore "ad litem", pur non avendo valore confessorio, costituiscono elementi indiziari che possono liberamente essere valutati dal giudice per la formazione del suo convincimento. Quando invece esse rechino anche la sottoscrizione della parte, in calce o a margine dell'atto, ben può ad esse essere attribuito, dal giudice, valore confessorio, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto anch'essa la titolarità.

Il conduttore il quale deduca la obiettiva inesistenza delle esigenze abitative transitorie menzionate nel contratto e di avere corrisposto, per effetto dell'esistenza dichiarata, un canone locativo superiore a quello legale, e chieda la restituzione di quanto pagato in eccedenza, ha l'onere di provare che il locatore, in base alla obiettiva situazione di fatto da lui conosciuta al momento della conclusione del contratto, era in grado di valutare l'inesistenza della situazione ivi dedotta allo scopo di eludere la normativa sull'equo canone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4727
    Data del deposito : 30 marzo 2001

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