Sentenza 3 febbraio 2017
Massime • 1
Non sussiste la competenza funzionale ed inderogabile del giudice delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato disposto a seguito di immediato, sicchè la sentenza emessa nel rito alternativo svoltosi dinanzi al Tribunale non è affetta da nullità. (Fattispecie in cui il tribunale aveva ordinato la rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato, a seguito della quale l'imputato aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione al giudizio abbreviato dinanzi al tribunale, dopo che analoga richiesta avanzata al giudice delle indagini preliminari era stata da questi dichiarata inammissibile).
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2017, n. 11807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11807 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2017 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 1 1 80 7-17 In nome del Popolo ItalianoLA CORT SESTA SEZIONE PENALE Composta da 199 Sent. n. Vincenzo Rotundo -Presidente- UP 03/02/2017- Gaetano De Amicis Laura Scalia -Relatore- R.G.N. 39437/2016 Antonio Corbo Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HA IR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2016 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Agnello Rossi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Gip del Tribunale di Macerata;
udito il difensore, avv. Rossano Romagnoli, che si associa alle conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 5 luglio 2016 ha confermato quella resa, all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale di Macerata e quindi, per la stessa, il giudizio di penale responsabilità di IR HA per aver egli illecitamente detenuto 4,677 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisa in tre distinti involucri, q із riposti in una scatola di cartone occultata all'interno del veicolo 'Reinault Traffic' da lui condotto, da cui era possibile ricavare 128.472 dosi (artt. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990).
2. Propone personale ricorso per cassazione il prevenuto avverso l'indicata sentenza con due motivi di annullamento.
2.1. Per il primo motivo, si fa valere violazione della legge penale processuale e nullità dell'impugnata sentenza (art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 25 Cost.; 178, comma 1, lett. a), 179, 438, 458 cod. proc. pen.). Deduce il ricorrente, per la sequenza procedimentale che avrebbe condotto alla denunciata nullità: che il Tribunale di Macerata aveva disposto, senza far subire regressioni al processo, la rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato, ai sensi dell'art. 143 Disp. Att. cod. proc. pen., al difensore di fiducia, nominato prima dell'emissione del decreto (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999); che, ciò posto, la difesa del prevenuto aveva depositato, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che disponeva giudizio immediato dinanzi al Tribunale, la richiesta di abbreviato al Giudice delle indagini preliminari, funzionalmente competente e precostituito per legge a celebrare il giudizio nel rito (art. 25 Cost.; art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.); che, nella rilevata mancata trasmissione da parte del Tribunale del fascicolo processuale, il Giudice delle indagini preliminari illegittimamente aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, spogliandosi del processo;
- che la difesa si vedeva costretta a formulare richiesta di abbreviato dinanzi al Tribunale;
- che la Corte di appello aveva incidentalmente dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza del Gip nella parte in cui aveva evidenziato che, nella segnalata stasi processuale, avrebbe dovuto essere il Giudice delle indagini preliminari a richiedere il fascicolo in quanto investito della richiesta di abbreviato senza però spingersi a rilevare l'incompetenza del giudice del dibattimento, che si era al fine pronunciato sulla richiesta di rito alternativo. Nella natura assoluta ed insanabile dell'eccepita nullità, questione, come tale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, come affermato dalla Corte di cassazione per precedente, richiamato in ricorso, relativo ad ipotesi di patteggiamento disposto dal Giudice delle indagini preliminari dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato per reati per i quali era prevista la citazione diretta a giudizio (SU n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229981), il ricorrente deduce l'incompetenza del Tribunale a decidere nelle forme dell'abbreviato e la nullità dell'adottata sentenza, destinata a travolgere ogni ulteriore sviluppo del processo.
2.2. Con il secondo motivo, si fa valere vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, in giudizio di prevalenza, delle attenuanti generiche pure oggetto di specifico motivo di appello e ancora in ordine alla omessa valutazione della collaborazione prestata dal prevenuto al fine di determinazione il trattamento sanzionatorio applicabile (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 69, 132, 133 cod. pen.; art. 597, comma 5, cod. proc. pen.). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Non sono fondati e vanno quindi rigettati, con le conseguenti statuizioni in punto di regolamentazione delle spese, entrambi i motivi di ricorso. Le ragioni sono quelle di seguito indicate.
2. E' sottoposta in via preliminare al sindacato di questa Corte la questione, dedotta in giudizio per la prima volta in sede di legittimità, se la competenza del Giudice delle indagini preliminari a pronunciare in abbreviato abbia natura funzionale e se la sentenza adottata ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen. da un diverso giudice, nella specie il Tribunale in composizione collegiale, investito della cognizione del giudizio per ulteriore sviluppo del processo, sia affetta da nullità assoluta per violazione dell'indicata competenza, non rinunciabile e rilevabile, come tale, in ogni stato e grado del giudizio (art. 25 Cost.; artt. 178, comma 1, lett. a), 179, comma 1, cod. proc. pen.). Nella dedotta vicenda processuale, alla legittima, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, disposizione da parte del Tribunale del rinnovo della notifica del decreto di giudizio immediato al difensore di fiducia dell'imputato, per il generale principio di cui all'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai, Rv. 260905), destinato ad operare al fine di evitare abnormi regressioni del processo per restituzione degli atti al P.M. (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999), ha fatto seguito, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, la richiesta del difensore dell'imputato di 3 accesso al rito alternativo dinanzi al Giudice delle indagini preliminari, quale giudice dell'udienza preliminare. Dichiarata l'inammissibilità della richiesta dal Giudice delle indagini preliminari, per l'indicata funzione, perché il Tribunale non aveva provveduto a restituire il fascicolo, il difensore di fiducia riproponeva richiesta di abbreviato al Tribunale che l'accoglieva, così definendo il giudizio.
3. La competenza del Giudice dell'udienza preliminare a pronunciare in abbreviato non ha natura funzionale.
3.1. La categoria della competenza funzionale, dovuta all'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza di questa Corte, estranea ad una esplicita previsione del codice di procedura, ma connaturata al sistema (Sez. U n. 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 198219) ed alle attribuzioni del giudice nello sviluppo del rapporto processuale, riguarda i vari gradi del giudizio e determina il riparto degli affari penali tra i diversi giudici dello Stato, secondo il quale ad un giudice spetta il potere-dovere di trattare determinate parti del processo, ed incidendo sulla idoneità specifica del giudice, essa è di carattere assoluto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 178, comma primo, lett. a) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3347 del 01/12/2009 (dep. 2010), Cantarelli, Rv. 246391) e deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 5031 del 19/04/1991, Spataro, Rv. 187335; in termini: Sez. 4, n. 3541 del 24/01/1989, Enis, Rv. 180725). Certa nella sua affermazione quanto ai rapporti tra giudici di grado differente, esprimendosi nella diversità del grado (Sez. 3, n. 5031 cit.) la specifica idoneità dell'organo, là dove si tratti di giudici di fasi differenti del medesimo grado, la questione della competenza integra una ipotesi di natura funzionale allorché l'ordinamento individui, anche per implicito, una competenza stretta e tipica di quel giudice, connaturata alle sue attribuzioni: una idoneità dell'organo ad adottare un determinato provvedimento.
3.2. Tanto non accade nell'ipotesi in cui il Giudice del dibattimento pronunci in abbreviato invece del Giudice dell'udienza preliminare, non avendosi in tal caso una deviazione forte dal modello tipico della competenza. Secondo sistema sia il Gup che il Tribunale, per la medesima fase, quella del giudizio, sono organi entrambi egualmente abilitati, in via alternativa tra loro, secondo il fisiologico sviluppo del processo sostenuto - anche in ipotesi di rinnovazione del decreto che dispone il giudizio immediato ad opera del giudice del dibattimento senza indebite regressioni 4 .4 - 1al giudiziodi fase (nei termini di cui a Sez. U n. 28807 del 2002, cit.) abbreviato senza che vengano in considerazione specifiche ed indeclinabili idoneità del giudice. Siffatta alternativa competenza trova espressione ove l'abbreviato si innesti nel giudizio introdotto per citazione diretta (art. 555, comma 2, cod. proc. pen.) o acceda a giudizio per direttissima (art. 452, comma 2, cod. proc. pen.) o quando, nel corso dell'istruzione dibattimentale, il P.M. modifichi l'imputazione, ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., spettando in quest'ultimo caso all'imputato il diritto di chiedere il giudizio abbreviato in relazione alla nuova contestazione, sia essa 'fisiologica' o 'patologica'.
3.3. L'indicato principio è destinato a ricomporsi con quanto questa Corte ha ritenuto, dopo aver qualificato l'ipotesi come di incompetenza funzionale per indebito mutamento del giudice naturale ai sensi dell'art. 25 Cost., nella fattispecie in cui il Gup aveva emesso sentenza all'esito di abbreviato, richiesto a seguito dell'errata emissione del decreto di giudizio immediato per reati in ordine ai quali doveva invece procedersi con citazione diretta (Sez. 4, n. 41073 del 03/11/2010, Halilovic, Rv. 248773). Si registra in tal caso una rilevante deviazione dal modello tipico della competenza come definita da un complesso di norme segnato dall'impropria presenza di una udienza preliminare, mancante invece nel fisiologico sviluppo processuale nel procedimento a citazione diretta. Conclusioni parzialmente sovrapponibili sono quelle raggiunte in una diversa ipotesi in cui questa Corte è giunta ad individuare la competenza funzionale a celebrare l'abbreviato richiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna, in capo al Giudice delle indagini preliminari (Sez. 4, del 20/02/2013, Carapezza, Rv. 257185). -Le peculiarità del procedimento per decreto art. 459 cod. proc. pen. in cui si inserisce la richiesta di giudizio abbreviato, attribuiscono al Giudice delle indagini preliminari, in termini di assoluta specialità, una competenza non derogabile. -3.5. Quando la competenza è destinata ad affermarsi senza che per la stessa vengano in considerazione peculiari idoneità del giudice, segnate anche da non obliterabili sviluppi procedurali secondo una biunivoca relazione per la quale, a seconda della fase in cui il processo si trovi, la prima può radicarsi in capo al primo o al secondo giudice del medesimo segmento, non può discorrersi di una competenza funzionale che sia manifestazione del corretto esercizio della funzione giurisdizionale e destinata a preservare, di questa, idoneità e specificità. 5 11 3.6. Sulle indicate premesse, nessuna illegittimità può dirsi accompagnare l'ordinanza del Gip di inammissibilità della richiesta di abbreviato per mancata intervenuta trasmissione degli atti dal Tribunale, che aveva disposto il rinnovo della notifica del decreto di giudizio immediato, travolta come essa è, nell'intervenuto sviluppo del processo e nella segnalata operatività secondo biunivoca direttrice della competenza, dalla non configurabilità nella specie di quegli elementi minimi e saldi di funzionalità degli organi del processo, su cui radicare una competenza in via esclusiva ed irrinunciabile.
3.7. Piuttosto, per gli affermati principi diviene rilevante la condotta processuale assunta dalla difesa che ha rivolto richiesta di abbreviato al Tribunale collegiale, investito della cognizione del giudizio nell'intervenuto sviluppo processuale, in tal modo definendo, nel grado, la posizione del prevenuto e rinunciando alla proponibilità ad ogni più mite questione di nullità processuale (art. 178, comma 1, lett. c), 180, 181, 182, comma 1, cod. proc. pen.).
3. Nel resto, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello motiva efficacemente sia in punto di diniego delle attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 che sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art, 73, comma 7, d.P.R. cit., debitamente svilendo la condotta del prevenuto di pretesa collaborazione, con ragionamento forte in logica ed articolato nelle valutazioni in fatto che, come tale, sfugge ad ogni sindacato di questa Corte.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 03/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Laura Scalia Faccento Ret und famfestin Depositato in Cancelleria oggi,10 MAR 2017 EMA DI CA S PR LFUNZIONARIO GIUDIZIARIO TO Piera ESPOSITO