Sentenza 27 giugno 2014
Massime • 1
Nel caso di nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato al difensore, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. del cod.proc.pen. e spetta, pertanto, al giudice del dibattimento il dovere di rinnovare la notificazione del decreto medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2014, n. 39575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39575 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/06/2014
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2091
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 17064/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE SASSARI;
nei confronti di:
TRIBUNALE SASSARI;
con l'ordinanza n. 3/2014 GIP TRIBUNALE di SASSARI, del 08/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sassari. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza adottata all'udienza dibattimentale del 1/4/2014 nel procedimento a carico di SA LO, dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato e disponeva la restituzione degli atti al G.U.P. per quanto di competenza.
Il Tribunale, in particolare, riteneva fondata l'eccezione di omessa notifica al difensore dell'imputato del decreto di giudizio immediato;
il decreto, infatti, era stato notificato a difensore differente da quello che l'imputato aveva nominato davanti al Tribunale per il riesame.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari solleva conflitto negativo di competenza: la decisione del Tribunale ha determinato una inammissibile regressione del procedimento, sia per l'insussistenza della nullità, sia perché alla eventuale rinnovazione della notifica avrebbe dovuto provvedere lo stesso Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste il conflitto denunciato, atteso che entrambi i giudici ricusano di procedere alla rinnovazione della citazione, la cui nullità è stata rilevata dal Tribunale Collegiale.
La competenza a provvedere è del Tribunale collegiale di Sassari. L'art. 143 disp. att. c.p.p. dispone che, negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il Presidente.
Da molti anni, ormai, questa Corte ha definitivamente stabilito che, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552 c.p.p., comma 3, il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002 - dep. 26/07/2002, Manca, Rv. 221999); tale principio, affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al decreto di citazione diretta a giudizio, è di carattere generale, cosicché è stato ribadito che in caso di nullità, per difetto di notificazione, del decreto che dispone il giudizio immediato, emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, trova applicazione applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., attuativo di un principio di generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato, al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale (Sez. 1, n. 41733 del 06/10/2004 - dep. 26/ 10/2004, Conf., comp. in proc. Varroni, Rv. 229857). Nel caso di specie, sussisteva esclusivamente una nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato al difensore (non un'omessa notifica), perché il decreto sarebbe stato notificato ad un professionista sostituito da altro;
il rapporto processuale si era sicuramente instaurato, atteso che l'imputato - cui il decreto di citazione era stato regolarmente notificato - era presente all'udienza dibattimentale del 1/4/2014, alla quale era comparso anche il difensore effettivo, avv. Secci.
Il Tribunale, ignorando il disposto dell'art. 143 cit., ha disposto la restituzione degli atti al G.U.P. (in realtà, al G.I.P., atteso che nessuna udienza preliminare era stata celebrata), per di più senza nemmeno esplorare la eventualità di una sanatoria ai sensi dell'art. 184, cod. proc. pen.: avrebbe, invece, dovuto rinnovare la citazione senza provocare una regressione indebita del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale collegiale di Sassari cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014