Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2014, n. 25465
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Sentenza 23 aprile 2014

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L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 369 bis cod. pen., sorge con il compimento del primo atto del Pubblico Ministero al quale il difensore ha il diritto di assistere, e non anche con l'esecuzione degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2014, n. 25465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25465
    Data del deposito : 23 aprile 2014

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