Sentenza 23 aprile 2014
Massime • 1
L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 369 bis cod. pen., sorge con il compimento del primo atto del Pubblico Ministero al quale il difensore ha il diritto di assistere, e non anche con l'esecuzione degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2014, n. 25465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25465 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 23/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 575
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 5466/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT NZ N. IL 29/12/1961;
avverso l'ordinanza n. 133/2013 TRIB. LIBERTÀ di LATINA, del 23/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. STABILE Carmine, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di GA EN propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dalla Tribunale del Riesame di Latina il 23 settembre 2013, con la quale è stato rigettato il ricorso, confermando il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di Latina in data 22 luglio 2013, riferito a tre banconote da Euro 100 l'una, in relazione al reato di cui all'art. 453 c.p.. 2. Con il ricorso la difesa dell'indagato deduce:
- nullità del decreto in quanto tale atto, che dovrebbe valere anche quale informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p. e di difesa, ai sensi dell'art. 369 bis c.p.p., non contiene tutti gli elementi della comunicazione indicati tassativamente;
inoltre, se è vero che l'informazione di garanzia non è necessaria per il compimento di atti di ricerca della prova, tra i quali rientra anche il sequestro, tale obbligo sussiste al fine di assicurare all'interessato, che non abbia assistito all'atto, la pienezza delle facoltà difensive;
- nullità del decreto per omessa ostensione delle banconote, neppure in copia;
- insussistenza del reato contestato ai sensi dell'art. 453 c.p. poiché l'ipotesi in esame non rientra in nessuna delle diverse fattispecie previste dalla norma e, in particolare nella contraffazione, nell'alterazione, nell'introduzione nel territorio dello Stato, nella spedita, nella detenzione e, infine nell'acquisto o ricezione di monete alterate o contraffatte. Secondo la difesa sussisterebbe al più la più lieve fattispecie prevista all'art. 455 c.p., di spedita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Ma sotto tale profilo mancherebbe il requisito della detenzione al fine di mettere in circolazione le monete e, in ogni caso, l'elemento soggettivo della consapevolezza, da parte dell'indagato, della falsità delle monete. Infatti, la mera sussistenza di tre banconote aventi il medesimo numero di serie, con caratteristiche di fattezza e colore difforme dall'originale non consente di attribuire all'indagato la consapevolezza della contraffazione;
- mancanza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie avendo il pubblico ministero affermato la semplice necessità di stabilire la provenienza, le caratteristiche e la tipologia di quanto sequestrato. Richiama, inoltre, copiosa giurisprudenza con riferimento al provvedimento di sequestro probatorio ribadendo la insussistenza di qualsivoglia fattispecie di reato in cui sussumere la condotta dell'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente va rilevato che il sequestro delle banconote e la conseguente iscrizione del procedimento a carico della ricorrente, per il reato di cui all'art. 453 c.p., sono stati disposti dalla Polizia Giudiziaria. Infatti, come emerge dalle risultanze processuali, il 24 luglio 2013 il personale della Squadra Mobile di Latina, ricevuta notizia che al casello autostradale di Frosinone sarebbe transitata una autovettura al cui interno avrebbero potuto essere occultate banconote false, aveva proceduto al controllo di un veicolo Mercedes, alla guida del quale vi era il ricorrente e, all'interno del portafoglio di questi, rinvenuto adagiato in prossimità del sedile lato guida, vi erano tre banconote di Euro 100 l'una, che presentavano, tutte e tre, il medesimo numero di serie S9167350424 e che avevano fattezza e colore difforme dall'originale. In conseguenza di ciò la Polizia Giudiziaria procedeva al sequestro delle banconote.
Alla luce di quanto precede l'eccezione di nullità del provvedimento di sequestro per assenza degli elementi propri dell'informazione di garanzia, ai sensi degli artt. 369 e 369 bis del codice di rito appare destituita di fondamento, trattandosi di un atto posto in essere dalla Polizia Giudiziaria e non dal Pubblico Ministero. Infatti, l'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 369 bis c.p.p., sorge con il compimento del primo atto del Pubblico Ministero al quale il difensore ha diritto di assistere e non anche con l'esecuzione degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria. (Sez. 4^, n. 16448 del 21/02/2007 - dep. 24/04/2007, Lleshaj, Rv. 236607)
3. In ogni caso, il provvedimento che dispone il sequestro preventivo non deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis c.p.p., in quanto si tratta di un atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quali non è previsto il previo avviso al difensore. (Sez. 1^, n. 29002 del 10/04/2003 - dep. 08/07/2003, Reale, Rv. 225268; Sez. 2^, n. 13678 del 17/03/2009 - dep. 27/03/2009, Zaccaria, Rv. 244253).
4. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente conferma tali principi. Sotto altro profilo, per le medesime ragioni connesse alla natura di "atto a sorpresa" diretto alla ricerca della prova, non costituisce causa di nullità la mancata allegazione, in copia, delle banconote false.
5. Le altre doglianze sono manifestamente infondate.
6. Nonostante il riferimento alla violazione di legge, in realtà, le censure riguardano, rispettivamente il difetto di motivazione sui presupposti del reato di cui all'art. 453 c.p., la configurabilità in astratto della meno grave ipotesi di cui all'art. 455 c.p. e l'insussistenza anche di tale fattispecie, per difetto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, oltre che l'insufficiente motivazione da parte del pubblico ministero in relazione alle specifiche esigenze probatorie.
7. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte , anche a Sezioni unite e del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nella specie non ricorre nè una ipotesi di violazione di legge, ne' l'altra, di apparenza della motivazione.
8. In sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando quindi il fumus commissi delicti sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (cfr., tra le altre, Sez. 3^, n. 33873 del 07/04/2006, Moroni, Rv. 234782). La necessità di una siffatta verifica è, del resto, postulata dallo specifico obbligo dello stesso giudice del riesame di motivare in ordine alla sussistenza della concreta finalità probatoria (perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti), del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato (cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28.1.2004, rv 226713), essendo sin troppo evidente che la rappresentazione argomentativa delle finalità probatorie dei sequestro presupponga, di necessità, che sia ragionevolmente ipotizzarle il reato al quale quel corpo si riferisca. Nel caso di specie, ricorrono certamente talune delle ipotesi previste dall'art. 453 c.p., attesa la pacifica detenzione, all'interno del portafoglio,
di banconote palesemente contraffatte, per avere, tra l'altro, il medesimo numero di serie.
9. Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, oggetto del motivo di ricorso, va confermato il principio per cui il sequestro è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6^, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415); ne' il ricorrente ha argomentato l'insussistenza ictu oculi dell'elemento soggettivo del reato ascritto (unica situazione in cui, per alcuna giurisprudenza di questa Corte, il difetto dell'elemento psicologico potrebbe rilevare anche in sede cautelare reale: Sez. 4^, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521, che richiama la giurisprudenza costituzionale in materia: Corte cost., ord. n. 153 del 2007), sollecitando invece la ponderazione del merito dell'accusa e quindi della sua fondatezza, preclusa al giudice del riesame (Sez. 1^, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474). 10. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014