Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 369 bis cod. proc. pen. sorge con il compimento del primo atto del Pubblico ministero al quale il difensore ha diritto di assistere e non anche con l'esecuzione degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2007, n. 16448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16448 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/02/2007
Dott. BRUSCO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 297
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 27703/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
SH VA a Rreshen il 12.2.1974;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna in data 3.6.2006 che confermava la misura cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal GIP presso lo stesso Tribunale in data 11.5.2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto proc. gen. Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame proposta da SH VA avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare della custodia in carcere emesso nei suoi confronti dal G.I.P. presso lo stesso Tribunale in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio, in concorso con altri non identificati, di sostanza stupefacente del tipo cocaina (complessivamente circa due chili e mezzo). Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi, che sono peraltro tutti infondati, per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata traduzione nella lingua dell'indagato, di nazionalità albanese, del decreto di convalida di perquisizione e sequestro ex art. 352 e segg. c.p.p., con conseguente nullità dell'atto e di tutti quelli successivi, in violazione dell'art. 143 c.p.p.. Sul punto l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente affermato che i suddetti atti, eseguiti d'iniziativa della P.G., non rientrerebbero tra quelli per i quali è prevista la traduzione in lingua conosciuta dell'indagato e che il non conoscerne il contenuto non pregiudicherebbe la possibilità per il soggetto straniero di difendersi pienamente. Tale conclusione non terrebbe conto, ad avviso della difesa, che il SH era stato tratto in arresto proprio per la droga ritrovata all'interno dell'automobile e che nessun collegamento era stato accertato tra l'autovettura ed il soggetto indagato.
Il motivo di doglianza è infondato. Non solo non risultava all'atto della convalida che il prevenuto non conoscesse la lingua italiana (anzi nella relazione di servizio degli operanti, giusta quanto riferito nell'ordinanza de liberiate, emergeva la conoscenza della lingua italiana), ma in ogni caso non si tratta, a proposito della convalida della perquisizione e del sequestro, di atti la cui mancata traduzione possa in qualche modo riverberare i propri effetti sull'accusa e sulla rituale contestazione di questa una volta che, come si vedrà infra, è risultata l'assistenza dell'interprete in occasione della convalida dell'arresto e della successiva emissione della misura cautelare. La mancata traduzione, in ipotesi, laddove fosse da considerare in quel momento dovuta, avrebbe potuto riflettersi solo sulla decorrenza del termini per la relativa impugnazione.
Con il secondo motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa notifica all'indagato della informazione sul diritto alla difesa ex art. 369 bis c.p.p., con la conseguente nullità degli atti successivi, laddove l'ordinanza impugnata, nel disattendere l'eccezione difensiva, affermava che la norma succitata concerne esclusivamente gli atti di indagine del P.M. e non troverebbe applicazione rispetto ad attività della polizia giudiziaria. Si sostiene la violazione del diritto alla difesa dell'indagato, che in sede di sequestro dei beni avrebbe avuto il diritto di ricevere l'informazione sul diritto alla difesa ex art.369 bis c.p.p., tradotta in lingua albanese.
Anche tale doglianza non coglie nel segno. Infatti, l'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'articolo 369 bis c.p.p., sorge, come risulta palese dalla lettera e dalla ratio dell'istituto, con il compimento del primo atto "del pubblico ministero", al quale il difensore ha il diritto di assistere, e non anche con l'effettuazione degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla "polizia giudiziaria" (cfr., tra le altre, Cassazione, Sezione 4, 24 ottobre 2005, Demattio).
Con il terzo motivo si assume l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla omessa traduzione in lingua albanese della ordinanza di custodia cautelare, sul rilievo che i giudici del riesame erroneamente affermano che il rispetto della garanzie difensive era stato assicurato dalla traduzione simultanea da parte dell'interprete, in sede di udienza di convalida, dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP e letta in udienza. La difesa denuncia una disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, che ha invece il diritto ad avere una copia della ordinanza di custodia cautelare, con conseguente violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York, che hanno, invece, trovato riconoscimento nella sentenza delle Sezioni Unite, imp. Zalagaitis, ed in altre pronunce della giurisprudenza di merito e costituzionale, puntualmente citate nel ricorso.
Da tale omissione conseguirebbe la nullità a regime intermedio ex articolo 178 c.p.p., lettera c). L'infondatezza della doglianza discende da una corretta lettura dei principi vigenti in materia e da una altrettanto corretta interpretazione del decisum della surrichiamata decisione delle Sezioni unite.
Qui ricorre la situazione dell'applicazione di una misura cautelare nei confronti di un cittadino straniero di cui si ignorava con certezza la non conoscenza della lingua italiana (non a caso, lo si è già accennato, il giudice del riesame evidenzia come nella relazione di servizio degli operanti che avevano proceduto all'arresto si attestava della conoscenza della lingua italiana da parte del prevenuto).
Or bene, è da ritenere che qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in applicazione dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto (di recente, ex pluribus, Cassazione, Sezione 1, 3 ottobre 2006, Shareef;
Sezione 3, 18 ottobre 2006, Malaver Rueda). È questo il principio, applicabile alla vicenda di interesse, desumibile dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite, 24 settembre 2003, Zalagaitis. E di tale principio si è fatta corretta applicazione nella vicenda de qua, risultando, a tacer d'altro, che l'arrestato all'udienza di convalida è stata comunque assistito da un interprete che "ha proceduto alla traduzione simultanea dell'ordinanza cautelare". Con il quarto motivo si duole della erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza sostenendo che il giudice del riesame avrebbe erroneamente confermato il collegamento dell'imputato all'autovettura - che presentava il cruscotto smontato e all'interno due pacchi di sostanza stupefacente - in assenza di indizi univoci, svalutando illogicamente la tesi sostenuta dall'indagato, il quale aveva subito affermato di essere scappato alla vista degli agenti perché clandestino. Anche l'elemento utilizzato dal giudice della misura relativo al ritrovamento nei pressi dell'autovettura di uno zainetto contenente, oltre la sostanza stupefacente dello stesso tipo e con le medesime modalità di confezionamento, anche due libri tedesco, lingua nota all'indagato, non sarebbe pregnante, mancando, anche in questo caso la certezza del collegamento dello zainetto con l'indagato. È doglianza qui chiaramente improponibile. Infatti, secondo assunto incontroverso, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. In altri termini, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato e non è possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (tra le tante, Cassazione, Sezione feriale, 22 agosto 2006, Tomasetti;
Sezione 4, 22 agosto 2006, Di Cola). Da quanto esposto, non può qui procedersi ad una rinnovata valutazione del quadro indiziario, per apprezzarne la gravità e concludenza, a fronte di un apparato motivazionale, quale quello offerto dal giudicante, non solo strutturato e logico, ma rispetto al quale, a ben vedere, il ricorrente si limita ad una contestazione generica ed apodittica.
Con il quinto motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate qui sub specie del pericolo di reiterazione del reato, poiché, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale, non sarebbero riscontrabili elementi che potessero consentire un giudizio di pericolosità sociale dell'indagato, il quale non presentava precedenti penali, ed era inserito in un contesto che non era idoneo ad avvalorare tale tesi (il si era recato nel luogo in cui fu arrestato su di una bicicletta e nessuna somma di denaro gli fu rinvenuta indosso).
Anche con tale doglianza il ricorrente vorrebbe surrettiziamente introdurre un controllo di merito sull'esercizio di un potere valutativo sulle esigenze di cautela che l'ordinamento rimette al giudice de liberiate. Qui è sufficiente osservare come il relativo apprezzamento è supportato da convincente motivazione ed è del resto in linea con quelli che sono i principi applicabili in materia. Infatti, se è vero che in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'articolo 274 c.p.p., lettera c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità, peraltro nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (di recente, efficacemente, Cassazione, Sezione 4, 19 settembre 2006, Giunta). Or bene, nella vicenda de qua, il giudicante si è ampiamente soffermato su entrambi i profili di interesse (gravità del fatto, desumibile dal quantitativo della droga e dal coinvolgimento professionale ed organizzato di una pluralità di persone;
personalità del reo, rispetto alla quale, non trascurandosi il profilo della asserita incensuratezza, si sono posti in evidenza i profili di pericolosità soggettiva, anche legittimamente desunti dalla oggettività del fatto e dalle modalità di coinvolgimento del prevenuto). In tal modo, il giudicante ha fornito una motivata spiegazione del proprio convincimento che in questa sede è precluso sindacare.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007