Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3991
CASS
Sentenza 18 marzo 2003

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Ai sensi della prima parte del quarto comma dell'art. 183 cod. proc. civ., l'attore non incontra preclusioni e può proporre domande ed eccezioni nuove solamente in quanto esse siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto, introducenti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione. (In applicazione del suindicato principio, la S.C., nel rigettare la relativa censura mossa dal ricorrente, ha affermato che correttamente il giudice del merito ha dato nel caso ingresso alla domanda di risarcimento del danno per ritardato rilascio dell'immobile proposta dall'attore alla prima udienza di trattazione, in quanto dipendente dalla domanda di corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34 legge n. 392 del 1978 - con correlativo esercizio del diritto di ritenzione - proposta in via riconvenzionale dal convenuto che aveva eccepito, a fronte della formulata domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, l' avvenuta cessazione del contratto per effetto, viceversa, di recesso del locatore).

In tema di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da abitazione, ai fini dell'integrazione della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 31 legge n. 392 del 1978 è necessaria la concreta ed effettiva destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello indicato nella disdetta, non essendo viceversa sufficiente la mera manifestazione da parte del locatore, prima della scadenza del termine ivi previsto, dell'intenzione di destinare l'immobile ad uso diverso.

Commentario1

  • 1L’abuso di disdetta nelle locazioni ad uso diverso
    Stefano Gennai · https://www.filodiritto.com/ · 30 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3991
Data del deposito : 18 marzo 2003

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