Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
L'aggiornamento del criterio di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva di cui all'art. 135 cod. pen. per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. 15 luglio 2009, n. 94, incidendo sul limite previsto per la sospensione condizionale dall'art. 163, comma primo, cod. pen., è applicabile ai fatti pregressi in virtù della regola dettata dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in quanto norma più favorevole al condannato. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo applicabile lo "ius superveniens", in un caso in cui la sospensione condizionale della pena era stata negata dal giudice di merito poiché la pena pecuniaria inflitta, ragguagliata con quella detentiva in base al criterio applicabile prima della modifica operata con la L. n. 94 del 2009, superava il limite dei due anni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2010, n. 10966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10966 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 14/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 54
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 024635/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) WA NO MA nato il [...];
avverso la sentenza del 23.1.2009 della Corte di Appello di Torino;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Tarsitano Francesco in sost. dell'avv. Furlani Alberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1) Con sentenza in data 10 novembre 2005 il Tribunale di Verbania, sez. dist. di Domodossola, in composizione monocratica, condannava WA NO MA, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che, alla pena di Euro 32.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 282 e 293 (in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70) perché a bordo del treno n. 91, in entrata nel territorio dello Stato, veniva sorpreso con merci estere nascoste nel bagagliaio, per sottrarle alla visita doganale (smeraldi, rubini, zaffiri e tormaline, del valore complessivo stimato in 115.639,00 Euro), occultati all'interno di un barattolo di borotalco, con IVA dovuta all'importazione, 20% sull'imponibile, pari a 23.127,80 Euro, importo superiore al limite contemplato dal medesimo D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295 bis. La Corte di Appello di Torino, in data 23.1.2009, confermava la sentenza del Tribunale, appellata dall'imputato.
Riteneva la Corte che dalle risultanze processuali (occultamento dei preziosi in un barattolo di borotalco sigillato, omessa denuncia alla dogana del possesso di detti preziosi, contraddizioni palesi ed inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato in sede di interrogatorio) emergesse, senza ombra di dubbio, la prova della importazione illegale.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, riteneva che, anche a seguito della Convenzione tra la Confederazione elvetica e la Comunità Europea del 19.12.1972, rimaneva in vigore il reato di evasione IVA, con l'unico limite della doppia imposizione (nella specie non era stato dimostrato di avere assolto al pagamento dell'IVA in territorio elvetico).
Infine, secondo la Corte, non appariva necessario disporre una perizia estimativa sui preziosi, essendo la stima, effettuata dal gioielliere ZI ed ampiamente motivata in dibattimento nel contraddittorio delle parti, sufficiente per stabilire il valore dei preziosi.
2) Ricorre per cassazione il WA, a mezzo del difensore. Dopo una premessa in fatto denuncia, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, nonché l'errata ricostruzione dei fatti.
La Corte territoriale ha ritenuto di concordare con la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, senza tener conto o ritenendo non verosimile la prospettazione difensiva ed invertendo l'onere della prova.
In ordine all'asserito occultamento dei preziosi, non ha tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo che giustificavano pienamente tale precauzione per evitare il furto della merce. Quanto alla mancata richiesta del carnet A.T.A. per ottenere un permesso temporaneo di importazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito non vi è contraddizione nelle dichiarazioni rese dal ricorrente;
ne' comunque vi è prova che egli sapesse della necessità di tale carnet. In ordine alla mancata consegna del documento di trasporto, la Corte ha apoditticamente ritenuto inverosimili le dichiarazioni del ricorrente, secondo cui detto documento si trovava nel bagaglio di uno dei colleghi che avevano proseguito il viaggio e che egli non aveva potuto contattare per mancanza del cellulare. Del tutto credibile era la versione del ricorrente in ordine alla comprovata regolare importazione in Italia dei preziosi (era stato documentato che, di ritorno da un viaggio di lavoro in India, era rientrato in Italia per prelevare un campionario da esibire alla fiera di Basilea, comprendente i preziosi già debitamente dichiarati ed introdotti nel territorio italiano in precedenza).
Con il secondo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con riferimento all'Accordo stipulato in data 19.12.1972 tra la Svizzera e la Comunità Europea. Avendo il ricorrente ottemperato agli oneri fiscali inerenti le pietre preziose sequestrate non è ravvisabile alcuna ipotesi di reato.
In ogni caso per effetto dell'accordo sopraindicato sono stati aboliti tutti i dazi ed ogni misura ad essi equivalente. Sicché, come affermato dalla Corte di legittimità, è esclusa, in tali casi, la configurabilità del reato di contrabbando (in ordine all'evasione IVA si è ritenuto che la predetta imposta pur non costituendo un dazio doganale è a questi accomunata dal presupposto impositivo). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 25.2.1988, ha statuito che l'IVA all'importazione è compatibile con il principio di neutralità dell'imposta sancito con l'art. 95 del Trattato istitutivo della Comunità Europea ad una duplice condizione e cioè che la merce importata non sia soggetta a doppia imposizione e che l'infrazione relativa all'IVA non sia sanzionata più severamente di quella relativa agli scambi interni. E tale orientamento della Corte di Giustizia è stato recepito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Con il terzo motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva per la individuazione del valore (tale individuazione incide non solo sulla configurabilità del reato, ma anche ai fini della pena). La Corte, violando i diritti di difesa, incomprensibilmente, ha ritenuto non necessario procedere ad una perizia ed ha posto a base della sentenza di condanna la consulenza-perizia redatta dal sig. ZI, che non ha alcun titolo professionale in materia, e nonostante le evidenziate gravi carenze e contraddizioni rilevate in ordine alla valutazione del predetto ZI.
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 175 c.p.. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata.
3) Il ricorso è fondato solo in relazione al quarto motivo. 4) Va premesso che, come costantemente affermato da questa Corte, "... l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio, deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto..." (cfr. Cass. pen. sez. un.
4.6.1992 n. 6682). Gli indizi, poi, per assurgere a valenza probatoria debbono possedere i requisiti normativamente precisati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, cioè devono essere gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli indizi consistenti, vale a dire resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti;
precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò, non equivoci;
concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con latri dati o elementi certi. In particolare la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito benché non espressamente indicato dall'art. 192 è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio viene postulata infatti la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi..." (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1^, 10.1.1995 n. 118; Cass. pen. sez. 1^, 24.12.1998 n. 13671). La Corte territoriale, con argomentazioni precise, dettagliate ed immuni da vizi logici, si è attenuta agli esposti principi, esaminando, da un lato, tutte le circostanze indiziarie a carico del WA nella loro gravita precisione e concordanza, e, dall'altro, sottolineando come le stesse, valutate complessivamente, risultavano convergenti nella prova di colpevolezza dell'imputato in ordine alla importazione illegittima di preziosi.
4.1) Senza alcuna inversione dell'onere della prova i giudici di merito (è pacifico che, in caso di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si saldino in un unico corpo argomentativo) hanno esaminato tutte le circostanze indizianti, valutandone correttamente la certezza e la precisione.
È assolutamente certo che i preziosi erano custoditi in un barattolo di borotalco, che era stato accuratamente sigillato. Ed è altrettanto certo che alla visita doganale, richiesto se avesse nulla da dichiarare, il EL rispondeva negativamente. Le modalità di conservazione ed il comportamento tenuto dal ricorrente attestano, già di per sè, la volontà di occultamento dei preziosi.
La univocità di tali elementi oggettivi è ineccepibilmente evidenziata dalla Corte territoriale, quando afferma che se davvero il prevenuto fosse stato in buona fede, non avrebbe avuto motivo alcuno di occultare e quindi di sottrarre al controllo della dogana i preziosi trasportati.
La conferma della ipotesi accusatoria si ricava, ulteriormente e definitivamente, dalle stesse contraddizioni ed inverosimiglianze (sconfinanti nell'assurdo) delle dichiarazioni del LD. Con argomentazioni, puntuali ed immuni da vizi, la Corte territoriale evidenzia, come il ricorrente, in sede di interrogatorio, da un lato, sosteneva di non aver potuto, per la fretta, effettuare gli adempimenti formali (cd. Carnet ATA) per far transitare i preziosi alla frontiera e, dall'altro, di aver ignorato che occorresse tale documentazione per recarsi in Svizzera, sottolineando che è lo stesso tentativo di correggere la tesi della "mancanza di tempo" a rendere inverosimile la tesi difensiva. Trattandosi di un commerciante professionalmente addetto al settore ed importatore abituale, è assolutamente inconcepibile infatti che egli non fosse a conoscenza delle formalità necessarie.
I giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, spiegano le ragioni di tale loro convincimento. Se il EL, infatti, fosse stato convinto della non necessità della pratica di carnei ATA e della possibilità di attraversare la frontiera con il solo documento di trasporto, non avrebbe avuto motivo alcuno per nascondere alla dogana di essere effettivamente detentore di un campionario di preziosi, portato temporaneamente a Basilea. Tale ineccepibile rilievo veniva suffragato dal fatto che neppure il documento di riconoscimento era esibito nella immediatezza con una giustificazione letteralmente assurda (afferma la Corte in proposito:
"..il documento di accompagnamento per quanto insufficiente a legittimare l'esportazione temporanea, era al suo seguito, ma sfortunatamente era detenuto dai due accompagnatori i quali, pur ovviamente resisi conto che egli veniva controllato e che i preziosi non potevano avere altra sorte che quella del sequestro finalizzato alla successiva confisca, proseguirono tranquillamente il viaggio, senza preoccuparsi di portare immediatamente negli uffici dei pubblici ufficiali operanti i documenti che potevano, almeno in termini di una parvenza di buona fede, portare un qualche elemento di conforto rispetto alla tesi della inesistenza di una attività di contrabbando...)". Tale documento, privo di data certa, veniva allegato alla memoria inoltrata al Dipartimento delle dogane, con data di ricevimento 8 giugno 2004 e quindi a distanza di mesi dal fatto.
La Corte di merito ha esaminato anche l'altro aspetto della prospettazione difensiva e cioè quello della mancanza di tempo (per procurasi il Carnet ATA), disattendendolo con motivazione assolutamente coerente ed adeguata. Lo stesso imputato aveva, infatti, dichiarato di avere un'organizzazione di impresa con vari collaboratori, per cui avrebbe potuto delegare agli stessi gli adempimenti amministrativi necessari. Peraltro egli avrebbe potuto anticipare di qualche giorno il suo rientro in Italia o comunque predisporre la pratica prima della partenza, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che un commerciante avveduto rischi di creare l'apparenza di un possesso illegale alla frontiera. 4.1.1) Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. In questa sede è, cioè, necessario solo accertare se nel l'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove stesse, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1^ RV 214567).
Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. 30.4.1997 n. 6402). In particolare, in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione compete solo la verifica della correttezza logico- giuridica dell'iter argomentativo seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo accertamento sulla effettiva gravità, precisione e concordanza degli indizi medesimi (cfr. Cass. sez. 1^, 10. 2 1995 n. 1343). L'ineccepibilità dell'apparato motivazionale della sentenza è stato in precedenza evidenziato. Il ricorrente, deducendo formalmente la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, finisce per riproporre la sua tesi difensiva già ampiamente disattesa dai giudici di merito.
4.2) Quanto al secondo motivo la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, consolidata nel ritenere che anche con riferimento all'importazione illegale di merci dalla Confederazione elvetica resta in vigore il reato di evasione dell'IVA con l'unico limite del divieto della doppia imposizione. "In tema di violazioni finanziarie tributarie, a seguito della stipula dell'Accordo tra la Confederazione elvetica e la Comunità Europea del 19 dicembre 1972, il reato di contrabbando doganale non può più ritenersi configurabile nel caso di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale, a differenza del reato di evasione IVA all'importazione, con l'unico limite al divieto di doppia imposizione" (cfr. Cass. sez. 3 n. 36198 del 4.7.2007). È fatto salvo invero il solo caso che l'importatore fornisca la prova di avere assolto il tributo in Svizzera, così dimostrando la sussistenza di una fattispecie di doppia imposizione, contraria al principio di neutralità commerciale dell'imposta sancito dall'art. 4 dell'Accordo (cfr. Cass. Sez. 3 n. 17432 del 22.3.2005). Ma tale prova non è stata fornita.
D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla sentenza della Corte di Giustizia CE in causa C - 299/86 non deriva affatto l'indiscriminata incompatibilità col diritto comunitario di un regime sanzionatorio penale per qualunque violazione in tema di imposta sul valore aggiunto all'importazione, dovendo questa avere un trattamento sanzionatorio equivalente a quello previsto per l'IVA interna. La Corte di Lussemburgo ha, infatti, affermato (punto 22 della motivazione) che "le due categorie di infrazioni di cui trattasi si distinguono per diverse circostanze che attengono tanto agli elementi costitutivi dell'infrazione quanto alla difficoltà maggiore o minore di scoprirla. Infatti UVA all'importazione è riscossa all'atto del semplice ingresso fisico del bene nel territorio dello Stato membro interessato, piuttosto che in occasione di uno scambio. Dette differenze implicano che gli Stati membri non sono obbligati ad istituire un regime identico per le due categorie di infrazioni". Secondo la Corte tale libertà di scelta ha un limite nell'osservanza del principio di proporzionalità, il quale viene superato quando, ad esempio, soltanto nel primo caso vengano comminate pene detentive e la confisca in forza della normativa sul contrabbando, in quanto tale situazione potrebbe compromettere la libera circolazione delle merci all'interno della comunità (punto 23). È quindi rimessa al giudice nazionale la valutazione dell'esistenza di una sproporzione, rispetto alle finalità perseguite con l'applicazione dell'IVA, della sanzione applicabile all'ipotesi di violazione contestata.
È evidente, innanzitutto, che tale comparazione non può essere effettuata avuto riguardo alle caratteristiche della fattispecie impositiva che, come rilevato dalla Corte comunitaria, non sono identiche nel caso di IVA all'importazione e nei casi di scambio. Si deve ricordare, in proposito, che è la stessa disciplina comunitaria a regolare la nascita e lo svolgimento del rapporto impositivo nell'importazione attraverso il rinvio alla disciplina doganale, anche quando quest'ultima (come nei casi regolati dall'Accordo tra Confederazione Elvetica e Comunità Europea del 1972) non sia applicabile. L'art. 10 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) prevede, al par. 3, che qualora i beni importati non siano assoggettati a dazi o prelievi comunitari, "gli Stati membri applicano le disposizioni in vigore per i dazi doganali, per ciò che si riferisce al fatto generatore dell'imposta ed alla sua esigibilità". Tale norma è stata testualmente riprodotta dall'art. 71, par. 2, della direttiva IVA n. 2006/112. Tenuto conto delle caratteristiche della violazione contestata (imposta dovuta di importo rilevante e modalità fraudolente attraverso le quali i beni sono stati sottratti all'accertamento), occorre rilevare che il sistema penale nazionale prevede ipotesi di reato in casi di violazione degli obblighi di dichiarazione e di pagamento in materia di IVA sugli scambi, dovuta in relazione a beni quali quelli sequestrati al ricorrente, previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 3, 4 e 5, per i quali è prevista una pena più grave di quella stabilita per il contrabbando, oltre alla confisca in forza della disciplina generale. Deve, pertanto, escludersi, che la previsione di una sanzione penale (la multa e la confisca) per l'ipotesi dell'introduzione nel territorio comunitario, con mezzi fraudolenti, di un bene di rilevante valore costituisca mezzo sproporzionato rispetto al perseguimento delle finalità dell'applicazione dell'IVA. 5) La Corte territoriale ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui doveva ritenersi "sufficiente" la stima effettuata dal sig. ZI e che quindi non fosse necessario procedere a perizia.
Ha evidenziato, innanzitutto, che la stima dal predetto redatta è stata acquisita agli atti senza alcuna opposizione da parte della difesa, che, peraltro, non si è neppure avvalsa della facoltà di far esaminare le pietre in sequestro da un proprio esperto (le valutazioni provenienti dalla commerciante Cook, non indicata ne' come consulente di parte ne' come teste, non riguardano le pietre preziose in sequestro). Ha poi sottolineato che il ZI è persona esperta nel settore e di sicuro affidamento e di lui si è avvalsa l'Autorità doganale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, ex art.325 - TULD. Ha infine ricordato che il ZI ha ampiamente dato conto in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, delle sue valutazioni, precisando, in particolare, che ai fini del prezzo conseguibile sul mercato rilevano le qualità e le caratteristiche merceologiche.
6) Fondato, anche alla luce dello "ius superveniens", è il quarto motivo di ricorso. A norma dell'art. 163 c.p., "nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa ...".
La Corte territoriale ha ritenuto che, stante l'entità della pena irrogata (Euro 32.000,00 di multa) non fossero concedibili i benefici di legge;
il ragguaglio ai sensi dell'art. 135 c.p. della pena pecuniaria con la pena detentiva superava infatti il limite dei due anni.
Senonché, nel frattempo, l'art. 135 c.p. è stato riformulato dalla L. 15 luglio 2009, art. 3 nei seguenti termini "Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando Euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
Tale disposizione, certamente più favorevole (e quindi applicabile al ricorrente ex art. 2 c.p., comma 4) rende astrattamente concedibile il beneficio della sospensione.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nel punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Il giudice di rinvio accerterà se ricorrano, in concreto, le condizioni per concedere gli invocati benefici della sospensione e della non menzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dei benefici della sospensione e della non menzione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010