Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2010, n. 10966
CASS
Sentenza 14 gennaio 2010

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L'aggiornamento del criterio di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva di cui all'art. 135 cod. pen. per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. 15 luglio 2009, n. 94, incidendo sul limite previsto per la sospensione condizionale dall'art. 163, comma primo, cod. pen., è applicabile ai fatti pregressi in virtù della regola dettata dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in quanto norma più favorevole al condannato. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo applicabile lo "ius superveniens", in un caso in cui la sospensione condizionale della pena era stata negata dal giudice di merito poiché la pena pecuniaria inflitta, ragguagliata con quella detentiva in base al criterio applicabile prima della modifica operata con la L. n. 94 del 2009, superava il limite dei due anni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2010, n. 10966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10966
    Data del deposito : 14 gennaio 2010

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