Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2005, n. 17432
CASS
Sentenza 22 marzo 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di reati finanziari, integra l'ipotesi di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (evasione dell'I.V.A. all'importazione) l'importazione di merce dalla Confederazione elvetica, atteso che, in base all'art. 4 dell'Accordo del 19 dicembre 1992 tra la CEE e la Svizzera, sono stati aboliti i dazi doganali in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente, categorie alle quali non appartiene l'IVA. (La Corte ha osservato che l'imposta sul valore aggiunto ha natura di tributo interno, che è comunque dovuto, secondo anche quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria, a meno che la merce introdotta non possa ottenere in Italia il riconoscimento di un'imposta già pagata all'esportazione, ossia l'importatore non fornisca la prova di avere assolto il tributo in Svizzera, dimostrando la sussistenza di una fattispecie di doppia imposizione, contraria al principio di neutralità commerciale dell'imposta sancito dal citato art. 4 dell'Accordo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2005, n. 17432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17432
    Data del deposito : 22 marzo 2005

    Testo completo