Sentenza 22 marzo 2005
Massime • 1
In materia di reati finanziari, integra l'ipotesi di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (evasione dell'I.V.A. all'importazione) l'importazione di merce dalla Confederazione elvetica, atteso che, in base all'art. 4 dell'Accordo del 19 dicembre 1992 tra la CEE e la Svizzera, sono stati aboliti i dazi doganali in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente, categorie alle quali non appartiene l'IVA. (La Corte ha osservato che l'imposta sul valore aggiunto ha natura di tributo interno, che è comunque dovuto, secondo anche quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria, a meno che la merce introdotta non possa ottenere in Italia il riconoscimento di un'imposta già pagata all'esportazione, ossia l'importatore non fornisca la prova di avere assolto il tributo in Svizzera, dimostrando la sussistenza di una fattispecie di doppia imposizione, contraria al principio di neutralità commerciale dell'imposta sancito dal citato art. 4 dell'Accordo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2005, n. 17432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17432 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/03/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 417
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 2666/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI CA GI IN, nato a [...] il 16 dicembre del 1931, quale legale rappresentante della società Starcom con sede in Milano e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Como;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha con concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica di Como ed il rigetto di quello proposto dall'indagato;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata;
Osserva:
IN FATTO
Con ordinanza del 12 gennaio del 2005, il tribunale del riesame di Como confermava il provvedimento del G.i.p. presso il medesimo tribunale, con cui si era disposto il sequestro preventivo di una partita di cellulari Nokia provenienti dalla Svizzera, ipotizzando il reato di cui all'articolo 479 c.p. e quello di cui all'art. 70 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per la violazione dell'IVA. Il tribunale escludeva tuttavia la configurabilità del reato di cui all'art. 70 D.P.R. n. 633 del 1972. Rilevava in fatto che il 3 novembre del 2004
alla Dogana di Ponte Chiasso era stata presentata per lo svincolo e per l'importazione definitiva per conto della società Starcom una partita di cellulari Nokia del valore di e. 37.000,00 acquistati in Svizzera;
che l'importatore aveva presentato una dichiarazione con cui affermava di non essere tenuto al pagamento dell'IVA a norma dell'articolo 8 D.P.R. n. 633 del 1972, quale esportatore abituale, sennonché si era accertato che la società non poteva usufruire dell'esenzione perché costituita solo il 26 giugno del 2004. Osservava in diritto che il reato di cui all'articolo 70 D.P.R. n. 633 del 1972 non era configurabile, sia in base all'accordo stipulato il 19 dicembre del 1992 tra la Comunità Europea e La NF CA, con il quale erano stati aboliti i dazi doganali, che in base al divieto della doppia imposizione di cui all'articolo 9 del trattato istitutivo della CEE ed in proposito citava la decisione di questa corte n. 10677 del 2004. Ricorrono per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Como e l'indagato. Il primo lamenta violazione di legge per la ritenuta non configurabilità del reato di cui all'art. 70 D.P.R. n. 633 del 1972: assume che soltanto i dazi in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente erano stati soppressi in base agli artt. 3 e 6 dell'Accordo richiamato dal tribunale mentre era rimasta impregiudicata la facoltà di riscossione dell'IVA all'atto dell'ingresso di merci nel territorio nazionale, trattandosi d'imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali. Pertanto il reato di cui all'articolo 70 è configurabile, salvo che l'indagato o l'imputato, per il rispetto dell'accordo di evitare doppia imposizione, dia la prova di avere già assolto nell'ambito della NF CA il tributo. Precisava infine che il reato in questione non poteva considerarsi depenalizzato perché il rinvio quoad poenam alle leggi doganali deve intendersi riferito anche alle aggravanti di cui all'articolo 295 comma secondo D.P.R. n. 43 del 1973 con la conseguenza dell'esclusione dalla depenalizzazione a norma dell'articolo 32 della legge 24 novembre del 1981 n. 689.
L'indagato lamenta la violazione dell'articolo 321 c.p.p. giacché, una volta esclusa la configurabilità del reato di cui all'articolo 70 D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione al delitto ipotizzato (art. 479 c.p.) erano venute meno le esigenze cautelari perché la restituzione delle cose sequestrate non poteva in alcun modo aggravare le conseguenze del reato, già realizzatosi in tutti i suoi elementi.
IN DIRITTO
Il ricorso del procuratore della Repubblica di Como è fondato e va accolto. Il tribunale del riesame ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art 70 del D.P.R. n. 633 del 1972 interpretando erroneamente, sia l'accordo del 19 dicembre 1992, stipulato tra la CEE e la confederazione CA, che la sentenza di questa sezione n. 10677 del 2004. Invero l'accordo anzidetto, il quale in base all'articolo 228 del Trattato CEE è vincolante sia per le istituzioni comunitarie che per gli Stati membri, prevede il divieto e la soppressione graduale ma ormai compiuta dei dazi doganali all'importazione e delle tasse ad effetto equivalente (artt. 3 e 6), ma non dell'IVA all'importazione, trattandosi d'imposta il cui presupposto economico e finanziario è del tutto diverso da quello dei dazi doganali e non costituisce duplicazione di questi pur essendo per motivi di opportunità e di politica fiscale accomunata agli stessi nel sistema di riscossione e nel regime sanzionatorio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 25 febbraio del 1988, causa n. 299 del 1986, ha statuito che l'IVA all'importazione costituisce un tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente al dazio doganale. Di conseguenza tale tributo è compatibile con il principio di neutralità dell'imposta sancito con l'articolo 95 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il cui scopo è quello di garantire la libera circolazione delle merci nell'ambito comunitario, con l'eliminazione di tributi interni aventi effetti discriminatori tra merci nazionali e merci comunitarie importate, ad una duplice condizione: a) che la merce importata non sia soggetta a doppia imposizione (nel Paese d'esportazione ed in quella d'importazione); b) che l'infrazione relativa all'IVA all'importazione non sia sanzionata più severamente di quella relativa agli scambi interni. Questa Corte, con riferimento all'Accordo con la NF CA (cfr. Cass. sez. 3^, 13 aprile 1994 Antoci;
n. 6049 del 1998, Rossini, n. 22555 del 2002), ha già evidenziato una sostanziale identità di ratio tra gli artt 3 e 6, che sopprimono i dazi doganali all'importazione e le tasse ad effetto equivalente, e l'articolo 95 del Trattato, giacché entrambe le composite disposizioni normative sono l'espressione dello stesso principio di libera circolazione delle merci ed ha sottolineato che, mentre l'articolo 95 del Trattato vieta agli Stati membri di applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati imposte interne di qualsiasi natura superiori a quelle applicate sui prodotti nazionali similari, l'articolo 4 dell'Accordo con la NF CA stabilisce che "le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale" e aggiunge che "le parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale". In sostanza L'Accordo, da un lato, estende la soppressione dei dazi doganali anche a quelli di carattere fiscale, dall'altro, allo Stato che abbia soppresso un dazio fiscale concede la facoltà di sostituire il dazio soppresso con una tassa interna. In base all'Accordo anzidetto l'introduzione clandestina di merce dal territorio elvetico non integra il reato di contrabbando, ma può configurare quello di cui all'articolo 70 D.P.R. n. 633 del 1972 a condizione però che la merce introdotta non sia soggetta a doppia imposizione e cioè non sconti in Italia un'imposta già pagata all'esportazione. La doppia imposizione, infatti, introducendo un trattamento discriminatorio tra merci nazionali e merci importate, violerebbe il principio di neutralità commerciale dell'imposta voluto dall'articolo 4 dell'Accordo e perciò sarebbe inapplicabile per contrasto con l'Accordo stesso, il quale come già detto, a norma dell'articolo 228 del Trattato, è vincolante, non solo per le istituzioni Comunitarie, ma anche per gli Stati membri. La prova di avere assolto il tributo in Svizzera deve essere fornita dall'importatore.
La sentenza di questa stessa sezione n. 10677 del 2004 non ha contrastato l'orientamento consolidato dianzi esposto, ma ha escluso la configurabilità del reato di cui all'articolo 70 perché si è ritenuta provata in quella fattispecie la doppia imposizione. Anzi l'orientamento tradizionale è stato recentemente ribadito anche dalla seconda sezione di questa corte con la decisione n. 43473 del 2004. Nella fattispecie l'indagato non ha dimostrato o allegato che la merce introdotta era stata già assoggettata al pagamento dell'IVA o d'imposta equivalente in Svizzera.
L'accoglimento dell'impugnazione del P.M. rende inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, quella dell'indagato giacché il rapporto di pertinenzialità tra il reato di cui all'articolo 70 D.P.R. n. 633 del 1972 e la merce sequestrata viene riconosciuto dallo stesso indagato. In altre parole l'impugnazione dell'indagato, pur essendo fondata, impedisce la restituzione della merce per il concomitante accoglimento dell'impugnazione del p.m., il quale accoglimento ha fatto venire meno l'interesse dell'indagato che era appunto diretto ad ottenere la restituzione del bene in sequestro. Tuttavia il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende giacché non versava in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione del reato di cui all'articolo 70 D.P.R. n. 633 del 1972. Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso di VI PR GI IN.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2005