Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0434 0/ 0 2 REPUBBLICA IT IN NOME DEL POPOLO MALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 12622/99 VIGOLO Rel. Consigliere Cron. Dott. Luciano 10123 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CAPITANIO Consigliere Ud. 18/12/01 1 Dott. Natale Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZ A sul ricorso proposto da: LL AN, ME OFFICINE MECCANICHE STAMPAGGIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9. presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ABATI MANLIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 5179 -1- presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 10/99 del Tribunale di IVREA, depositata il 09/03/99 R.G.N. 336/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PERSIANI;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 27 gennaio 1995, la ME s.r.l. ricorreva al Pretore di Ivrea, chiamando in causa anche la sig.ra OS LE, perché fosse dichiarato illegittimo e infondato il verbale di accertamento dell'INPS, in data 29 marzo 1994, che aveva escluso il rapporto di lavoro subordinato tra la LE e la ME s.r.l. e annullato la relativa posizione contributiva, in essere dal 1977. Con sentenza in data 1° dicembre 1997/16 marzo 1998, il Pretore dichiarava l'inesistenza del rapporto di lavoro. L'appello della ME e della LE è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 24 febbraio /19 marzo 1999. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono OS LE e la ME Officine Meccaniche Stampaggio s.r.l. con due complessi- motivi, illustrati con memoria. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e segg, cod. civ., degli artt.2338 e segg. cod. civ. degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e n.5 cod. proc. civ.) dolendosi che il Tribunale, affermata la compatibilità della 1262299.doc 3 qualità di amministratore di società di capitali e di lavoratore dipendente di altra società, controllata dalla prima, abbia escluso il rapporto di lavoro dipendente, per la ritenuta assenza di controlli o di direttive da parte della formale amministratrice della controllata, e non abbia considerato che, proprio in realtà di così limitate dimensioni, è ragionevole e normale che il vincolo della subordinazione si presenti in forma attenuata e possa essere desunto dalle modalità e dalla periodicità della retribuzione, dalla mancata predeterminazione di un risultato, dalla assenza di rischio di impresa in capo al lavoratore e dal suo stabile inserimento nell'organizzazione imprenditoriale. Il vincolo della subordinazione è individuabile anche in mancanza di una presenza costante e continua dell'imprenditore nel luogo delle prestazioni, qualora non sia richiesta dalla natura delle prestazioni, dal ruolo dei prestatori di lavoro e dai loro rapporti con l'imprenditore sul piano della capacità e della fiducia (nel caso in esame tra la LE e la amministratrice LL). Irrilevante era il mancato controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro e la pretesa delega che la LL avrebbe conferito per tutta la gestione dell'impresa. Si tratta, infatti di elementi afferenti al livello di professionalità delle prestazioni. Il Tribunale avrebbe travisato le dichiarazioni della teste RU in punto di presenze della LE in azienda e, rispettivamente, in minima misura, presso la società LL di cui era, a sua volta, amministrarice. Anche l'attività di amministratrice della LL presso la ME era stata indebitamente svalutata dal Tribunale che pure aveva riconosciuto che quella funzione comportava il compimento di tutti gli atti tipici di amministrazione previsti dal codice civile, con assunzione delle relative 1262299.doc 4 responsabilità. Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto affermare che OS LE era una amministratrice di fatto della ME, quando era la LL a firmare i correlativi documenti. Nemmeno aveva senso l'affermazione secondo cui la LL avrebbe delegato alla LE tutta la gestione della società, dal momento che la sottoscrizione degli atti da parte della prima escludeva di per sé il conferimento di un mandato con poteri rappresentativi. Col secondo motivo, le ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 2359 cod. civ. anche in relazione all'art.41 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e n.5 cod. proc. civ.) sostenendo che il collegamento societario non incide sulla autonomia della personalità giuridica delle società di capitali, trattandosi di fenomeno di mero fatto. La motivazione della sentenza impugnata contrastava con il principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata, dal momento che era stata incomprensibilmente affermata l'illegittimità della commercializzazione da parte della ME dei prodotti della F.lli LE s.r.l., tanto più che la prima era anche cliente della seconda, come lo erano altre società, svolgenti analoga attività di commercializzazione nel settore. Priva di rilevanza era la collocazione contingente degli uffici della ME in locali della F.lli LL s.r.l.. Il Tribunale non aveva considerato che all'atto della costituzione del rapporto di lavoro di cui è causa non vi era alcuna partecipazione né di OS LE né della F.lli LL s.r.l. nella ME s.r.l. e anche la 1262299.doc 5 collocazione delle due società nello stesso stabile costituiva fatto successivo di sei anni alla costituzione del rapporto di lavoro. Non essendo stati posti in discussione il contratto costitutivo della ME s.r.l. e gli atti conseguenti, come la nomina dell'amministratore, non si comprende la negazione del rapporto di lavoro subordinato di cui si discute. Infatti, l'inesistenza non è stata ricondotta alla mancanza di un rapporto lavorativo, ma esclusivamente alla circostanza che OS LE aveva veste di amministratrice di fatto della ME s.r.l.. La Corte ritiene infondati entrambi i motivi che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta. Ha ritenuto pacifico il giudice di appello che, al momento della assunzione alle dipendenze della ME, in data 18 giugno 1977, OS LE era amministratrice unica della società F.lli LL s.r.l. e mantenne poi tale in carico sino al luglio 1993 quando, essendo stato costituito un consiglio di amministrazione, divenne amministratrice delegata. || 1° dicembre 1977, OS LE acquisì una partecipazione nella ME;
il 30 dicembre 1977 tutte le quote della ME vennero trasferite alla F.lli LE s.r.l.; questa, dopo il 21 dicembre 1979, rimase titolare del 97% del capitale, mentre ciascuno dei fratelli, OS, CA e GI LE partecipavano per una quota dell'1% ciascuno;
amministratrice unica della ME era sempre stata tale LI LL, moglie di LE GI, altro amministratore delegato della F.lli LL s.r.l.; dal 21 luglio 1983, OS LE era sempre figurata al come l'unica dipendente della ME;
quest'ultima società svolgeva m i V 1262299.doc attività di commercializzazione di una parte dei prodotti della F.lli LL s.r.l.. La distinzione soggettiva delle due società di capitali consentiva, in astratto, di ritenere compatibile la qualità di amministratore dell'una con quella di lavoratore dipendente di altra società controllata dalla prima. In concreto, però, il Tribunale ha ritenuto che non fosse ravvisabile vincolo di subordinazione tra la ME e OS LE, non essendo, alla luce delle prove raccolte, concretamente individuabile, nell'ambito di detta società, una persona, diversa dalla lavoratrice, cui fosse riferibile una autonoma formazione della volontà imprenditoriale. Era, infatti, risultato, secondo il Tribunale, che la ME aveva come oggetto la commercializzazione dei prodotti della LL (società madre) che, peraltro, provvedeva a commercializzare i propri prodotti anche, e soprattutto, per conto proprio, sicché la ME svolgeva una limitatissima attività, pari a meno della decima parte di quella della società madre, e si avvaleva, come unica lavoratrice, della amministratrice di quest'ultima. Avrebbe, dunque, rappresentato una forzatura ravvisare un inserimento della LE nella organizzazione aziendale della ME, organizzazione che, ove ritenuta esistente, era comunque inserita in quella della F.lli LL s.r.l.. Era emerso dalla testimonianza di certa Busato che, anche fisicamente, la ME operava all'interno della soc. LL;
OS LE raggiungeva gli uffici della ME, al terzo piano, attraverso gli uffici della F.lli LL, siti al piano terreno;
prima del luglio 1983 l'ufficio della ME era all'interno dell'alloggio di LE GI. 1262299.doc 7 Il giudice di appello ha ulteriormente considerato che dall'istruttoria era rimasto escluso qualsiasi controllo o direttiva da parte di LL LI, formale amministratrice della ME, nei confronti di OS LE, sicché tra le due doveva essere escluso qualsiasi rapporto gerarchico. La stessa LL aveva riconosciuto che la propria attività decisionale era molto ridotta e che l'attività della società era portata avanti dal solo apporto della LE, tanto che la prima non era stata in grado di indicare una sola occasione in cui fosse stata richiesta una propria decisione. La LL non solo non controllava l'orario di lavoro della LE, ma aveva in sostanza alla stessa delegato totalmente la gestione della società e una delega tanto ampia non si giustificava dal punto di vista organizzativo, considerate le modeste dimensioni della realtà aziendale, costituita da una sola persona, oltre alla amministratrice unica. Era, perciò, inverosimile la affermazione della LE di lavorare come dipendente della ME dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 e, solo dopo le 18, o nell'intervallo del pranzo, come amministratrice della F.lli LL. Peraltro, era risultato dalla deposizione della teste Busato che la amministratrice LL si recava in azienda una volta al mese o, talvolta, poco più spesso;
quest'ultima non aveva, per sua ammissione, competenza per dirigere la società e si limitava (per dichiarazione di OS LE) a sottoscrivere i documenti per i quali si rendeva necessaria la firma dell'amministratore. Anche la accertata circostanza che OS LE era stata prima dipendente della F.lli LL confermava vuoi la stretta connessione tra le due società e le due aziende, vuoi l'organico inserimento di OS LE, vuoi la 1262299.doc 8 sostanziale artificiosità del conferimento della carica di amministratore unico della ME alla LL. Conclusivamente, secondo il Tribunale, OS LE era amministratrice di fatto della ME e non poteva esserne ritenuta dipendente, per assoluta mancanza di qualsivoglia vincolo di subordinazione rispetto alla amministratrice unica LL LI. Ritiene la Corte che le ampie e argomentate considerazioni del giudice di appello non meritino le censure formulate dai ricorrenti. Il fondamentale rilievo che sorregge la sentenza impugnata è che non solo dall'istruttoria non era emersa l'esistenza del dato fondamentale che connota il rapporto di lavoro, costituito dalla subordinazione, ma molteplici elementi convergevano unanimemente ad escluderne la ricorrenza nella concreta fattispecie. E' noto il principio, costantemente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si concretizza e si manifesta nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr., recentem., Cass.21 novembre 2001, n.1464; 23 ottobre 2001, n.13018; 23 aprile 2001, n.5989; 1° marzo 2001, n.2970; 9 gennaio 2001, n.224), di talché altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo 1262299.doc 9 determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di rapporto autonomo parasubordinato (cfr. in part. Cass. n.224/2001 cit.). Il vincolo della subordinazione va concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. Infine, è pure principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione che in sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – incensurabile in tal sede, se sorretto da motivazione adeguata e - immune da vizi logici e giuridici-la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (cfr. Cass.21 novembre 2001, n.14664 cit.). Nel caso in esame, risulta dall'esposizione che precede che il Tribunale ha escluso, alla luce dell'istruttoria esperita, l'esistenza di qualunque controllo o direttiva da parte di LL LI, amministratore unico della ME, nei confronti di OS LE. Ciò desumendo anche da ammissioni fatte dalla stessa LL. Né può addursi la modesta dimensione dell'impresa per giustificare un controllo non penetrante e assiduo sull'attività della LE, anche perché l'assunto contrasterebbe logicamente con la prospettazione da parte della preponente di un notevole impegno orario della lavoratrice. La LL, oltretutto, come ha rilevato lo stesso giudice di appello, non era stata in grado di indicare una sola occasione in cui sia stata 1262299.doc 10 richiesta una sua decisione, non aveva mai controllato l'orario di lavoro della LE e, in sostanza, aveva a quest'ultima delegato (ma, è evidente, il Tribunale ha inteso dire affidato in concreto, quale attività materiale, non certo nell'ambito di un vero e proprio rapporto di mandato, sicché non pertinenti sono le osservazioni delle ricorrenti circa il mancato riscontro del conferimento di poteri rappresentativi) l'intera gestione della società, senza che le minime dimensioni di quest'ultima avessero giustificato siffatta piena autodeterminazione operativa. im Tali facoltà di autodetermirsi, invece, trovavano ampia spiegazione, come logicamente ha spiegato il giudice di appello, nei legami di carattere familiare tra OS LE e la cognata LL, amministratore unico della ME s.r.l., e nei collegamenti economici, operativi e di compartecipazione (adeguatamente posti in luce dallo stesso giudice, come risulta dall'esposizione che precede), tra quest'ultima società e la F.lli LL s.r.l., talché, contrariamente a quanto sostenuto da OS LE, l'attività da lei prestata (per un lasso di tempo assolutamente prevalente) in locali di proprietà della società LL, fu resa, secondo la ricostruzione logica e giuridicamente corretta del giudice di appello, nel disbrigo di pratiche attinenti a quest'ultima impresa, e in misura del tutto preponderante, anche perché le modestissime dimensioni della ME non avrebbero giustificato tanto impegno orario di OS LE. La sottoscrizione di atti riguardanti la ME, da parte della sua amministratrice unica LL, era attività dovuta e necessitata in ragione delle funzioni e non configurava (come sembrano prospettare le ricorrenti), di per sé, nel contesto descritto dal giudice di merito, un apprezzabile 1262299.doc 11 dispiegamento di attività amministrativa, tale da escludere che effettiva السنة amministratrice della ME fosse, escluso vincolo di subordinazione, proprio OS LE). Correttamente, dunque, sotto il profilo della coerenza logica, il Tribunale ha ritenuto ravvisabile la positiva emergenza dell'inesistenza di qualunque rapporto gerarchico fra OS LE e LL LI, il che supera il rilievo delle ricorrenti secondo cui avrebbe dovuto ravvisarsi, in via sostanzialmente presuntiva, una subordinazione attenuata giustificata dalla modesta realtà aziendale della ME e comunque da taluni elementi, che peraltro sono soltanto indici di una eventuale subordinazione, senza peraltro costituirne l'essenza: modalità e periodicità della retribuzione, mancata predeterminazione del risultato, assenza di rischio di impresa nel prestatore di lavoro e inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale (a quest'ultimo proposito, il giudice di merito ha, peraltro, posto in rilievo con ragionamento logicamente giustificato, che la LE era piuttosto inserita nell'organizzazione della LL s.r.l. che non nella ME s.r.l., quest'ultima pure operativamente ed economicamente collegata, in posizione di soggezione, con l'altra società, di dimensioni di gran lunga più rilevanti. Al riguardo, le ricorrenti obiettano, ma il rilievo non è pertinente, che siffatti collegamenti non incidono sulla autonomia soggettiva delle società di capitali: si tratta di osservazione che lo stesso Tribunale ha opportunamente premesso nella sua motivazione per porre in evidenza che la decisione non pretendeva certo di trarre fondamento, come poi ha 1262299.doc 12 ampiamente argomentato, dalla (non prospettabile, nel caso di specie) incompatibilità tra cariche sociali e rapporto di lavoro subordinato. Nemmeno è rinvenibile nella sentenza l'affermazione, criticata dalle ricorrenti siccome contraria all'art.41 della Costituzione, secondo cui l'attività di commercializzazione dei prodotti LL, svolta dalla ME, sarebbe stata illegittima;
la censura è perciò inammissibile. Certamente, al contrario di quanto prospettano le ricorrenti, il Tribunale non ha travisato la deposizione della teste Busato, per la parte trascritta nel ricorso: il fatto che la LE fosse sempre presente non depone di per sé, tanto meno nel contesto illustrato dal giudice di merito, nel senso che essa espletasse lavoro subordinato, in quanto la circostanza trovava ampia e logica giustificazione nel fatto, accertato dal Tribunale, che ben maggiori erano le esigenze di dispiegamento di attività in favore della LL s.r.l. in ragione delle cariche sociali e delle connesse attività materiali di OS LE. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità nei riguardi di OS LE, per la quale la causa ha natura previdenziale, secondo il disposto dell'art.152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. Nei confronti della ME s.r.l. ricorrono, invece, 1262299.doc 13 giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese nei riguardi della LE compensa le spese nei riguardi della ME s.r.l.. * . Così deciso in Roma, addì 18 dicembre 2001. IL PRESIDENTE. IL CONSIGLIERE ESTENSORE. Viyolo Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE te 1262299.doc 14