Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2004, n. 1288
CASS
Sentenza 29 novembre 2004

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La disciplina della perizia disposta, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi (art. 441, comma quinto, cod. proc. pen.), dal g.u.p. dinanzi al quale venga celebrato il giudizio abbreviato, deve essere conforme a quella prevista per il dibattimento. Ne consegue che, qualora il perito abbia chiesto un termine per il deposito della relazione scritta, al fine di garantire la pienezza del contraddittorio deve essere effettuato l'esame del perito stesso, essendo interesse delle parti fare domande e avere chiarimenti sul contenuto dell'elaborato scritto. (La Corte ha precisato che trattasi di nullità relativa, deducibile nei termini previsti dall'art.182 cod. proc. pen.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2004, n. 1288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1288
    Data del deposito : 29 novembre 2004

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