Sentenza 29 novembre 2004
Massime • 1
La disciplina della perizia disposta, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi (art. 441, comma quinto, cod. proc. pen.), dal g.u.p. dinanzi al quale venga celebrato il giudizio abbreviato, deve essere conforme a quella prevista per il dibattimento. Ne consegue che, qualora il perito abbia chiesto un termine per il deposito della relazione scritta, al fine di garantire la pienezza del contraddittorio deve essere effettuato l'esame del perito stesso, essendo interesse delle parti fare domande e avere chiarimenti sul contenuto dell'elaborato scritto. (La Corte ha precisato che trattasi di nullità relativa, deducibile nei termini previsti dall'art.182 cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2004, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2004 |
Testo completo
1 288/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/11/2004
SENTENZA
N. 16381 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MARZANO FRANCESCO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.CHILIBERTI ALFONSO
N. 043785/20022. Dott. VISCONTI SERGIO
3. Dott.NOVARESE FRANCESCO TI
4. Dott.BIANCHI LUISA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 16/07/1965 1) LI ROBERTO
avverso SENTENZA del 14/05/2002
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di PADOVA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VISCONTI SERGIO
che ha concluso per I rigetto del rians;
ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
GIUSEPPE VENEZIANO,
W Svolgimento del processo
Con sentenza in data 14.5.2002 il GUP del Tribunale di Padova, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato LI OB colpevole del reato di cui all'art. 73, 5° comma, D.P.R. 309/90 per illecita detenzione e cessione di modeste quantità di marijuana, e condannato alla pena ritenuta di giustizia con la concessione della sospensione condizionale della pena, ed oltre statuizioni accessorie.
Il GUP, dopo avere ammesso l'imputato al giudizio abbreviato, a norma dell'art. 441, 5° comma, c.p.p., ha disposto perizia tossicologica per accertare natura e quantità delle sostanze sequestrate.
LI OB, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per saltum per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 178 lett. c), 422 e 441
c.p.p., in quanto il perito, dopo il deposito della relazione scritta, non era comparso all'udienza del 14.5.2002, e quindi non era stato possibile per il difensore sottoporlo ad esame.
Il ricorrente ha sostenuto trattarsi di nullità relativa e quindi eccepibile con l'atto di impugnazione, ed applicabile anche al giudizio abbreviato, in quanto vi era stata violazione delle norme che disciplinano il contraddittorio.
Motivi della decisione
Osserva il Collegio che, nel caso di ammissione di perizia in dibattimento e richiesta del perito di un termine per il deposito di relazione scritta, l'art. 508, 3° comma, c.p.p. dispone che il giudice fissa una nuova udienza successiva al termine per il deposito, ed in tale udienza il perito è esaminato a norma dell'art. 501 dello stesso codice.
Nella specie, essendo stato il procedimento deciso in primo grado con le forme del giudizio abbreviato "ordinario", e quindi non condizionato ai sensi del 5° comma dell'art. 438, il GUP ha però ritenuto di non potere decidere allo stato degli atti, e dopo avere ammesso, con ordinanza in data 27.2.2002, la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, ha disposto perizia per accertare natura e quantità della sostanza stupefacente caduta in sequestro, conferendo l'incarico il 6.3.2002, e fissando la successiva udienza del 14.5.2002.
A tale udienza, come risulta dai verbali in atti, esaminabili dal giudice di legittimità, essendo stata dedotta, con il ricorso per saltum, violazione della legge processuale, presenti e P.M. e difensore di fiducia dell'imputato, il giudice ha dato atto dell'avvenuto deposito della relazione scritta e dell'assenza del perito all'udienza, e ha invitato le parti alla discussione, senza che sia stata proposta richiesta alcuna di esame del perito.
Va ritenuto che indubbiamente, nel corso del dibattimento, in caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia richiesto di poter rispondere con relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501 c.p.p., perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande (Cass.
22.4.1999 n. 8497).
La succitata disciplina deve ritenersi applicabile anche nel caso di specie, in quanto se è vero che, nel caso di giudizio abbreviato semplice ai sensi del primo
-
comma dell'art. 438 c.p.p., la regola è che si pervenga a sentenza senza il compimento di alcun atto istruttorio - qualora il giudice ritenga opportuno assumere ulteriori elementi utili ai fini della decisione, ai sensi del 5° comma dell'art. 441
c.p.p., non può certamente "dimezzare" l'accertamento disposto e limitare il conmtraddittorio, attenuando il diritto di difesa e non consentendo l'esame del perito dopo il deposito della relazione scritta.
Tale tesi non è svalorizzata da quanto indicato al successivo 6° comma dell'art. 441, il quale dispone che "all'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede con le forme previste dall'articolo
422, commi 2, 3 e 4”.
2 Tale norma, che disciplina l'attività di integrazione probatoria da parte del giudice dell'udienza preliminare espressamente prevede la facoltà di citare periti, ma l'art. 422, essendo meramente propedeutico al migliore accertamento in dibattimento, può anche limitarsi alla mera audizione di perito già nominato in sede di incidente probatorio ovvero all'espletamento di incidente probatorio, con successivo esame del perito in dibattimento (Cass.
8.3.1999 n. 6808).
Nel caso di giudizio abbreviato, invece, non vi è dibattimento al quale possa farsi rinvio per il completamento dell'accertamento tecnico, per cui è da ritenere che, una volta disposta la perizia, e richiesto il termine per il deposito della relazione scritta, anche l'esame del perito debba essere eseguito, essendo interesse delle parti fare domande al perito ed avere chiarimenti sul contenuto della relazione scritta. Ne consegue che, pur stante l'espresso richiamo alle norme relative all'udienza preliminare, la disciplina dell'assunzione delle perizie nel giudizio abbreviato sia conforme a quella prevista per il dibattimento, altrimenti l'accertamento sarebbe
"monco", con violazione del contraddittorio,
Sussiste pertanto la nullità dedotta, che, però, è stata giustamente qualificata – anche dallo stesso ricorrente come nullità relativa (Cass. 22.4.1999 n. 8497), e
-
soggiace quindi ai termini di deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., che, al secondo comma dispone, che "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, subito dopo". La norma, di estrema chiarezza, è stata interpretata, in relazione alla celebrazione del dibattimento (e quindi a maggior ragione per il giudizio abbreviato), nel senso che la presenza della parte, o personalmente o debitamente rappresentata dal difensore
(nella specie peraltro di fiducia), comporta che la nullità debba essere dedotta immediatamente dopo il suo verificarsi (Cass.
2.4.2003 n. 19691; Cass.
1.3.1999 n.
3319). Solo in caso di assenza della parte, la nullità va dedotta con l'atto di impugnazione.
N 3 Nella specie, pertanto, la censura del ricorrente è intempestiva ed il ricorso va rigettato.
Ad abundantiam, si osserva che la responsabilità dell'imputato è suffragata da altri elementi di prova (sequestro di stupefacente in possesso degli acquirenti;
dichiarazioni di uno di essi di averlo comprato dal LI per il prezzo di lire
10.000; riconoscimento personale dell'imputato in caserma;
detenzione da parte del ricorrente di altra sostanza simile a quella venduta, in un sacchetto di plastica), già di per sé soli sufficienti a pervenire ad una declaratoria di condanna, sicchè gli esiti dell'accertamento peritale, orientato solo a confermare il valore del narcotest, sono solo aggiuntivi rispetto alle altre prove già acquisite.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p..
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2004.
Il consigliere est. Il Presidente ведь цвет. mances co Marzano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 1 9 GEN. 2005
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilll
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