Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 70
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

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Il giudice italiano (tribunale per i minorenni), con riguardo al minore straniero che si deduca essere stato illecitamente condotto o trattenuto in Italia, è munito di competenza giurisdizionale, oltre che per la pronuncia sull'istanza di rimpatrio, anche per le misure temporanee strettamente collegate a tale pronuncia, come quella dell'affidamento provvisorio ad uno dei genitori e della momentanea sospensione dei rapporti con l'altro genitore, ove indispensabile per l'immediata tutela del minore stesso a seguito della reiezione di detta domanda, per grave situazione di pericolo. (art. 13, comma primo, lett. b della Convenzione firmata a L'Aja il 25 ottobre 1980).

Il giudice italiano (tribunale per i minorenni), con riguardo al minore straniero che si deduca essere stato illecitamente condotto o trattenuto in Italia, è munito di competenza giurisdizionale, oltre che per la pronuncia sull'istanza di rimpatrio, anche per le misure temporanee strettamente collegate a tale pronuncia, come quella dell'affidamento provvisorio ad uno dei genitori e della momentanea sospensione dei rapporti con l'altro genitore, ove indispensabile per l'immediata tutela del minore stesso a seguito della reiezione di detta domanda, per grave situazione di pericolo. (art. 13, comma primo, lett. b della Convenzione firmata a L'Aja il 25 ottobre 1980).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 70
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 70
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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