Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 8497
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

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Non sussiste nullità per omesso interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini quando si procede per decreto penale. In tal caso, irrogandosi la sola pena pecuniaria si posticipa l'esercizio del diritto di difesa al dibattimento, che è la sede privilegiata per la formazione della prova. (Cfr. in senso conforme Cass. Sez. III 01/07/1999)

In caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501 c.p.p., perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 8497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8497
    Data del deposito : 22 aprile 1999

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