Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 2
Non sussiste nullità per omesso interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini quando si procede per decreto penale. In tal caso, irrogandosi la sola pena pecuniaria si posticipa l'esercizio del diritto di difesa al dibattimento, che è la sede privilegiata per la formazione della prova. (Cfr. in senso conforme Cass. Sez. III 01/07/1999)
In caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501 c.p.p., perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 8497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8497 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. RAFFAELE RAIMONDI PRESIDENTE del 22.4.99
DR. NICOLA QUITADAMO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE N.1410
DR. CLAUDIA SQUASSONI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. ALDO FIALE CONSIGLIERE N.37852/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PI EZ N. A ZAMBANA IL 31.1.44 RES. A LAVIS FRAZ. PRESSANO VIA PI 44
contro la sentenza del ET di Trento 12.6.98, la quale lo condannava alla pena di lit.
3.500.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 21 della Legge n. 319.76, perché in qualità di legale responsabile della ditta PI LU di PI ZI e C. sas, apriva uno scarico non autorizzato relativo ad acque di processo provenienti da una linea di svuotamento di casse contenenti frutta, senza essere munito della prescritta autorizzazione, essendo titolare solo di autorizzazione tacitamente acquisita in relazione alle acque di raffreddamento. In Lavis acc. il 7.5.96.
Udita la relazione del Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Di Zenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Citato a giudizio dinanzi al ET per rispondere di due violazioni, il PI veniva prosciolto dalla seconda per oblazione e condannato per quella contestata come ivi epigrafe.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo undici motivi, e precisamente:
- nullità per omesso interrogatorio prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio;
- incostituzionalità dell'art. 555 CPP in relazione all'art. 375 CPP;
- violazione del diritto di difesa, per non essere stata accolta una richiesta di posticipo del dibattimento per impegni concomitanti del difensore;
- violazione delle norme processuali, in ordine alla mancata citazione del perito per essere esaminato anche dalla difesa, prima della lettura della relazione scritta;
- violazione della legge processuale in ordine all'acquisizione di un documento;
- omesso esame dell'imputato;
- erronea valutazione dei documenti;
- mancata considerazione dell'errore scusabile e della carenza di colpa;
- mancanza, insufficienza e\o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett. e CPP, quando alle risultanze processuali;
- erronea commisurazione della pena.
3. Non sussiste nullità per omesso interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini. Tale interrogatorio non è previsto quando si proceda per decreto penale. In tal caso, irrogandosi la sola pena pecuniaria, si posticipa l'esercizio del diritto di difesa al dibattimento, che è la sede privilegiata per la formazione della prova.
4. Manifestamente infondata è la dedotta questione di costituzionalità. Quando si procede per decreto, il diritto di difesa non è negato, ma solo posticipato - quanto all'esercizio - alla fase del dibattimento. Tale posticipo si giustifica con la natura della pena che si ritiene di infliggere (solo pecuniaria) e con esigenze di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, in relazione alla evidenza della prova.
5. Infondato è il motivo inerente al mancato accoglimento della richiesta di posticipo del dibattimento. Di tale richiesta è cenno nella parte motiva della sentenza impugnata: il ET dà atto che il difensore ha chiesto la trattazione del processo in "tarda mattinata". Il giudicante ha accolto la richiesta ed ha chiamato il processo per ultimo, ma il difensore non era presente. Secondo la difesa, alle 10,25 del mattino l'udienza era terminata, ma sul punto questa Corte non ha veste per interloquire: evidentemente il ET ha chiamato il processo per ultimo, ma l'udienza è stata particolarmente breve.
6. Fondato è il motivo inerente alla omessa citazione del perito per esprimere il proprio parere prima della lettura della relazione scritta e per essere esaminato (anche) dalla difesa. Il ET ha affidato al perito l'incarico di determinare la natura dello scarico;
il perito ha chiesto di poter rispondere con relazione scritta;
la relazione è stata depositata, ma il perito non è stato citato per essere esaminato al dibattimento. Nel verbale di dibattimento non vi è traccia dell'esame del perito. Appare quindi evidente la violazione degli artt. 508, 511 e 501 CPP, perché il perito non è stato citato, non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande. Trattasi di nullità relativa, che è stata eccepita nel primo scritto difensivo successivo alla pubblicazione della sentenza, vale a dire col ricorso per Cassazione.
7. Poiché la perizia è stata ritenuta determinante per l'accertamento del fatto - reato, l'accoglimento di tale motivo è sufficiente per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
8. A questo punto diviene superfluo l'esame degli ulteriori motivi, che rimangono assorbiti. Va peraltro precisato che non ricorrono gli estremi per un annullamento senza rinvio, anche perché i motivi inerenti al "fatto" (quali l'erronea valutazione delle risultanze processuali, l'erroneo apprezzamento di documenti, la contraddittorietà della motivazione) appaiono improponibili dinanzi a questa Corte ove non si risolvano in lacune emergenti dal testo del provvedimento impugnato.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Pretura Circondariale
di Trento.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999