Sentenza 8 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2002, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
017 707 02 INN ME L POR LONN AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto APPALTO DI OPERA SEZIONE PRIMA CIVILE PUBBLICA INTERESSI DA RITARDATO PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21706/98 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Vincenzo PROTO © Consigliere VERUCCI Rel. Consigliere Cron.4449 Dott. Giovanni Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 503 Ud. 25/05/2001 FELICETTI Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE R ADI CASSATIONE UF O COPE COMUNE DI CREMENO, in persona del Sindaco pro tempore, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OR elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso l'avvocato DI MERO STEFANO, che lo rappresenta e per diritti 3.10. 8 FEB. 2002 il difende unitamente all'avvocato BRANDO ANTONIO ELIO, IL CANCELLIERE giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente - €1,55 13000
contro
CE OR ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BETTOLO 4, presso l'avvocato BROCHIERO MAGRONE OG724786 FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente €155 130000 2001 all'avvocato RUGGIERO LUIGI, giusta procura in calce al CE 1385 controricorso;
V DG724787 controricorrente - avverso la sentenza n. 2032/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il resistente, l'Avvocato Brochiero Magrone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo per quanto di ragione, rigetto nel resto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19 marzo 1981 ER SI rini, titolare dell'impresa Moneta, conveniva in giudi- zio il Comune di Cremeno dinanzi al tribunale di Lecco, chiedendo che fosse condannato al pagamento della com- plessiva somma di lire 13.000.000, con interessi e ri- valutazione monetaria, per credito residuo ed interessi da ritardato pagamento di acconti e della revisione prezzi, in relazione а lavori di ristrutturazione dell'acquedotto comunale di AG (frazione del comune convenuto), eseguiti in virtù di contratto di appalto stipulato il 13 giugno 1978. Con altra citazione, notificata il 2 luglio 1981, 2 il IG chiedeva la condanna del Comune di Cremeno al pagamento della somma di lire 75.896.170, con riva- lutazione ed interessi, per maggior credito dovuto alle riserve formulate nell'esecuzione dei lavori relativi allo stesso appalto. Costituitosi, il Comune convenuto resisteva alle domande. Riunite le cause, il tribunale adito, con sentenza del 26 giugno 1995, rigettava le domande del IG. L'impugnazione proposta da quest'ultimo veniva par- zialmente accolta, con sentenza del 14 luglio 1998, dalla Corte d'Appello di Milano, che condannava il Co- mune di Cremeno a corrispondere al IG la com- plessiva somma di lire 23.985.919, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sugli importi rivalutati di anno in anno. La Corte territoriale osservava che erroneamente i primi giudici avevano ritenuto inutilizzabile l'espletata consulenza tecnica di ufficio: se per un verso, infatti, il Comune convenuto non si era opposto alla sua ammissione e nulla aveva eccepito in ordine all'acquisizione della documentazione da parte dello stesso consulente tecnico, neppure contestandone le va- lutazioni, per altro verso queste ultime erano fondate, oltre che su documenti prodotti da parte attrice, anche 3 su quelli spontaneamente forniti dallo stesso Comune. Secondo la Corte milanese, inoltre, il ctu aveva ricostruito il dare e l'avere tra le parti, senza pro- cedere ad accertamenti di circostanze di fatto che, in ipotesi, sarebbe stato onere del IG di dimostra- re: le valutazioni, genericamente contestate dal Comu- ne, erano logiche e rispettose delle regole tecniche vigenti nella materia, sicché andavano condivise, rico- noscendo al IG la somma di Lire 10.423.520 per lavori eseguiti e interessi sud pagamenti ritardati, nonchè quella di lire 13.562.398 per revisione prezzi. La Corte territoriale, infine, concedeva la rivalu- tazione monetaria, secondo gli indici Istat, attesa la qualità di imprenditore del creditore: riteneva, altre- sì, che fossero dovuti gli interessi legali su dette somme, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Uni- te di questa Corte con la sentenza n. 1712 del 1995. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Cremeno ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. resiste il IG con controricorso, depositando an- che memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE li Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ., il Comune ri- corrente lamenta che la Corte territoriale abbia rite- 4 nuto che i fatti costituit del credito fatto valere dal IG fossero provati mediante i documenti pro- dotti in giudizio e quelli forniti spontaneamente dalle parti al CTU, senza verificare se tale acquisizione fosse rituale, con riferimento all'art. 87 disp. att. cod. proc. civ., nonchè all'art. 194 dello stesso codi- ce, che non include tra le attività consentite alle pa① i quella di consegnare direttamente al ctu documenti utili per l'espletamento dell'incarico. Secondo il ricorrente, andava anche verificato se la documentazione così acquisita potesse essere esami- nata dal collegio giudicante: esso Comune, inoltre, non era tenuto ad una contestazione immediata dell'operato del ctu, avendolo fatto - quantomeno implicitamente - nella comparsa conclusionale di primo grado. La censura è infondata. Rientra nei poteri del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti o situazioni che forma- no oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia neces- sario per espletare convenientemente il compito affida- togli: con il consenso delle parti, poi, gli è consen- tito di esaminare documenti non ritualmente prodotti in causa, anche senza espressa autorizzazione del giudice, cui spetta - quale peritus peritorum di valutare se 5 l'iniziativa sia stata utilmente condotta, ai fini dell'espletamento del mandato (sentt. 8659/99, 4644/89, 8246/87, 3734/83). La Corte milanese si è attenuta a tale principio, avendo evidenziato che lo stesso Comune aveva consegna- to spontaneamente al ctu la documentazione necessaria e non prodotta in giudizio, senza muovere poi obiezioni sull'operato dell'ausiliare, ovvero lamentare il manca- to rispetto del contraddittorio, a tutela del quale è posta la norma dell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ., la cui violazione di deve ritenere inconfigurabile nel caso di specie, come quella dell'art. 194 c.p.c.. Non si comprende, inoltre, il significato ai fini che qui interessano - della contestazione quantomeno "implicita" della consulenza tecnica: indipendentemente dal risultato di questa, infatti, l'acquisizione di do- cumenti da parte del ctu non poteva comunque costituire motivo di nullità ed impedire al giudice di esaminarla. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 62, 194 c.p.c. e 2697 c.C., il Comune di Cremeno h si duole che la Corte di merito abbia accolto le con- clusioni della relazione peritale senza svolgere ulte- riori accertamenti e valutazioni, così violando il principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio fonte di prova, tanto più chenon può essere 6 l'ausiliare aveva svolto attività di ricerca di docu- mentazione e deciso anche questioni giuridiche, come quella relativa alla riserva n. 2 (per la quale aveva detto che il libretto delle misure era stato corretta- mente redatto), ovvero che il direttore dei lavori ave- va ecceduto dai propri poteri. Con il terzo mezzo si denuncia vizio di motivazio- rilevando che nella sentenza impugnata non sono ne, adeguatamente indicate le ragioni per le quali sono state cepite le valutazioni giuridiche operate dal ctu e, comunque, si sia ritenuto sussistente il diritto del IG alla revisione prezzi, alla somma ricono- sciuta per la riserva n. 2, al maggior compenso per i cartelli, le luci, ecc.. Anche tali censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono prive di fondamento. La Corte territoriale, infatti, ha escluso che il avesse proceduto ad accertamenti di circostanze di ctu fatto che sarebbe stato onere del IG dimostrare, M sottolineando come avesse anche negato fondamento alla maggior parte delle riserve e come le sue valutazioni mantenute rigorosamente nell'ambito tecnico e normativo fossero state contestate dal Comune solo genericamen- - te. 7 D'altro canto, l'indagine tecnica non può talvolta prescindere da valutazioni di rispondenza o meno a leg- ge dell'operato di alcuni soggetti, ovvero della docu- mentazione acquisita, dovendosi tener presente che spetta comunque al giudice la valutazione finale: ciò che, nel caso di specie, la Corte milanese ha fatto, affermando che gli accertamenti del ctu erano logici e rispettosi delle regole tecniche vigenti in materia. Va aggiunto che, secondo il fermo indirizzo di que- sta Corte, il giudice di merito che riconosca convin- centi le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, l'obbligo della motivazione ri- sultando assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (da ultimo, sentt. 3519/2001 e 2486/2001). Che, poi, la documentazione prodotta o comunque ac- quisita (sull'accordo delle parti) fosse ○ meno idonea a dimostrare fondata la pretesa del IG è, all'evidenza, questione di fatto non deducibile in sede di legittimità, in cui va verificata soltanto la con- gruità e logicità della motivazione al riguardo adotta- ta dal giudice di merito. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente denun- cia violazione degli artt. 1224 e 2697 c.c., osservando 8 che è illegittimo il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali operato dalla Corte milanese: in- fatti, la qualità di imprenditore può far presumere che si sia verificato un danno per effetto della svaluta- zione del denaro, ma non dimostra che tale danno sia stato superiore a quello registrato dagli interessi le- gali, con la conseguenza che, per il periodo compreso tra il 16 dicembre '90 ed il 31 dicembre '96, il danno subito dal IG andava risarcito con i soli inte- ressi legali (il cui tasso era del 10%), mentre per il periodo anteriore il danno era risarcibile con l'attribuzione della sola rivalutazione, comprensiva degli interessi. Il motivo merita accoglimento. Premesso che il giudice di merito ha erroneamente applicato il principio enunciato, con la sentenza n. 1712/95, dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di debiti di valore, non tenendo conto che si trattava di debiti di valuta (quali i compensi per lavori eseguiti, interessi su ritardati pagamenti e revisione prezzi: h cfr, per quest'ultima, la sent. 6367/98), va rilevato che in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la li- quidazione del maggior danno ex art. 1224, cpv., cod. civ. sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della 9 vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quin- di, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza di questi ultimi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale e fino al giorno dell'effettivo soddisfo (sentt. 725/95 e 7854/94). Ciò vale per il periodo di tempo in cui il saggio degli interessi legali è stato inferiore a quello della svalutazione (al momento attuale, v'è una sostanziale equiparazione), mentre per il periodo in cui il tasso è stato superiore (anche sensibilmente, ove si consideri che dal 16 dicembre '90 al 31 dicembre '96 è stato del 10% e, poi, al 5% ed al 3,5% fino alla determinazione annuale) l'unico danno è quello calcolato in base a detti interessi, che assolvono, al pari della svaluta- zione, una funzione risarcitoria (sent. 2538/94), in tal modo evitandosi che il cumulo di rivalutazione ed interessi legali si traduca in una duplicazione del ri- sarcimento. Ne deriva che, in accoglimento del quarto motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito ex art. 384, comma 1, cod. proc. civ., condannando il Comune di corrispondere sulla somma già liquidata laCremeno a 10 sola rivalutazione monetaria (sulla base degli indici Istat) dalle date delle domande sino al 15 dicembre 1990, nonchè i soli interessi legali (sulla stessa som- ma) per il periodo successivo e sino al soddisfo. Le spese del giudizio di merito vanno interamente compensate. Sussistendo giusti motivi, si compensano per un terzo le spese del giudizio di legittimità, ponendo gli con li- altri due terzi a carico del Comune di Cremeno, quidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso;
accoglie il quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Cremeno a corrispondere, sulla somma già liquidata al IG la sola rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat dalle date delle domande sino al 15 dicembre 1990, nonchè i soli interessi legali sulla stessa somma per il periodo suc- cessivo e fino al soddisfo. Compensa per un terzo le spese del giudizio di cas- sazione, condannando il comune di Cremeno al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in lire 415.350 , oltre lire 4.000.000 per onorari. Compensa totalmente le spese del giudizio di merito. 11 R.G. 21706/98 Così deciso in Roma, il 25 maggio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni VerucciGiquanni Corrado Carnevale laua lam mer CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE - 8 FEB. 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 1097 129.11 ३०.१९ 160,0 NATE ROMA 2 31 OTT 2002 46458 A CEN (euro (Doth Responsabi Iziari E (0 RACE T A C 1 3 12